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Obbligatorietà del deposito telematico e “doppio binario”: i chiarimenti del DGSIA

La Redazione
03 Gennaio 2025

La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati (DGSIA) fornisce le proprie informazioni operative in merito alle modifiche apportate al d.m. n. 217/2023 dal d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, pubblicato in G.U. in data 30 dicembre 2024 e in vigore dallo stesso giorno.  

La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati (DGSIA) specifica che, con l'introduzione del d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2024, è prorogato fino al 31 dicembre 2025 il regime di “doppio binario” (deposito telematico e cartaceo) previsto dall'art. 3 d.m. n. 217/2023, il cui testo è integralmente modificato.

Resta ferma l'obbligatorietà del deposito telematico nei procedimenti di archiviazione e riapertura delle indagini e viene estesa, a partire dal 1° gennaio 2025, l'obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, da parte dei soggetti abilitati interni:

  1. Nei procedimenti in fase di udienza preliminare;
  2. In fase predibattimentale e nel dibattimento di primo grado presso il Tribunale ordinario;
  3. Nei procedimenti di applicazione della pena su richiesta, per decreto e nella messa alla prova.

Sino al 31 marzo 2025, presso i suddetti uffici di primo grado, può aver luogo l'iscrizione anche in modalità non telematica, da parte dei soggetti abilitati interni, delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p., nonché il deposito non telematico di atti, documenti, richieste e memorie (da parte dei soggetti abilitati interni) relativi a rito abbreviato, immediato e direttissimo.

Fino al 31 dicembre 2025 permane, inoltre, il c.d. doppio binario per tutti i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale (misure cautelari personali e reali) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.

L'obbligatorietà del deposito telematico decorre, infine, a partire dal 1° gennaio 2027 per i seguenti uffici:

  1. Ufficio del Giudice di Pace,
  2. Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni,
  3. Tribunale per i minorenni,
  4. Tribunale di sorveglianza,
  5. Corte d'appello,
  6. Procura generale presso la Corte d'appello,
  7. Corte di Cassazione,
  8. Procura generale presso la Corte di cassazione.

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