Correttivo al Codice dei contratti pubblici: le modifiche si applicano a partire dal 31 dicembre 2024
03 Gennaio 2025
Dopo il parere, fortemente critico, reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato del 27 novembre 2024, e i pareri resi dalla Conferenza unificata nella seduta del 3 dicembre 2024 e quelli resi dalle commissioni di Camera e Senato, il testo del Correttivo al Codice dei contratti pubblici è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame definitivo, il 23 dicembre 2024. Il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 ed è entrato in vigore il medesimo giorno. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa la novella legislativa si è incentrata su alcuni temi sostanziali ritenuti prioritari per assicurare la piena funzionalità delle norme di settore dei contratti pubblici: 1. l'equo compenso; 2. le tutele lavoristiche; 3. BIM e digitalizzazione; 4. la qualificazione delle stazioni appaltanti; 5. i consorzi; 6. la tutela delle micro, piccole e medie imprese; 7. la fase esecutiva del contratto di appalto e revisione dei prezzi; 8. il partenariato pubblico-privato. Novità in materia di equo compenso Al fine di tutelare maggiormente i professionisti nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, il decreto “correttivo” ha apportato una novità rilevante in materia di equo compenso nei contratti pubblici. Come noto, infatti, successivamente all'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, è stata promulgata la legge 20 maggio 2023 n. 49, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, ragione per la quale si è a lungo discusso dell'applicabilità al settore dei contratti pubblici alla luce dei principi sulla concorrenza e sull'equo compenso. Nello specifico, l'articolo 14 del Decreto “correttivo,” inserisce i commi 15-bis, 15-ter e 15-quater nell'art. 41 d.lgs. n. 36/2023 volti a garantire il principio dell'equa remunerazione del progettista, consentendo una valutazione comparativa tra diverse offerte economiche, al fine, in ogni caso, di valorizzare nell'affidamento quegli operatori economici che propongono migliori condizioni di economicità e qualità del servizio. Tutele lavoristiche L'art. 2 del “correttivo” modifica l'art. 11 del Codice dei contratti relativo la disciplina delle tutele lavoristiche con particolare riferimento all'applicazione dei CCNL, argomento al centro di grande dibattito tra gli operatori e oggetto di diverse controversie dinanzi al giudice amministrativo. Le modifiche mirano a uniformare le prassi delle stazioni appaltanti e a semplificare il quadro normativo e il calcolo dell'equipollenza dei CCNL. Il “correttivo” aggiunge in particolare, un nuovo Allegato I.01, contenente disposizioni per orientare l'operato delle stazioni appaltanti sia rispetto al contratto da individuare nel bando/invito, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto, sia rispetto alla verifica di equipollenza dei contratti. Nel dettaglio, sono stati introdotti meccanismi automatici per la valutazione di equipollenza tra i contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla luce dei principali indici normativi ed economici rivelatori di tale sostanziale equivalenza. BIM e Digitalizzazione Dal 1° gennaio 2025 sarà obbligatorio l'uso del BIM (Building Information Modeling) nei contratti pubblici con soglia elevata a 2 milioni di euro; il “correttivo” introduce inoltre nuove disposizioni per la certificazione delle piattaforme digitali e semplificazioni nella gestione dei fascicoli virtuali delle stazioni appaltanti. Qualificazione delle Stazioni Appaltanti Il “correttivo” prevede nuovi requisiti per la qualificazione delle stazioni appaltanti, modifica la disciplina sulla formazione obbligatoria (introducendo la possibilità di domandare l'accreditamento presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione anche ai soggetti che operano con scopo di lucro) e stabilisce incentivi per favorire il ricorso a strutture qualificate. Novità in tema di consorzi L'art. 27 del “correttivo” interviene con rilevanti modifiche sulla disciplina dei consorzi stabili, che ora possono avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, anche non esecutrici, per partecipare alle gare. Inoltre, si estende ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi fra imprese artigiane, l'obbligo di indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; si prevede che possano essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati in proprio dal consorzio. Si introduce inoltre il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile. Tutele delle PMI Per incentivare e agevolare la partecipazione delle PMI alle gare il “correttivo”:
Modifiche sulla fase esecutiva del contratto e possibilità di introdurre “accordi di collaborazione” Il “correttivo” interviene per rafforzate le premialità e le penali per accelerare l'esecuzione dei contratti pubblici, vengono inoltre tipizzate le varianti. L'art. 29 introduce il nuovo importante istituito dell'accordo di collaborazione aggiungendo l'art. 82-bis al Codice il quale dispone che: “1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo. 2. Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'Allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi. 3. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo. 4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio Contratti Pubblici di cui all'articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio Contratti Pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 221”. Partenariato Pubblico-Privato Il “correttivo” modifica la disciplina del PPP per garantire maggiore trasparenza, introducendo fasi preliminari di evidenza pubblica per le proposte private. Per alcuni approfondimenti, si v. la news di S. Tranquilli, Correttivo al Codice dei contratti pubblici: le principali novità, il testo dello schema e la relazione illustrativa e il focus di A. Balzano e A. De Stefano, L'equo compenso tra profili normativi e giurisprudenziali in attesa del Correttivo del Codice dei contratti pubblici. |