Il provvedimento in epigrafe non fornisce motivazione che consenta di comprendere il percorso processualmente semplificato ex art. 171-bis c.p.c. perseguito dal giudice per decidere l'eccezione di incompetenza.
Da quasi un biennio la riforma processuale del 2022 (d.lgs. n. 149/2022) ha introdotto nel codice di rito civile la previsione affidata all'art. 171-bis c.p.c., dettata in tema di verifiche preliminari. E' questa una piccola disposizione normativa che ha completamente rimodulato la fase introduttiva del giudizio di primo grado e la cui, ancora breve, vita legislativa si è rivelata particolarmente tormentata e discussa ed accidentata, incisa da una recente pronunzia interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale (Corte Cost., 3 giugno 2024, n. 96, con nota critica di Masoni R., Decreto di fissazione dell'udienza e principio del contraddittorio, in IUS Processo Civile, 18 giugno 2024) e, di recente, innovata ed in parte riscritta dal correttivo civile (d.lgs. n. 164/2024 che, exart. 7, è applicabile alle cause introdotte dopo il 28 febbraio 2023, «ove non diversamente previsto»).
Per comprendere il percorso perseguito dal decreto in epigrafe, vanno forniti taluni elementi di riflessione.
Ebbene, il senso dell'innovazione recata recata dalla riforma del 2022 all'art. 171-bis c.p.c. trova preciso riscontro nella legge delega (l. n. 206/2021), laddove, tra i principi e criteri direttivi rivolti all'opera del legislatore delegato, viene richiamato, tra l'altro, il principio di concentrazione del giudizio di primo grado.
Anticipando il riscontro sulle verifiche preliminari ante udienza di comparizione delle parti (ex art. 171-bis c.p.c.; tali verifiche nel c.d. vecchio rito venivano espletate in apertura di prima udienza, ex art. 183, comma 1, c.p.c., ante novella del 2022), come pure il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., il legislatore delegato ha inteso concentrare tali adempimenti processuali ante udienza ex art. 183 c.p.c., in modo da pervenire alla prima udienza avendo thema decidendum e thema probandum già formati, senza perciò essere costretti a differire ad altra udienza la trattazione del merito, per ragioni procedurali impedienti, in tal modo con trasparente allungamento della durata del processo.
In questo si coglie trasparente il senso dell'intervento recato dalla riforma processuale del 2022, con riguardo alla fase introduttiva del giudizio di primo grado, divenuta concentrata negli adempimenti.
Da quanto precede, emerge trasparente il circoscritto focus delle verifiche preliminari, che sono limitate all'emenda, prima dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., di eventuali vizi ed invalidità riscontrabili negli atti di parte o nella notifica della citazione, ovvero, incidenti sul contraddittorio.
Il Correttivo della riforma ha significativamente aggiunto un'ulteriore controllo, sempre di natura preliminare e processuale ex art. 171-bis c.p.c., in particolare rimettendo al g.i. la verifica della complessità istruttoria del processo, al contempo conferendogli la facoltà di convertire il rito da ordinario in semplificato, in presenza di una causa strutturalmente non complessa («se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-duodeciesnonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti»: a tenore del nuovo art. 171-bis, comma 4, c.p.c. In tema, per un primo commento, v.Masoni R., Verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c: in attesa del Correttivo, in IUS Processo Civile, 23 ottobre 2024).
Quello testé riferito è il limitato campo applicativo delle verifiche preliminari, per quanto la prassi abbia previsto la possibilità di disporre già in quella sede la cartolarizzazione della prima udienza, a fronte della ritenuta inutilità della comparizione personale delle parti, per via della contumacia del convenuto (v. Trib. Modena, 27 luglio 2023, con nota adesiva di Caputo M., Applicabilità della trattazione scritta alla prima udienza di comparizione, in IUS Processo Civile, 18 settembre 2023), ovvero, di disporre sin d'ora il mutamento del rito da ordinario in quello locatizio (Trib. Roma 22 giugno 2023, con nota adesiva della Pezzella R., L’importanza dei poteri direttivi del giudice nella fase delle verifiche preliminari, in IUS Processo Civile, 25 settembre 2023), ovvero, sempre in questa sede, di disporre la conversione del rito da ordinario in semplificato di cognizione (v. Trib. Piacenza 1° maggio 2023, con massima di La Redazione, Il giudice può disporre d’ufficio la conversione del rito ordinario in semplificato, in IUS Processo civile, 16 maggio 2023).
Le verifiche preliminari costituiscono una fase, appunto, “preliminare” del giudizio, prodromica e preparatoria rispetto alla trattazione del merito, che si esplica nel contraddittorio d'udienza ex art. 183 c.p.c. con previsione del tentativo di conciliazione e dell'interrogatorio libero delle parti.
In questa sede preliminare il giudice può limitarsi ad «indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione» (art. 171-bis, comma 3 c.p.c.); trattazione da svolgere nelle memorie integrative e poi in udienza.
Oggi, il Correttivo d.lgs. n. 164/2024 (innovando il testo dell'art. 38 c.p.c.) ha precisato che il profilo dell'incompetenza per materia, valore e territorio può essere rilevato d'ufficio dal giudice col decreto di cui all'art. 171-bis c.p.c., anticipandone il rilievo che prima andava effettuato «non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.».
Come ha precisato la Relazione Illustrativa, a fronte di questo officioso rilievo, «già alla prima udienza, il g.i. potrà dichiarare con ordinanza la propria incompetenza»; in tal modo «garantendo celerità nella definizione delle cause proposte al giudice incompetente» (p. 7).
Se le premesse date sono corrette, la pronunzia in epigrafe, forse per perseguire malintesi intenti di velocizzazione della conclusione del giudizio, in diritto, non appare condivisibile.
Si è già notato che la «trattazione» si esplica in momento successivo rispetto alle verifiche preliminari, mentre la declaratoria di incompetenza è testualmente pronunziata a mezzo di «ordinanza» (art. 44 c.p.c.), nel contraddittorio delle parti e non può avvenire con pronunzia solitaria di decreto.
Ancora, l'art. 654 c.p.c. dispone che, se l'opposizione (a decreto ingiuntivo) è accolta in parte, «il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza»; mentre, con riguardo alla liquidazione delle spese del processo e, con riguardo al principio di soccombenza, la condanna del soccombente al rimborso di esse avviene «con la sentenza che chiude il processo» (art. 91, comma 1, c.p.c.).
È la sentenza l'atto giurisdizionale in grado di revocare il decreto ingiuntivo e con essa si possono liquidare le spese di grado.
La declaratoria di incompetenza, se anche possa essere dichiarata all'udienza di prima comparizione delle parti con ordinanza (come evidenziano il nuovo testo dell'art. 38 c.p.c. e la Relazione Illustrativa), a seguito del giudiziale rilievo officioso effettuato ex art. 171-bis c.p.c. ed espletati gli incombenti del tentativo di conciliazione e dell'interrogatorio libero delle parti, non potrebbe avvenire in sede di verifiche preliminari.
E' questa una fase processuale prodromica ed appunto “preliminare” del giudizio di primo grado, che si sviluppa e si conclude col decreto del giudice, a seguito di un contraddittorio solamente embrionale e che serve a preparare la trattazione del merito della causa.
Per quanto, come si è anticipato, l'interpretazione dell'art. 171-bis c.p.c. abbia suscitato una prassi applicativa anche preater legem, il provvedimento in epigrafe sembra addirittura esuberare rispetto ad un'interpretazione creativa ed “ortopedica” del testo normativo di nuovo conio, pure già sperimentata, per porsi in antitesi rispetto a principi di tutela del contraddittorio e del giusto processo.
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