Mancato perfezionamento del deposito telematico: la Suprema Corte sulla tempestività della richiesta di rimessione in termini
07 Gennaio 2025
La concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini presuppone l'espletamento di due necessarie verifiche: la prima attiene all'effettiva presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato di carattere assoluto e non relativo. La seconda attiene all'immediatezza della reazione, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezza dell'attivarsi per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare, avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria. Con l'ordinanza in esame, la Cassazione fornisce alcuni chiarimenti sulla possibilità di presentare un'istanza di rimessione in termini qualora il deposito telematico non si sia perfezionato, ritenendo indispensabile che la relativa richiesta sia accompagnata da una condotta diligente volta all'accertamento, presso la cancelleria, delle modalità del mancato deposito e che la stessa sia presentata nell'immediatezza dell'accertamento stesso. Processo telematico e perfezionamento del deposito Con la pronuncia in commento, il S.C. è chiamato a valutare la fondatezza di un'opposizione allo stato passivo in un fallimento, promossa da una società creditrice della fallita, in ordine ad alcune somme di denaro per canoni di locazione che, nella ricostruzione dell'istante, dovrebbero essere valutati e riconosciuti in prededuzione. In realtà, la vicenda si snoda su un piano processuale, posto che la curatela del fallimento sostiene la tardività dell'opposizione. Nel caso di specie, il deposito telematico non si era perfezionato pur avendo l'istante ricevuto la seconda PEC di consegna, ma non la terza e la quarta (che avrebbero confermato la regolarità del deposito). Di tale situazione la società istante se ne era avveduta a distanza di anni, ma il tribunale – ritenendo perfezionato il deposito alla ricezione della seconda PEC – ha considerato tempestiva l'opposizione, accogliendola in parte. Al contrario, la curatela del fallimento riteneva che l'opponente avrebbe dovuto accertarsi del disguido e, tempestivamente, richiedere una rimessione in termini, per la quale il tribunale avrebbe dovuto valutarne le condizioni e l'ammissibilità. In tal senso la Cassazione ha rimesso al Tribunale perché esamini la questione poc'anzi rilevata e valuti la tempestività o meno, sotto detto profilo, della opposizione. Nella disciplina del deposito telematico, come anche richiamato dalla Cassazione con l'ordinanza in analisi, vengono in questione quattro ricevute PEC che l'abilitato esterno deve ottenere perché possa ritenersi completato il corrispondente iter. In tale quadro, si verifica una «provvisoria» accettazione con la ricezione della seconda PEC (di consegna), ma solo con il pieno svolgimento dei controlli automatici predisposti dal gestore dei servizi telematici del Ministero (terza PEC) e dei controlli manuali (quarta PEC) si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC, tanto che il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti. La valenza «provvisoria» della seconda PEC di consegna In altri termini, è vero che il perfezionamento va cronologicamente fissato al momento della seconda PEC, come stabilisce l'art.16-bis del d.l. n. 179/2012, ma altrettanto vero è che detto perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli automatici e manuali. In assenza, quindi, della terza e della quarta PEC, non può ritenersi che il deposito si sia perfezionato, giacché non risulta che il deposito abbia superato né i controlli automatici, né quelli manuali. Deposito telematico e rimessione in termini Come visto, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria, ossia dalla c.d. quarta PEC. In ogni caso, il ricevimento della seconda PEC di avvenuta consegna proveniente da un indirizzo mail istituzionale può determinare nella parte ricorrente un ragionevole affidamento sulla regolarità del deposito, nel qual caso deve escludersi che risulti integrata un'ipotesi di improcedibilità del ricorso quando il deposito effettuato sia stato rinnovato entro i venti giorni dal momento in cui era venuto meno il ragionevole affidamento circa il perfezionamento del primo deposito. Rimessione in termini e tempestività della richiesta Se, quindi, il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale, per causa non imputabile all'interessato, legittima quest'ultimo all'istanza di rimessione in termini, è però necessario che la relativa richiesta deve essere proposta in un lasso temporale ragionevolmente contenuto. La rimessione in termini, infatti, può essere richiesta solo in determinate situazioni. Ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., può essere concessa solo in presenza di una causa non imputabile alla parte che ha determinato la decadenza, caratterizzata dall'assoluta impossibilità e non da mere difficoltà nell'osservanza delle disposizioni processuali. La rimessione in termini richiede, quindi, che la parte sia incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile, e non può essere concessa sulla base di allegazioni generiche quali l'impossibilità di presidiare i locali commerciali o lutti familiari, non rilevando tali circostanze come giustificazioni idonee se non accompagnate da adeguata prova. Come rilevato dalla Corte – che ha rimesso al Tribunale per una diversa valutazione dei fatti - la rimessione in termini presuppone che la parte si attivi immediatamente al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa e non è sufficiente che l'istanza sia depositata solo prima dell'udienza utile alla deliberazione della stessa. Da ciò discende che l'istanza di rimessione in termini deve essere presentata immediatamente o, comunque, entro un termine ragionevole non appena il malfunzionamento o l'impedimento siano cessati. Un ritardo considerevole nella presentazione dell'istanza di rimessione in termini è incompatibile con il principio di immediata attivazione e comporta il rigetto della stessa. Deposito di file non leggibile Diverso è il caso di deposito in via telematica di una memoria contenuta in un documento illeggibile e non rispettoso delle vigenti regole tecniche. In tale ipotesi, il deposito va considerato irregolare, sicché legittimamente il giudice può disattendere la richiesta di rimessione in termini formulata dal depositante. (fonte: dirittoegiustizia.it) |