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Deposito telematico: un primo interessante chiarimento della Cassazione

08 Gennaio 2025

La Seconda sezione della Cassazione ha esaminato la seguente questione: se, ai fini della tempestività dell'impugnazione, debba darsi rilievo al momento in cui l'atto, dopo essere stato correttamente inserito sul portale, per come anche attestato dal relativo numero di identificativo unico nazionale, è stato inviato alla Corte d'appello, ovvero al momento successivo (di ben due giorni), in cui l'atto risulta essere stato accettato.

Premessa

In una recente sentenza, la Sez. III della Suprema Corte si è espressa in merito al rispetto dei termini perentori previsti per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato. La decisione assume rilevanza, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo impegno, anche per la proposizione delle impugnazioni tramite Portale Deposito Atti Penali, disposto con il D.M. 27.12.2024, n. 206, recante "Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico" (G.U. 30.12.2024, n. 304) a decorrere dal 1° gennaio 2025. In particolare, l'art. 1 del D.M., al comma 1, sostituisce l'art. 3 del D.M. n. 217/2023 rendendo obbligatorio in via esclusiva dal 1° gennaio 2025 per soggetti abilitati interni ed esterni il deposito telematico ex art. 111-bis c.p.p. di atti, documenti, richieste e memorie nei seguenti uffici giudiziari: Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; Procura europea; sezione del Giudice delle indagini preliminari del tribunale ordinario; Tribunale ordinario; Procura generale presso la Corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. Invero, un primo termine più breve (comma 4) prevede la facoltà di deposito con modalità non telematiche, che spira in primavera – 31 marzo 2025 – è previsto per soggetti abilitati interni ed esterni quanto ad atti, documenti, richieste e memorie relativi ai procedimenti speciali (giudizio abbreviato; giudizio direttissimo; giudizio immediato e le impugnazioni.

Il fatto

Nel caso di specie accadeva che la Corte d'appello di Firenze dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato per tardività nella proposizione: la Corte di merito faceva riferimento al momento in cui il deposito era stato accettato dall'ufficio destinatario (vale a dire il 1° marzo 2024), anziché a quello in cui era stato inviato alla Corte d'appello, ossia il 28 febbraio 2024, ultimo giorno utile, per come risultava dall'estratto del Portale di deposito degli atti penali allegato al ricorso.

La decisione della Suprema Corte

La Cassazione chiamata, su ricorso del difensore, a vagliare l'erronea applicazione della legge penale e delle altre norme giuridiche premette che trattandosi, segnatamente, di una questione processuale può accedere agli atti onde saggiare se la domanda di rescissione del giudicato risulta essere stata presentata tempestivamente o meno.

Al riguardo si fa, innanzitutto presente che il deposito è avvenuto tramite Portale del processo penale telematico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 del D.M. del 4 luglio 2023 (e successiva integrazione del 4 luglio 2023), che comprende, al punto n. 95 dell'elenco di cui all'art. 1, tale richiesta tra gli atti per i quali il deposito da parte dei difensori avviene mediante l'inserimento nel portale del processo penale telematico, ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Vagliata, quindi, la regolarità del deposito, muove, il secondo luogo, a trattare il nodo circa la tempestività dell'impugnazione straordinaria a cui, peraltro, la Corte d'appello nello statuire l'inammissibilità non si era dedicata, avendo fatto esclusivo riferimento all'attestazione della cancelleria che dava atto che la richiesta doveva intendersi depositata il 1° marzo 2024.

Il Collegio osserva, al riguardo, che l'art. 1 del menzionato Decreto stabilisce che il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. La normativa prescrive che il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore ventiquattro del giorno di scadenza.

Osserva la Sez. II della Cassazione che è questa una disposizione volta a dare certezza giuridica alla ricezione dell'atto da parte del Portale e dell'ufficio giudiziario che ne risulterà destinatario, ma che non può ridondare a carico della parte impugnante allorché l'attestazione di deposito sia financo generata ben due giorni dopo quello dell'invio e, soprattutto, lo stesso Portale dia ufficiale contezza dell'avvenuto invio alle ore 21:52:02 del 28/02/2024, attestando, con ricevuta, «che l'atto è stato correttamente inviato ai sensi dell'art. 172, comma 6-bis, c.p.p.»: di qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio

Ebbene, al di là della soluzione, la decisione merita apprezzamento nella parte in cui manifesta un chiaro superamento dell'interpretazione essenzialmente formale offerta, finora, da una parte della giurisprudenza in merito all'innovativo sistema dell'invio telematico degli atti e, segnatamente, delle impugnazioni.

Al di là dell'apprezzamento per la correttezza logico-sistematica ed il favor impugnationis sotteso alla soluzione giuridica autorevolmente fornita dalla Corte, l'approdo raggiunto si apprezza nella parte in cui fa proprio presente che la disposizione non può ridondare a carico della parte impugnante allorché l'attestazione di deposito sia financo generata ben due giorni dopo quello dell'invio e, soprattutto, lo stesso Portale dia ufficiale contezza dell'avvenuto invio alle ore 21:52:02 del 28 febbraio 2024, attestando, con ricevuta, «che l'atto è stato correttamente inviato ai sensi dell'art. 172, comma 6-bis, c.p.p.». Di qui la conclusione della Corte che merita condivisione nella parte in cui afferma, peraltro, che «non può non tenersi conto che trovandosi il sistema delle impugnazioni in una fase di transizione dal processo cartaceo a quello telematico, la dichiarazione di inammissibilità è andata oltre l'obiettivo – in sé legittimo, secondo la giurisprudenza della Corte Edu – di garantire la certezza del diritto e l'efficiente amministrazione della giustizia, compromettendo la sostanza del diritto di accesso a un organo giurisdizionale». È questo l'aspetto più apprezzabile nella misura in cui essa finisce per incidere sulla ratio sottesa alla modernizzazione del sistema giustizia attuata a fine anno, attività che non può rivelarsi contraria agli interessi sottesi alla richiesta di controllo dei provvedimenti, tesa alla tutela dei diritti del singolo, all'attuazione di una “giusta” decisione e, in termini generali, alla corretta amministrazione della giustizia.

D'altro canto, la decisione, opportunamente, tiene conto di quanto sostenuto dalla Corte Edu che ha riconosciuto come necessaria una “certa flessibilità” da parte dei giudici nel valutare i requisiti formali del deposito dei ricorsi durante la fase di transizione dal procedimento cartaceo a quello telematico (Corte Edu, Prima Sezione, Patricolo e altri c. Italia, 23 maggio 2024).

Riferimenti

L. Becca-G. L. Totani, Processo penale telematico: il d.m. n. 206/2024, in IUS Penale, 3 gennaio 2025.

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