Legge di Bilancio 2025: le modifiche alla disciplina degli indennizzi in caso di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo

Redazione Scientifica Processo amministrativo
08 Gennaio 2025

La Legge di Bilancio 2025 (l. n. 207/2024) entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha apportato alcune modifiche sulla procedura e sui tempi dei pagamenti dell'amministrazione della giustizia per i casi di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e realizzare successivi risultati di abbattimento dell'arretrato.

L'art.1, comma 817, l. n. 207/2024, ha modificato l'articolo 5-sexies, della legge 24 marzo 2001, n. 89, con riguardo alla procedura e ai tempi degli indennizzi a carico dell'amministrazione della giustiziaper violazione del termine di ragionevole durata dei processi, al fine di rendere più celeri i pagamenti, abbattere l'arretrato e razionalizzare i costi, in coerenza con gli obiettivi di efficienza della giustizia imposti dal PNRR.

Il comma 817 dell'art. 1 ha apportato al citato art. 5-sexies le seguenti modifiche:

- il comma 1 è stato integrato con l'obbligo per il creditore di trasmettere con l'istanza anche la documentazione necessaria e comunicare ogni variazione, per rafforzare l'obbligo del creditore alla tempestiva trasmissione degli atti necessari per pagamento da parte dell'amministrazione; 

- è stato introdotto un nuovo comma 1-bis che prevede, dall'entrata in vigore della disposizione e per favorire i comportamenti virtuosi, un termine di un anno per la presentazione delle domande, dalla pubblicazione del decreto di accoglimento delle istanze di equa riparazione;

- il comma 2 è stato sostituito prevedendo che la dichiarazione presentata dal creditore ha validità biennale, non più semestrale, e l'amministrazione può richiedere il rinnovo delle dichiarazioni ivi contenute, con onere del creditore di evadere tale richiesta sempre solo per via telematica;

- il comma 6 è stato modificato nel senso di prevedere che l'amministrazione esegua i pagamenti per l'intero, al fine di rafforzare il diritto del creditore e contrastare prassi non corrette di pagamenti parziali;

- nei casi di proposizione dell'azione di ottemperanza può essere nominato in qualità di commissario ad acta un funzionario dell'amministrazione soccombente, anziché un dirigente della stessa;

- è stato sostituito il comma 9, per cui il pagamento delle somme dovute si effettua mediante accreditamento sui conti correnti eliminando il riferimento ai pagamenti per cassa o per vaglia cambiario e adeguando le modalità di adempimento  al sistema di pagamenti vigenti;

- è stato inserito un nuovo comma 12-bis che prevede un intervento di smaltimento dell'arretrato di somme liquidate sino al 31 dicembre 2021 per il pagamento prioritario dei decreti più risalenti, senza ulteriori spese a carico dell'amministrazione; in tali casi i creditori possono rinnovare la domanda di pagamento solo in modalità telematiche per il pagamento che verrà effettuato entro il 31 dicembre 2026.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.