Reddito da escludere dalla liquidazione controllata: la valutazione è a discrezione del Tribunale

La Redazione
10 Gennaio 2025

Il Tribunale di Piacenza ricorda che la valutazione in ordine alla soglia “limite” di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i. costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco

Il Tribunale di Piacenza dichiara, con la presente sentenza, l'apertura di una procedura “familiare” di liquidazione controllata dei beni.

In parte motiva, si rileva in primo luogo che la procedura di liquidazione controllata non ha natura negoziale e, stante il principio di universalità che informa le procedure concorsuali di natura liquidatoria, essa ha ad oggetto tutti i beni del patrimonio del debitore, salvo il reddito escluso ex art. 268, comma 4, lett. b) c.c.i.i., e salva l'ipotesi in cui il debitore o terzi, per gravi e specifiche ragioni, possa essere autorizzato ex art. 273, comma 2, lett. e) a utilizzare alcuni di essi; tale valutazione è rimessa alle successive determinazioni del G.D., su istanza del Liquidatore o delle parti interessate

In particolare, ricorda il Tribunale che la valutazione in ordine alla soglia “limite” di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia art. 268, comma 4, lett. b) c.c.i.i. costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco.

Prosegue il Tribunale affermando che: «infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; nella valutazione di congruità delle spese prospettate dal debitore, il Tribunale ben può fare riferimenti a parametri oggettivi esterni - quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta ISTAT, oppure l'ammontare dell'assegno sociale minimo INPS -, al fine di motivare la propria decisione. Nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito».

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