Accesso agli atti di gara: legittima la richiesta dell'offerente non definitivamente escluso dalla gara

13 Gennaio 2025

In punto di legittimazione all’accesso, rileva la qualifica di soggetto partecipante alla procedura di selezione che permane in capo al concorrente che abbia impugnato la propria esclusione fintantoché tale provvedimento sia sub judice.

Il caso. A seguito di una procedura di affidamento indetta dal Comune di Milano per l'assegnazione in concessione d'uso, mediante la procedura dell'incanto, di parte del complesso immobiliare posto tra Piazza Duomo, Via Marconi, Via Dogana e Via Mazzini, con destinazione alberghiera, un operatore economico impugnava innanzi al Tar Milano la sua esclusione dalla gara.

Successivamente, tale operatore presentava un'istanza di accesso agli atti al Comune di Milano per ottenere la visione ed estrazione di copia degli atti relativi al bando e all'offerta tecnica dell'unica società partecipante rimasta dopo l'esclusione della ricorrente.

A seguito del rigetto opposto dall'Amministrazione, l'istante impugnava tale diniego innanzi al Tar Milano ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.a., deducendo, tra le altre cose, l'illogicità e il difetto di motivazione del suddetto provvedimento.

La domanda di accesso agli atti proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. Nella pronuncia in esame, il Giudice amministrativo, richiamando i principi espressi dall'Adunanza plenaria n. 4/2023, ricorda innanzitutto che la domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a è strumentale alla tutela delle situazioni giuridiche fatte valere in uno specifico processo amministrativo in corso di svolgimento.

Dopo tale premessa, il Tar Milano si sofferma sui presupposti sottesi all'azione giurisdizionale volta a tutelare il diritto all'accesso dell'interessato.

Sull'interesse e la legittimazione ad agire in materia di accesso. Per quanto riguarda l'interesse e la legittimazione ad agire in materia di accesso, il Giudice amministrativo ricorda che detti requisiti non devono essere valutati facendo riferimento alla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante, ma hanno consistenza autonoma.

In questi casi, in particolare, residua in capo all'amministrazione il solo vaglio sul nesso di strumentalità della richiesta rispetto alle esigenze ad essa sottese.

Dopo aver ricordato i presupposti dell'azione, il Giudice amministrativo ha riconosciuto che nel caso di specie, le richieste documentali della ricorrente non avessero natura né generica né massiva.

In particolare, la ricorrente in pendenza dello stesso giudizio nel quale aveva censurato la sua esclusione dalla gara, aveva legittimamente richiesto di accedere agli atti della fase di gara successiva alla sua esclusione e all'offerta dell'aggiudicataria.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice amministrativo, nel riconoscere la legittimazione e l'interesse dell'istante a conoscere documenti prodromici e connessi al procedimento di gara il cui giudizio principale era ancora sub judice, ha accolto il ricorso proposto, consentendo alla ricorrente l'accesso agli anzidetti documenti.

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