Fortuna della Tabella milanese “a punti” per la valutazione del danno da perdita del rapporto parentale
Stefano Argine
15 Gennaio 2025
A seguito della pubblicazione della sentenza Scoditti (Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579), nell'estate 2022 l'Osservatorio del Tribunale di Milano ha aggiornato la Tabella per la determinazione del danno da perdita del rapporto parentale con conteggio “a punti”. Ad oggi, la Tabella milanese risulta nuovamente e largamente prevalente rispetto a ogni altra valutazione tabellare, continuando a rappresentare il principale criterio adottato dai magistrati italiani per la valutazione del danno da perdita del rapporto parentale in ipotesi di evento mortale.
Premessa
Irti e difficoltosi appaiono la configurabilità e il relativo risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, invocato dal congiunto di una vittima purtroppo deceduta a seguito di un fatto illecito.
Affermatosi originariamente, verso l'inizio del nuovo millennio, quale danno edonistico (Trib. Firenze, 24 febbraio 2000, in Resp. civ. prev., 2000, 1437), esso si è presto affermato come pregiudizio invocabile iure proprio dal congiunto del soggetto deceduto, da intendersi quale sofferenza morale e danno relazionale comparati alla perdita parentale.
In assenza di criteri legali per la sua determinazione e quantificazione, ecco quindi che i principali Tribunali italiani hanno iniziato a codificare siffatto pregiudizio, includendolo nel novero dei danni risarcibili nella prassi forense e giudiziaria.
Il Tribunale di Milano, come noto, ha sempre optato per una valutazione del danno “a forbice”, prevedendo cioè un minimo e massimo edittale entro cui il giudice, in base alla valutazione delle circostanze del caso concreto, potesse esprimersi per la liquidazione danno.
Diversamente, il Tribunale di Roma ha sempre optato per una valutazione del danno con previsione di un conteggio “a punti”, in forza del quale ad ogni congiunto della vittima fosse possibile assegnare un determinato punteggio, desunto in base alla valutazione della fattispecie specifica, da moltiplicarsi per un predeterminato valore base.
Una tale convivenza tabellare (tabella “a forbice” e tabella “a punti”) è durata per circa un ventennio, vedendo tuttavia sempre prevalente nella prassi la Tabella di Milano, considerata dagli interpreti quella maggiormente attendibile e capace di esprimere al meglio il principio di equità: sul punto, è ben nota la sentenza Amatucci (Cass civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408, in Foro it., 2011, I, 2274; e in Resp. civ. prev., 2011, 2018) secondo cui «la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto»; la medesima sentenza precisava altresì che «sono stati contestualmente approvati i nuovi “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale”, ai quali pure occorrerà fare riferimento, anche per quanto attiene alla personalizzazione del risarcimento».
Il quadro interpretativo di riferimento muta sensibilmente nel 2021, allorquando la sentenza Scoditti (Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, in Resp. civ. prev., 2021, 807; e in Foro it., 2021, I, 2017) accorda, nella valutazione e liquidazione del danno da morte, la preferenza per un sistema tabellare a punti: il danno per perdita del rapporto parentale, infatti, «deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti – tra le quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza – con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella».
Ebbene, l'unica tabella pretorile “a punti” al momento della pubblicazione della sentenza Scoditti era la Tabella di Roma (per una critica della tabella romana perché non coerente con tutti i dicta della citata sentenzaCass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579, cfr. Trib. Milano, 11 luglio 2022, n. 6059, pubblicata anche in Resp. civ. prev., 2022, 1516).
Come è noto, l'Osservatorio del Tribunale di Milano ha subito recepito le indicazioni interpretative addotte dalla Suprema Corte, elaborando e pubblicando nell'estate del 2022 (a distanza di circa un anno dalla pubblicazione della sentenza Scoditti) una tabella per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale “a punti”. La rinnovata tabella ambrosiana è stata, poco tempo dopo, considerata valida e conforme dallo stesso Supremo Collegio, secondo cui «ai fini della quantificazione del pregiudizio non patrimoniale direttamente patito dai congiunti – in caso di decesso del familiare – potranno essere legittimamente applicate le nuove tabelle integrate a punti per il danno parentale rielaborate dall'Osservatorio di Milano, risultando le stesse coerenti con i principi affermati dalla Cassazione e tali da consentire una liquidazione equa, uniforme e prevedibile» (così Cass. civ., sez. III, 16 dicembre 2022, n. 37009, in Foro it., 2023, I, 118; e in Resp. civ. prev., 2023, 510).
In assenza di criteri legali di determinazione del danno da morte, assistiamo pertanto a partire dal 2022 alla convivenza di due principali tabelle a punti: quella capitolina e quella milanese.
Due tabelle – nonostante la formale comunanza di determinazione del danno con conteggio “a punti” – in verità profondamente diverse tra loro nell'evoluzione metodologica ed argomentativa.
Quale tabella applicare oggi, nella pratica, per la corretta determinazione del danno parentale da morte?
Analisi statistica (2022 – 2023)
Allo scopo di ricercare – se e in quanto possibile – elementi di certezza e predittività sulla determinazione del danno da perdita del rapporto parentale, ci siamo così affidati alla statistica.
Abbiamo quindi raccolto ed esaminato un campione di 262 sentenze di merito pubblicate da luglio 2022 (ossia da quando è stata pubblicata la rinnovata Tabella di Milano “a punti”) a dicembre 2023 su tutti i Fori nazionali.
Le sentenze esaminate sono state rese in giudizi inerenti ad incidenti mortali di ogni natura e specie: dagli incidenti stradali alle ipotesi di medical malpractice (casi, questi, che assorbono gran parte del campione), dagli incidenti sul lavoro alle malattie professionali, fino ad ogni altra fattispecie di illecito extracontrattuale, non esclusi omicidi volontari ed eventi dolosi.
Finalità precipua dell'analisi è stata la ricostruzione di dati aggregati, dotati di solidità statistica, in ordine a due principali quesiti ricorrenti nella prassi e riguardanti:
quale criterio tabellare (Tabella di Milano o Tabella di Roma) sia stato utilizzato dai giudici territoriali aditi per la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale;
in ipotesi di applicazione della Tabella milanese, quale punteggio sia stato applicato dal singolo giudice di merito per la valutazione della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (punto E della Tabella di Milano).
Una volta esaminati e letti tutti i provvedimenti giudiziari raccolti nel campione statistico, abbiamo quindi formato una griglia di valutazione e comparazione, ove ad ogni rigo abbiamo inserito il singolo giudicato oggetto di analisi con i dati estratti dalla lettura della motivazione di questo (cfr. di seguito Immagine 1):
Con specifico riferimento al primo quesito di cui sopra, è bene distinguere tra le differenti annualità esaminate.
Infatti – pur risultando sempre largamente prevalente sui Fori l’applicazione della Tabella di Milano – è bene precisare che nel 2022 la Tabella di Roma è stata applicata in circa il 30% dei giudicati in esame (31 sentenze su 100), essendo stata utilizzata ai fini del decidere anche da parte di magistrati territoriali che, in precedenza, non erano mai stati usi ad impiegare i criteri capitolini per la valutazione del danno mortale: alludiamo, su tutti, al Tribunale di Novara (sentenza n. 471 del 19 agosto 2022), al Tribunale di Brescia (sentenza n. 2648 del 31 ottobre 2022), addirittura alla stessa Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 4095 del 29 dicembre 2022) (cfr. di seguito Immagine 2):
Riteniamo che tale rilevazione sia il frutto evidente del contesto di sostanziale incertezza operativa ancora presente nel corso del 2022, allorquando la Tabella milanese era stata pubblicata solamente nel corso della metà dell’anno e – imperante ancora l’orientamento interpretativo di legittimità inaugurato dalla sentenza Scoditti – un numero non irrilevante di magistrati dislocati su tutto il territorio nazionale aveva optato per l’utilizzo della Tabella romana.
La situazione muta sensibilmente nell’anno 2023, allorquando la Tabella ambrosiana inizia ad essere recepita in maniera assai più capillare da parte dei giudici aditi. Nel corso di quest’annata, infatti, i giudici aditi risultano aver applicato la Tabella di Roma in solamente il 15% circa dei casi esaminati (25 sentenze su 162); in tale contesto, la Tabella di Milano è oggetto di applicazione nell’85% circa dei casi esaminati (137 sentenze su 162).
La Tabella capitolina risulta quindi “sopravvivere” nel solo Foro di origine (Tribunale e Corte d’appello di Roma) e in pochissimi Fori periferici (ad esempio Tribunale di Latina, Tribunale di Civitavecchia, Tribunale de L’Aquila, Tribunale di Prato, Tribunale di Lanusei), frutto probabile di voci isolate di taluni magistrati aditi nelle singole sezioni civili; la Tabella milanese, invece, conosce una rinnovata applicazione pressoché unanime su tutto il territorio nazionale (cfr. di seguito Immagine 3):
Con specifico riferimento al secondo quesito di cui sopra, lette le motivazioni di tutti i provvedimenti giudiziali ove risulta applicata la Tabella di Milano, abbiamo estratto il punteggio assegnato dal magistrato adito per la valutazione della qualità ed intensità della relazione affettiva (punto E tabella milanese): come è noto, infatti, l’assegnazione di siffatto punteggio (da 0 a 30 punti) è l’unico modulabile senza l’ausilio di dati certi e documentalmente fornibili ad opera del giudice, che è chiamato ad una attività di personalizzazione dell’entità del risarcimento in base alle circostanze del caso concreto.
L’Osservatorio milanese indica a chiare lettere come la sofferenza interiore patita dal congiunto della vittima debba provarsi, con onere a carico del danneggiato, «anche in via presuntiva» (cfr. relazione illustrativa alla tabella ambrosiana): da tale circostanza si desume, dunque, che la particolare sofferenza interiore, valorizzabile dal giudice con il punteggio variabile sopra descritto, debba essere sostenuta da elementi istruttori quanto più precisi e puntuali possibili, da fornirsi in giudizio preferibilmente tramite mezzi di prova diretti e concreti (ad esempio documenti o testimonianze), potendo la mera presunzione svolgere un ruolo solamente eccezionale e supplente.
Riteniamo che tale circostanza non sia stata ben compresa nella prassi forense e giudiziaria, al punto che non è infrequente assistere a richieste risarcitorie suffragate da numerose allegazioni, ma povere di riscontri probatori concreti. Anche i giudici aditi hanno dimostrato di utilizzare il punteggio variabile (da 0 a 30 punti) in maniera non sempre coerente, assegnando punti per la qualità ed intensità della relazione affettiva con motivazioni talvolta solide e consapevoli, altre volte con motivazioni apparenti.
La nostra analisi statistica – finalizzata alla ricostruzione di dati aggregati dotati del requisito di predittività mediana – ha determinato una media matematica del punteggio di cui al punto E della tabella milanese.
Riportiamo di seguito i risultati medi relativi ai principali congiunti annoverati nella tabella:
coniuge non separato/parte dell’unione civile/convivente di fatto della vittima: 15,76 punti
genitori della vittima: 18 punti
figli della vittima: 11,92 punti
fratelli della vittima: 11,44 punti
Esemplificando questi dati, possiamo stabilire come la prassi giudiziaria emersa dall’osservazione statistica tenda ad assegnare un punteggio orientativo, per qualità ed intensità della relazione affettiva perduta, attestato intorno alla metà dei punti disponibili (circa 10-15 su 30).
In conclusione
Il lavoro di analisi statistica da noi condotto porta ad alcune evidenti conclusioni metodologiche.
Come già anticipato, scopo precipuo delle nostre ricerche è stato quello di raccogliere ed ordinare dati specifici in ottica di piena predittività e previsione del valore del danno: un obiettivo di estrema importanza, utile non solo per l'operatività delle imprese assicurative (tenute alla corretta riservazione e liquidazione dei sinistri mortali), ma anche per i soggetti danneggiati (messi nelle condizioni di conoscere concretamente il livello e l'entità della misura del danno patito).
In questo lavoro di raccolta dei precedenti giudiziari pubblicati negli anni 2022-2023, emerge anzitutto un dato chiaro ed incontrovertibile: l'assoluta e rinnovata prevalenza applicativa, nelle fattispecie di danni mortali, della rinnovata Tabella di Milano “a punti”, così come costruita ed elaborata dall'Osservatorio del Tribunale meneghino a partire dal 2022.
Un risultato per nulla scontato, in verità: la sentenza Scoditti (Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2021, n. 10579) aveva inaugurato un orientamento giurisprudenziale fondato, in buona sostanza, sulla auspicata prevalenza della Tabella romana, all'epoca l'unica fondata su un calcolo tabellare a punti del danno parentale da morte. I giudici milanesi, recependo fedelmente le principali coordinate interpretative imposte dalla Suprema Corte, sono quindi riusciti nell'intento, tutt'altro che agevole in quel particolare contesto, di impostare un nuovo criterio tabellare autorevole e scientificamente condivisibile, fondato su una accurata valutazione casistica delle fattispecie.
Non è un caso, quindi, che il metodo tabellare ambrosiano abbia incontrato, immediatamente dopo la sua pubblicazione nell'estate del 2022, un rinnovato successo applicativo, essendo preferito sin da subito rispetto al metodo tabellare capitolino per la valutazione e liquidazione del danno parentale da morte: i dati da noi raccolti, qui esaminati, hanno confermato proprio questo importante elemento.
La nostra osservazione statistica ha altresì riguardato i dati inerenti al punteggio per qualità ed intensità del rapporto parentale perduto: un ulteriore elemento, introdotto dai giudici milanesi, utile per la valutazione del danno in base alle circostanze del caso concreto, attribuendo al giudice un margine limitato, ma nondimeno necessario nella valutazione equitativa della fattispecie concreta, di discrezionalità onde ottenere una adeguata personalizzazione del risarcimento.
È proprio intorno a tale specifico punteggio, previsto in una ristretta forbice da 0 a 30 punti, che si registrano nella prassi le maggiori incertezze: le persone danneggiate (congiunti della vittima deceduta) auspicherebbero sempre un riconoscimento di punteggio massimo; di contro, le imprese assicurative tenute alla liquidazione del pregiudizio auspicherebbero un riconoscimento ridotto di tale punteggio.
La nostra analisi statistica, svolta estraendo la media matematica dei punti riconosciuti a tale titolo, ha portato a ritenere riconoscibili punti per elemento affettivo pari all'incirca alla metà del punteggio disponibile indicato dall'Osservatorio del Tribunale di Milano (da 10 a 15 punti nella maggioranza dei casi). Anche tale raccolta di dati aggregati risulta, a nostro modesto avviso, di estrema importanza metodologica, finalizzata come tale a orientare la riservazione dei sinistri e la conseguente liquidazione dei danni invocati caso per caso.
In base alle considerazioni di cui sopra, auspichiamo che l'esame statistico descritto nel presente contributo possa rappresentare una utile bussola orientativa, da utilizzarsi a cura dei principali operatori del settore, per la corretta liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Il nostro auspicio – al di là dei campanilismi tabellari ambrosiani e capitolini – è l'affermazione di un sistema risarcitorio equo, sostenibile e predittivo: caratteristiche, queste, ottenibili solo grazie ad un ponderato e saggio utilizzo di criteri tabellari condivisi e coesi.
L'utilizzo della tabella, si badi bene, non può tuttavia dirsi sostitutivo dell'onere probatorio incombente sulla parte che invoca il risarcimento del danno patito, il quale abbisogna pur sempre di concreta prova in ordine alla sua sussistenza e quantificazione. Se così non fosse, il danno in questione dovrebbe ipoteticamente ammettersi come sussistente in re ipsa: una ipotesi del tutto inammissibile ed irreale, non prevedendo normalmente il nostro ordinamento giuridico danni automaticamente risarcibili in assenza di prova.
Riferimenti
Vari i contributi di dottrina in tema di risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale:
Berti, Il nuovo danno parentale: come si valuta e quando si liquida, Milano 2022.
Colacino, Il danno non patrimoniale da lutto parentale, tra vischiosità applicative e prospettive evolutive, in Rass. dir. civ., 2021, 845;
Comandé, Il danno parentale, la riguadagnata centralità delle tabelle milanesi e l’esigenza … di superarle, in Danno resp., 2022, 553;
Alcini, L’onda lunga del danno parentale diretto e tsunami nomofilattici di ritorno, in Resp. civ. prev., 2022, 976;
Barberio, Danno da perdita del rapporto parentale: fra danni in re ipsa e danni presuntivi, in Danno resp., 2023, 195;
Ponzanelli, Danno da relazione parentale: tabelle giudiziali, ruolo della Cassazione e uniformità, in Nuova giur. civ. comm., 2023, 102;
Spera,Tabelle milanesi integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – Edizione 2022, in Ius Responsabilità civile (ius.giuffrefl.it), 29 giugno 2022.
Patti, Danno da morte, coscienza sociale e risarcimento per i congiunti: verso una riforma del BGB?, in Riv. crit. dir. priv., 2017, 39;
Baldini, “Danno da perdita del rapporto parentale” o “danno da perdita del rapporto”? Un possibile contributo dell’approccio tedesco al contenimento delle potenziali derive risarcitorie, in Resp. civ. prev., 2022, 2026;
Parziale, Risarcimento del danno parentale, tra parità di trattamento e specificità del caso concreto: spunti comparatistici per una possibile razionalizzazione, in Riv. it. med. leg., 2023, 475.
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.