Accesso agli atti e oneri dimostrativi di chi è rimasto estraneo alla gara

Redazione Scientifica
14 Gennaio 2025

È legittimo il diniego di accesso agli atti, ex art. 22 ss. l. n. 241/1990, là dove l'istante non fornisca alcuna concreta allegazione o puntuale illustrazione delle ragioni per cui la conoscenza di atti relativi a una gara cui è rimasto del tutto estraneo sarebbe strumentale alla sua difesa nell'ambito del giudizio promosso per opporsi alla risoluzione contrattuale a proprio danno e per dimostrare l'insussistenza del grave inadempimento lamentato dalla stazione appaltante.

All'operatore economico che non abbia partecipato alla procedura deve essere consentito l'accesso alla documentazione di gara che non attiene ai contenuti di merito della domanda presentata dall'aggiudicatario, ove essa non comporti la rivelazione di elementi attinenti all'offerta in concreto presentata o alle caratteristiche del concorrente e là dove non possa escludersi a priori l'interesse del ricorrente all'acquisizione di tali informazioni per ragioni lato sensu difensive, a prescindere dalla fondatezza o meno delle stesse.

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