Esperibilità del rimedio dell'ottemperanza per sentenze di condanna generica del giudice civile
16 Gennaio 2025
Il ricorrente si rivolgeva al T.a.r per la Calabria per l'ottemperanza a due provvedimenti giurisdizionali, ossia la sentenza del Tribunale che riconosceva il suo diritto alla somministrazione di uno specifico trattamento riabilitativo ( ABA) per i disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti e il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace che ordinava all'ASP il pagamento di una somma di denaro quale rimborso delle spese anticipate per le sedute di terapia ABA tenute nell'anno. L'ASP depositava le deliberazioni del direttore generale di liquidazione delle somme portate dal decreto ingiuntivo per dimostrare che era cessata la materia del contendere quanto alla sua esecuzione, mentre con riferimento alla richiesta di esecuzione della sentenza del Tribunale eccepiva l'inammissibilità del ricorso in ottemperanza, non avendo la sentenza determinato l'intensità delle cure e la durata delle terapie di cui si chiede il riconoscimento. Il Collegio ha focalizzato l'esame sul comando giurisdizionale impartito con la sentenza del giudice ordinario, ed in particolare sulle prestazioni cui il ricorrente ha diritto dopo la citata decisione. Con riferimento ad esse ha osservato che ancorché la condanna da eseguire avesse un contenuto generico, l'ASP, nell'esercizio delle sue inderogabili funzioni, avrebbe dovuto specificarne i contenuti tramite la prescrizione delle specifiche terapie e la loro concreta erogazione. Invece, nel caso di specie, l'amministrazione sanitaria non ha dedotto di aver preso in carico il paziente/ricorrente per l'erogazione di quei trattamenti che il Tribunale aveva stabilito essergli dovuti, risultando, dunque, l'inottemperanza dell'ASP. Successivamente il Collegio ha richiamato il principio secondo il quale la sentenza del giudice civile di condanna generica non può essere eseguita mediante il rimedio dell'ottemperanza, implicando per la sua attuazione un accertamento nel merito del rapporto sottostante, oggetto della cognizione del giudice ordinario, che non può essere effettuato nel giudizio di ottemperanza dal giudice amministrativo che non ha giurisdizione su tale rapporto. Tuttavia, il Collegio, ha affermato che nella vicenda processuale specifica il predetto principio non sia applicabile. Ciò in quanto, il ricorrente sulla base della sentenza del Tribunale ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo per la condanna dell'ASP al rimborso delle spese, ma a seguito dell'opposizione dell'ASP il giudice ordinario ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, di modo che la cognizione necessaria per completare il comando giurisdizionale non sarebbe ostacolata dai limiti di giurisdizione. Diversamente, ad avviso del Collegio, il cittadino/paziente verrebbe privato della possibilità di azionare il suo diritto accertato, sia avanti il giudice ordinario, per il difetto di giurisdizione, sia avanti il giudice amministrativo, per l'inammissibilità dell'azione di ottemperanza sulla condanna generica del giudice ordinario. In particolare il Collegio, nel caso di specie ha ritenuto ammissibile la parentesi di cognizione, sotto due profili: da un lato perché l'ASP non ha dimostrato che, in attuazione della decisione del giudice ordinario, abbia accompagnato il ricorrente/paziente verso strutture pubbliche o private convenzionate per l'erogazione delle terapie di cui ha diritto in forza della sentenza, dall'altro lato perché l'ASP non ha contestato l'idoneità del professionista, la quantità delle sedute e l'appropriatezza delle terapie acquistate autonomamente dal ricorrente. Invero, ad avviso del Collegio, l'ASP in adempimento dell'ottemperanda sentenza del Tribunale avrebbe dovuto rimborsare le spese sostenute per acquistare autonomamente quei trattamenti sanitari non erogatigli, né direttamente, né indirettamente dall' Amministrazione sanitaria. Successivamente, il Collegio, ha ritenuto che non fosse necessario nominare un Commissario ad acta, in quanto l'accoglimento del ricorso implica lo svolgimento di attività tecniche, per cui è sufficiente l'individuazione di un termine per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale, salva la possibilità per il ricorrente di richiedere la nomina di un Commissario ad acta per l'ulteriore inerzia. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al decreto ingiuntivo del Giudice di Pace e ha accolto parzialmente il ricorso, assegnando all'ASP il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza per dare esecuzione alla sentenza del Tribunale sottoponendo il ricorrente agli accertamenti diagnostici ritenuti necessari, prescrivendogli la terapia ABA più appropriata rispetto alle sue individuali condizioni di salute, prendendolo in carica e assicurandogli l'erogazione diretta o indiretta dei trattamenti sanitari; e riconoscendogli il rimborso delle spese sostenute . |