Il ricorso introduttivo nel rito del lavoro alla luce del Correttivo alla Riforma Cartabia

Lorenzo Balestra
15 Gennaio 2025

Quali modifiche ha introdotto il correttivo alla riforma Cartabia per la redazione del ricorso introduttivo nel rito del lavoro?

Il d.lgs. n. 164/2024, ha novellato l'art. 414 c.p.c., che elenca i requisiti del ricorso introduttivo nel rito del lavoro (la forma della domanda) prevedendo alcune modifiche.

È stato così modificato il n. 2 del primo comma prevedendo che il ricorso debba contenere; «2) il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio del ricorrente, il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto».

Osservando le modifiche introdotte, queste hanno lo scopo di rendere omogenea la disciplina processuale a tutta la normativa in materia di processo digitale ove tutto ciò che attiene alle comunicazioni ed alle notificazioni avviene ed avverrà con il mezzo telematico della posta elettronica certificata.

Infatti, viene eliminato il riferimento al domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, dato che la parte, rappresentata da un avvocato, riceverà tutte le comunicazioni e le notificazioni presso la posta certificata di quest'ultimo.

Allo stesso modo, come già previsto per il rito ordinario dall'art. 163 c.p.c., viene anche qui inserito l'obbligo di indicare il codice fiscale delle parti e dei difensori.

Altra importante modifica (introdotta anche nel rito ordinario all'art. 163 c.p.c.) è quella che prevede l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto risultante da pubblici elenchi, cosicché la notifica dell'atto introduttivo possa essere ivi effettuata.

Sul punto è bene, prudenzialmente, che l'indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto sia indicato anche per quei soggetti che non siano tenuti a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi ma che abbiano eletto domicilio digitale ai sensi dell'art. 3- bis, Codice Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005).

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