Violazioni del Protocollo di Legalità: a quale giudice spetta la giurisdizione?

16 Gennaio 2025

Il TAR Lombardia si esprime sull'eccezione di giurisdizione sollevata in una controversia relativa alla validità della declaratoria di non gradimento di una società sub-contraente da parte della stazione appaltante, con conseguente applicazione di una sanzione pecuniaria ed esclusione di tale società dalla filiera delle imprese intervenienti nella realizzazione dell'opera pubblica.

Il giudice amministrativo meneghino ha declinato la propria giurisdizione sul ricorso proposto da una società fornitrice (sub-contraente) di una società aggiudicataria di un appalto di lavori relativo alla realizzazione della linea 4 della Metropolitana di Milano, avverso gli atti con cui la stazione appaltante ha fatto valere le conseguenze di un'asserita violazione del Protocollo di Legalità sottoscritto con il Comune di Milano e la Prefettura di Milano. In particolare, la stazione appaltante contestava alla società sub-contraente di non aver comunicato le variazioni del suo assetto societario, e per l'effetto applicava una sanzione pecuniaria, revocava tutte le autorizzazioni già rilasciate e disponeva l'esclusione della sub-contraente dalla filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nella realizzazione della linea 4 della metropolitana di Milano, con divieto di prosecuzione delle forniture in essere e di stipula di nuovi futuri contratti inerenti alla realizzazione dell'opera.

Invero, la pronuncia in commento ha qualificato il Protocollo di Legalità come accordo fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, richiamando in senso conforme Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2023, n. 5968. Nondimeno, il Collegio – portando avanti l'orientamento già seguito da TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 12 marzo 2021, n. 647 – ha evidenziato che il suddetto protocollo prevede, per i sub-contraenti titolari di rapporti negoziali inerenti alla filiera, obblighi che non s'impongono in maniera autoritativa, ma che piuttosto si applicano in virtù di specifiche clausole negoziali di accettazione del protocollo stesso e del sistema sanzionatorio ivi previsto. In quest'ottica, la mancata trasmissione dei dati inerenti al mutamento societario della sub-contraente è stato qualificato come inadempimento contrattuale sanzionato attraverso l'utilizzo di strumenti negoziali, con conseguente giurisdizione del g.o. 

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.