Misure restrittive dell’UE: l’inserimento nella blacklist di una società che sostiene l'aggressione russa contro l’Ucraina risponde ad un obiettivo di interesse generale
15 Gennaio 2025
Una società per azioni stabilita a Mosca (Russia), è uno dei principali operatori di telefonia mobile e di telecomunicazioni in Russia. Nel febbraio 2023, ritenendo che la società apporti un sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, il Consiglio ha inserito tale società nell'elenco delle entità interessate dalle misure restrittive adottate dall'Unione europea. Tali misure vietano in particolare agli operatori europei di vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie a duplice uso a favore della M.F., nonché di fornire a quest'ultima assistenza tecnica o finanziaria in relazione a tali beni e tecnologie. Nel luglio 2023 e nel gennaio 2024, il Consiglio ha deciso di prorogare le misure restrittive nei confronti di tale società. La M.F. ha adito il Tribunale dell'Unione europea chiedendo l'annullamento di tali atti del Consiglio nella parte in cui inseriscono e mantengono il suo nome negli elenchi delle entità russe interessate dalle misure restrittive. Essi difetterebbero di una motivazione e sarebbero inficiati da un errore di valutazione, violerebbero i suoi diritti della difesa nonché il principio di proporzionalità. Il Tribunale respinge tale ricorso nella sua integralità. Esso rileva che il Consiglio ben ha esposto le ragioni specifiche e concrete sulla base delle quali ha deciso di applicare talune misure restrittive nei confronti della società M.F. In effetti, esse mirano a impedire l'acquisto, da parte di un attore maggiore della telefonia mobile in Russia, di taluni beni e talune tecnologie che possono essere utilizzati per sostenere l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, in particolare fornendo servizi di telecomunicazione all'esercito russo. Il Tribunale respinge anche gli argomenti addotti dalla M.F. in merito alla violazione dei suoi diritti della difesa. Esso rileva in particolare che il Consiglio non era tenuto ad ascoltare la società M.F. prima di inserirla nell'elenco summenzionato. Se lo avesse fatto, sarebbe venuto meno l'effetto sorpresa che garantisce l'efficacia dell'inserimento. Inoltre, in considerazione del fatto che la proroga delle misure restrittive era basata sulla medesima motivazione, il Consiglio non era tenuto ad informare la M.F. della sua intenzione di mantenerla nell'elenco. Il Tribunale rileva, poi, che il Consiglio non è incorso in un errore di valutazione inserendo e mantenendo la M.F. negli elenchi di cui trattasi. Infine, sebbene le misure controverse limitino la libertà di impresa della M.F. e incidano sulla sua reputazione, esse non costituiscono un intervento sproporzionato e intollerabile. In particolare, il Tribunale osserva che esse rispondono a un obiettivo di interesse generale fondamentale per la comunità internazionale. La necessità e l'adeguatezza di tali misure consentono di perseguirlo in modo efficace. |