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Corte costituzionale: non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo

La Redazione
20 Gennaio 2025

Dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, c.p.p., come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33, sollevate in riferimento agli artt. 3,24,27 e 111 della Costituzione.

La vicenda trae origine dalla richiesta dell'imputato, a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, di definire il processo nelle forme del  rito abbreviato, la quale veniva ritenuta  inammissibile  dal GIP poiché per il  delitto per cui si procedeva non è ammesso il giudizio abbreviato in quanto  punito con la pena dell'ergastolo.

La richiesta di ammissione veniva quindi, reiterata nell'udienza dibattimentale innanzi alla Corte rimettente, la quale doveva pronunciarsi su un'imputazione per delitto di  omicidio aggravato  ai sensi degli artt. 575, 577, primo comma, numero 4), c.p., in relazione alla  circostanza aggravante  di cui all'art. 61, numero 1), c.p.

La Corte sospendeva quindi, il giudizio ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di  legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione.

Per la Corte costituzionale invece, le questioni non sono fondate.

Già nel 1992, spiegano i giudici, si è ritenuto che «l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell'ergastolo, non è in sé irragionevole, né l'esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravità di essi, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee». La preclusione all'accesso al giudizio abbreviato costituisce, pertanto, «null'altro che il riflesso processuale della previsione edittale della pena dell'ergastolo per quelle ipotesi criminose, previsione che non è oggetto di censura da parte del rimettente». Contrariamente a quanto assume la Corte rimettente, infatti, non v'è ragione per negare alla regola incorporata nell'art. 438, comma 1-bis, c.p.p. una  solida ragionevolezza: la scelta legislativa di far dipendere l'accesso al giudizio abbreviato dalla sussistenza di una circostanza a effetto speciale «esprime un  giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata; e ciò indipendentemente dalla sussistenza nel caso concreto di circostanze attenuanti, che ben potranno essere considerate dal giudice quando, in esito al giudizio, irrogherà la pena nel caso di condanna».

Il principio di proporzionalità inoltre, nel caso del trattamento sanzionatorio del delitto di omicidio ha una connotazione specifica, la quale necessita di una graduazione anche significativa del trattamento poiché l'ipotesi di omicidio volontaria abbraccia condotte dal valore differente tanto da richiedere una graduazione quoad poenam, unitamente alla considerazione per i caratteri del fatto di reato contestato all'imputato nel giudizio a quo.

L'omicidio infatti, nei casi concreti, può essere connotato da «livelli di gravità notevolmente differenziati», che possono aver riguardo tanto al profilo oggettivo – in relazione, in particolare, alla tipologia e alle modalità della condotta – quanto a quelli soggettivi, attinenti al diverso grado di manifestazione dell'intento omicidiario.

Infine, in armonia con quanto statuito dalla sentenza n. 260 del 2020, la  preclusione all'accesso al giudizio abbreviato dipende solo nella fase iniziale dalla valutazione del pubblico ministero sull'oggetto della contestazione. Tale valutazione «è poi oggetto di puntuale vaglio da parte dei giudici che intervengono nelle fasi successive del processo, ed è sempre suscettibile di correzione, quanto meno nella forma del riconoscimento della riduzione di pena connessa alla scelta del rito, come accade rispetto a ogni altro rito alternativo». Per cui, nel pieno rispetto del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., viene garantito il recupero dei vantaggi sul piano sanzionatorio che l'accesso tempestivo al rito avrebbe consentito «ogniqualvolta il rito alternativo sia stato ingiustificatamente negato a un imputato per effetto di un errore del pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza nella medesima vicenda processuale, ovvero di una modifica dell'imputazione nel corso del processo».

A seguito delle suddette motivazioni, la Corte costituzionale ha quindi dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dalla Corte rimettente.

*Fonte: DirittoeGiustizia.it

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