Inammissibilità del concordato minore per incompletezza della relazione particolareggiata

La Redazione
20 Gennaio 2025

Il Tribunale di Ferrara ha dichiarato inammissibile un ricorso per l’omologa di un concordato minore per carenza sotto il profilo della completezza della relazione particolareggiata da parte dell’OCC, ritenendo quest’ultima «non idonea ad assolvere le sue funzioni». Il Tribunale si è anche soffermato sulla valutazione della affidabilità del proponente, richiamando una recente pronuncia di legittimità.

Il Tribunale esordisce, nella propria motivazione, citando il recente orientamento della Suprema Corte (sentenza n. 30538 del 27 novembre 2024), espresso con riguardo ad una fattispecie di accordo di ristrutturazione ex l. n. 3/2012 ma che mantiene, a detta del Tribunale, intatta la sua validità con riferimento alle norme del codice della crisi d'impresa in parte qua

Con tale pronuncia, la Corte ha sottolineato, anche in tema di accordo di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato, il rilievo assunto dalla valutazione del comportamento del debitore e, segnatamente, che le cause del sovraindebitamento incidono sulla valutazione della fattibilità del piano sotto il profilo della affidabilità del proponente: «La condotta del debitore, infatti, va valutata per scriminare la sostenibilità del piano proposto ovverosia la sua idoneità a assolvere concretamente la sua funzione causale, valutazione che impone e presuppone un giudizio prognostico sulla “affidabilità” del proponente».

Ebbene, a tal proposito, il Tribunale evidenzia, circa la condotta pregressa della società ricorrente e dei suoi soci, che la massa passiva della società e del socio accomandatario è costituita solamente da debiti verso l'Erario, accumulati – per espressa ammissione della ricorrente - sin dall'inizio della propria attività a causa della assenza di redditualità, «in sostanza finanziando la prosecuzione della attività di impresa a mezzo del mancato pagamento delle imposte». Pur a fronte di tale situazione, la ricorrente ha scelto di continuare ad operare aggravando il proprio dissesto, dimostrando una totale carenza di diligenza nella gestione dell'impresa». Circa, poi, la proposta in sé, il Tribunale evidenzia che la ricorrente ha presentato un piano caratterizzato da continuità pura e privo di ogni elemento liquidatorio con cui, invariata la organizzazione imprenditoriale, ci si auspica di accantonare, dai proventi dell'attività, 450 euro mensili complessivi, oltre alla somma che la socia accomandante si impegna a versare post-omologa (senza alcuna forma di garanzia in merito), per un fabbisogno totale di 37 mila euro, a fronte di un passivo pari a 271 mila euro. Neppure è presente una analisi dettagliata dei costi, e segnatamente degli oneri fiscali, che prospettivamente verranno maturati nel corso dei successivi cinque anni di attività.

Ciò detto, il ricorso viene peraltro dichiarato inammissibile in ragione della non completezza della relazione particolareggiata, ritenuta «non idonea ad assolvere le sue funzioni».

La relazione del gestore ha, infatti, ricorda il Tribunale, la duplice funzione di sostituire il giudizio del tribunale sulla fattibilità economica del piano e di fornire un supporto informativo completo ai creditori ai fini della espressione di voto. Il Tribunale rileva che:

  • L'aspetto della ridondanza della condotta della ricorrente nella formazione del debito sulla affidabilità del comportamento futuro promesso non è stata in alcun modo indagata;
  • Non sono stati indagati i rischi connessi all'attività di impresa che la ricorrente intende esercitare per i successivi cinque anni;
  • In nessun modo è stata affrontata la questione della verosimiglianza di un piano in cui la soddisfazione, falcidiata all'8,40% per quanto riguarda i chirografari, risulta affidata a modeste risorse estere la cui provvista appare circoscritta da dubbi, e alla continuazione di quella stessa attività di impresa che ha portato alla insolvenza.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.