PCT: validi gli atti di costituzione in appello già effettuati in forma cartacea
22 Gennaio 2025
In una causa relativa al mancato pagamento di materiale edile fornito da una s.p.a., la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla costituzione in appello con modalità telematiche. Nello specifico, la società ricorrente deduce che l'atto d'appello avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile perché depositato in forma cartacea e con la sola velina, il 28 giugno 2016, nel corso della seconda udienza, invece che in forma telematica e comunque prima di tale udienza. Più nel dettaglio, l'esponente addebita alla Corte d'Appello di avere erroneamente sostenuto che all'epoca il deposito telematico nel giudizio d'appello non era obbligatorio per gli atti di costituzione, assimilando a questi il deposito dell'originale dell'atto di citazione. A detta della ricorrente, tale conclusione sarebbe in contrasto con l'art. 347 c.p.c., che impone il rispetto in appello delle forme stabilite per il giudizio davanti al tribunale, in quanto «il deposito della copia dell'atto di appello (c.d. velina) vale già esso stesso ad attuare la costituzione in giudizio della parte che ha proposto il gravame»: ne deriva che «ogni successivo atto e documento avrebbe dovuto ritenersi soggetto alle forme di deposito in via telematica». La doglianza, tuttavia, è infondata. Chiariscono i Giudici che il comma 9-ter dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 221/2012, successivamente introdotto dal d.l. n. 90/2014, a sua volta convertito con modificazioni nella l. n. 114/2014, disponeva che «a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla Corte d'Appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici […]. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare […], il Ministro della Giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico». La norma, introducendo il c.d. “processo telematico” per i giudizi pendenti in appello, ne ha anticipato l'operatività per i depositi delle parti già costituite, non potendo imporre l'incombente per gli atti di costituzione già effettuati in forma cartacea al tempo vigente. L'appellante, come riconosce la stessa parte ricorrente, si era legittimamente costituita in appello in forma cartacea: il successivo deposito dell'originale «non rappresenta un atto processuale o un documento diverso dall'atto di costituzione e successivo a esso, bensì si integra con esso». Secondo i Giudici, «una diversa interpretazione, oltre a contrastare con il contenuto letterale della norma, imporrebbe un'irragionevole estensione della nuova modalità ad attività processuali anteriori, importando, inoltre, l'adozione di un modello ingiustificatamente ibrido». La Corte, pertanto, rigetta il ricorso. (fonte: dirittoegiustizia.it) |