Efficacia probatoria dei messaggi whatsapp nel PCT

La Redazione
23 Gennaio 2025

Le chat di Whatsapp possono rientrare tra i mezzi di prova validamente utilizzabili nel processo? È possibile i messaggi estrapolati da una chat mediante copia dei relativi screenshot? Fanno piena prova dei fatti? La parola alla Suprema Corte.

In un procedimento monitorio relativo al pagamento dovuto per la fornitura e installazione di serramenti, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sull'utilizzo dei messaggi whatsapp come prova documentale.

Nello specifico, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 20 e 23-quater d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), per avere la Corte d'Appello valutato erroneamente le prove documentali e testimoniali in ordine all'accordo raggiunto per la fornitura e l'installazione dei serramenti, e per aver utilizzato a fini probatori la copia fotografica del messaggio whatsapp senza alcuna certezza sulla riconduzione al suo autore.

Sul punto, i Giudici precisano che i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. 27 aprile 2023, n. 11197).

Ne consegue che il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, «rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime» (ex multis, Cass. 16 luglio 2024, n. 19622; Cass. 30 aprile 2024, n. 11584; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30186).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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