Novità sulla fase introduttiva del procedimento per convalida di sfratto: una prima ricostruzione

22 Gennaio 2025

Il Correttivo ha modificato il procedimento della convalida di sfratto, soprattutto per quanto riguarda la fase introduttiva. Scopri di seguito le novità

Introduzione

In modo poco esibito il legislatore del Correttivo (di cui al d.lgs n. 164/2024) è intervenuto su taluni snodi procedimentali riguardanti la fase introduttiva del procedimento per convalida di sfratto, come pure ampliandone il focus applicativo, estendendolo a nuovi rapporti giuridici, prima esclusi (quali, comodato ed affitto di aziende), e così innovando il tenore degli artt. 657 e 658 c.p.c. In modo particolare, le riforme processuali del 2022 (d.lgs. n. 149/2022) ed il Correttivo successivo (d.lgs n. 164/2024) hanno innovato in più punti, significativamente, il testo dell'art. 660 c.p.c.: il contenuto della citazione per intimazione per convalida e l'avvertimento che deve contenere, implicitamente le forme della notifica dell'atto introduttivo del procedimento, come pure le modalità di costituzione in giudizio del convenuto- intimato.

Tutte le menzionate innovazioni vanno lette ed interpretate in modo sistematico, in correlazione con l'ulteriore rivoluzionaria innovazione recata nel 2022, prevedente introduzione del processo civile telematico, obbligatoriamente applicabile (a norma dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c.) nei procedimenti e processi di Tribunale ormai da un biennio.

La fase introduttiva di questo procedimento è stata così significativamente rinnovata, ponendo la disciplina normativa alfine al passo coi tempi.

Obbligatorietà del processo civile telematico

La legge delega processuale (l. n. 206/2021) ha previsto la progressiva implementazione del processo civile informatico.

Il d.lgs. n. 149/2022 ha disposto l'estensione a tutti gli uffici giudiziari del processo civile digitale:

  • prima, a far data dal 1° gennaio 2023, al Tribunale, alla Corte d'appello ed alla Corte di legittimità, «anche con riferimento ai procedimenti civili pendenti a tale data» (art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149/2022);
  • poi, dal 30 giugno 2023, agli altri uffici: il Giudice di pace, il Tribunale per i minorenni, oltreché il Commissario per la liquidazione degli usi civili ed il Tribunale Superiore delle acque pubbliche) (art. 35, comma 3, d.lgs. n. 149/2022).

Alla base della testé richiamata rivoluzione copernicana si colloca l'introduzione dell'intero nuovo titolo V-ter delle disposizioni di attuazione al c.p.c., titolato alle «Disposizioni relative alla giustizia digitale». Il punto di caduta si rinviene nel testo dell'art. 196-quater disp.att. c.p.c., laddove dispone che il deposito di atti e documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, «ha luogo esclusivamente con modalità telematiche». In tal modo, si chiarisce che tutti gli atti del processo sono digitali, come pure i documenti che le parti depositano in giudizio. A questo proposito, il testo dell'art. 660 c.p.c. è stato innovato dal Correttivo, con una previsione che si riconnette al processo civile telematico, disponendo: «Il locatore può indicare nell'atto un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, altrimenti l'opposizione prevista nell'art. 668 e qualsiasi altro atto del giudizio gli sono notificati presso il procuratore costituito».

La notifica della citazione per intimazione tramite PEC

Il codice di rito rimette all'attore-intimante la scelta tra varie tipologie di notifica, da effettuarsi «ai sensi degli artt. 137 e segg., esclusa la notifica al domicilio eletto» (art. 660, primo comma, c.p.c.).

Tra le varie tipologie di notifiche degli atti giudiziari il codice annovera anche quella a «mezzo posta elettronica certificata», esperibile «quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata» (art. 149-bis c.p.c., come novellato dal d.lgs n. 149/2022, ma inserito dal d.l. n. 193/2009). Da tempo si domandava se la notifica dell'intimazione di licenza o dello sfratto poteva essere effettuata tramite PEC. A questo riguardo, la giurisprudenza di merito era divisa:

  • Secondo una prima tesi la notifica dell'atto di intimazione di sfratto a mezzo PEC non sarebbe equiparabile alla notifica “in mani proprie” ed una volta eseguita, qualora l'intimato non comparisse all'udienza, si renderebbe necessaria la rinnovazione della notifica dell'intimazione e ciò anche nel caso in cui non fosse seguito avviso ai sensi dell'art.660 c.p.c .
  • Secondo diverso orientamento, la notificazione di un atto giudiziario a mezzo di posta elettronica certificata sarebbe, invece, assimilabile alla notificazione a mani proprie, producendo effetti ad essa equipollenti quanto ad efficacia dell'intimazione di licenza o di sfratto, senza necessità dell'invio della lettera raccomandata prevista dall‘art. 660 c.p.c. e producendo gli stessi effetti della notifica a mani (in tal senso, Trib. Mantova, 17 giugno 2014; Trib. Frosinone 22 marzo 2016; Trib. Roma, 13 marzo 2018, in IUS Processo civile, con nota di Nappo, Caputo, La notificazione dell'intimazione di sfratto a mezzo PEC, 5 settembre 2018).

La PEC, in quanto pervenuta nella casella del destinatario, quand'anche non letta (art. 6, comma 5, d.P.R. n. 68/2005), deve ritenersi conosciuta e pertanto l'atto così ricevuto non potrebbe essere dichiarato nullo. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce la ricevuta di accettazione, che contiene i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 68/2005, cit.).

Ai fini del perfezionamento della notificazione telematica, si rivela irrilevante la circostanza che il destinatario del plico informatico abbia letto il messaggio di posta elettronica ed abbia aperto gli allegati; allo stesso modo per cui è irrilevante che il destinatario del plico cartaceo lo abbia aperto leggendone il contenuto. In entrambi i casi (notifica telematica o notifica cartacea), nel momento in cui il destinatario della notificazione è posto in grado di conoscere l'esistenza di un plico contenente un atto giudiziario a lui diretto, può ritenersi raggiunto lo scopo informativo della notifica, gravando sul destinatario l'onere di accertarne il contenuto. Tenuto conto che, alla notificazione a mezzo PEC, si accede mediante credenziali nell'esclusiva disponibilità del titolare, la dottrina più recente ritiene equiparabile la notifica tramite PEC alla notificazione compiuta a mani proprie, senza necessità di inviare l'avviso previsto dall'art. 660, ult. comma, c.p.c. (in dottrina, Giordano, Procedimento per convalida di sfratto, Bologna, 2015, 102; Nardone, La convalida dello sfratto, Milano, 2022, 171).

Rispetto agli obiettivi perseguiti dalla riforma del 2022 (semplificazione degli adempimenti nel quadro della velocizzazione della durata del processo) ed alla generalizzata ed obbligatoria introduzione del processo civile telematico, si rivelerebbe distonico, rispetto al quadro generale delineato, limitare il valore probatorio della notifica degli atti processuali tramite PEC esigendo, anche in tal caso, l'invio della seconda notifica prevista dall'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c. La PEC in sostanza raggiunge l'obiettivo di garantire piena conoscibilità dell'atto per il destinatario e, come tale, è assimilabile alla notifica eseguita a mani proprie.

Gli avvertimenti della citazione per convalida

Prima della riforma recata dalla l. n. 353/1990, la citazione per convalida di sfratto rivestiva contenuto semplificato, come delineato dagli artt. 312 e 313 c.p.c., per il processo di pretura.

In seguito, il d.l. n. 432/1995 ha significativamente innovato talune disposizioni contenute nell'art. 660 c.p.c. In seguito a tali modifiche, la norma vigente, al comma terzo, dispone: «la citazione per la convalida, redatta a norma dell'articolo 125, in luogo dell'invito e dell'avvertimento al convenuto previsti nell'articolo 163, terzo comma, numero 7, deve contenere, con l'invito a comparire nell'udienza indicata, l'avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663».

In seguito alle innovazioni recate nel 1995 all'art. 660 c.p.c., si era osservato che la citazione per convalida è «una species del genus citazione» (così testualmente, osservava Frasca, Procedimento per convalida d sfratto: le novità introdotte (… con a seguito qualche problema) dalla l. 534/1995, in Foro it., 1996, I, 2575. Nella giurisprudenza, si veda Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2003, n. 16089, est. Preden, in Foro it., 2004, con nota di Piombo, I, 1155: in Rass. Loc. cond., 2004, 130, con nota di Scarpa).

Infatti, «in luogo dell'invito a comparire previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7» (invito al convenuto a costituirsi venti giorni prima dell'udienza con previsione delle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.), la citazione per la convalida deve contenere il diverso avvertimento al convenuto, secondo cui: «se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell'articolo 663”. In ipotesi di omissione dell'avvertimento speciale si era argomentato che la citazione per convalida sarebbe stata affetta da nullità ex art. 164 c.p.c. E' indispensabile avvertire l'intimato che la mancata comparizione determina effetti definitivi ed irretrattabili dato che il procedimento si conclude con convalida. Ciò evidenzia che in questo procedimento la contumacia non è neutrale, come è nel rito ordinario di cognizione (art. 292 c.p.c.). Quindi, laddove nella citazione per convalida si ometta l'avvertimento speciale, il giudice, a fronte della nullità della citazione, è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, in applicazione dell'art. 164 c.p.c. (in tal senso, tra i primi, Pret. Bologna 6 febbraio 1996, est. Verardi, in Foro it., 1996, 2574). Laddove invece il convenuto si costituisca in giudizio eccependo la nullità, il giudice non deve disporre la rinnovazione dell'atto, ma è tenuto a fissare una nuova udienza ex art. 164, comma 3, c.p.c. (Così Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2003, n. 16089). Ebbene, il testo dell'art. 660, comma 3 c.p.c., non era stato innovato dalla riforma del 2022. Tuttavia, le modifiche recate (ad opera del d.lgs. n. 149/2022) al testo dell'art. 163, comma 2, n. 7, c.p.c., afferenti al tenore dell'atto di citazione, incidevano sul contenuto della citazione per convalida, dato che quest'ultima costituisce «species del genus citazione».

Il nuovo testo (integrato dalla riforma) dell'art. 163, comma 2, n. 7, c.p.c., tra l'altro, dispone: « l'avvertimento … che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato». Quale effetto del novum normativo vi era la naturale constatazione seguente: oltre all'avvertimento speciale contenuto nell'art. 660, comma 3 c.p.c., la citazione per convalida deve contenere l'avvertimento in ordine all'obbligatorietà del patrocinio mediante avvocato e riguardo la possibilità per l'intimato, sussistendone i presupposti, di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. Questo costituisce un approdo logico e naturale, tenuto conto della configurazione data alla citazione per convalida, rispetto a quella regolata dall'art. 163 c.p.c. In caso di omissione di tali avvertimenti dovrebbe trovare applicazione la sanzione di nullità ex art. 164, comma 1, c.p.c., e la relativa disciplina di governo. Dato che l'atto privo dell'avvertimento appare inidoneo al raggiungimento dello “scopo” cui è destinato, consistente nell'avvertire l'intimato del «rischio della convalida per effetto della sua mancata comparizione o mancata opposizione» (v. Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2023, n. 16089).

Il Correttivo civile (di cui al d.lgs. n. 164/2024), dando naturale continuità a questi rilievi, ha introdotto, nel terzo comma dell'art. 660 c.p.c., in riferimento agli avvertimenti della citazione per convalida, dopo le parole «ai sensi dell'art. 663», le seguenti: «e che sussistendo i presupposti di legge la parte può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

Costituzione in giudizio dell'intimato

Dispone il testo originario del quinto comma dell'art. 660 c.p.c.: «Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza».

Con riguardo alla costituzione in giudizio del convenuto-intimato, il testo normativo precisa che quest'ultimo abbia una duplice facoltà difensiva:

  1. costituirsi in giudizio tramite patrocinio del difensore, depositando comparsa di risposta;
  2. ovvero, in alternativa, stare in giudizio personalmente, a questo riguardo, «essendo sufficiente la comparizione personale dell'intimato» in udienza (a tenore del comma sesto dell'art. 660 c.p.c.).

Laddove l'intimato opti per la difesa tecnica, non pare sufficiente la mera comparizione del difensore in udienza munito di procura (come disponeva l'originario testo dell'art. 314 c.p.c. dettato per il processo di pretura, limitandosi all''assistenza del cliente in udienza: «le parti si costituiscono... presentando la procura al giudice in udienza»); essendo invece necessaria la costituzione in giudizio, come espressamente dispone la legge, mediante «deposito di comparsa di risposta».

Formalmente, l'intimato, stando all'originario testo codicistico, potrebbe costituirsi in giudizio secondo le forme tradizionali, come evidenziano le espressioni codificate («depositando in cancelleria» la comparsa di risposta, «presentando tali atti al giudice»), che testualmente suppongono un processo civile non telematico, ma cartaceo, nel quale gli atti si “depositano” in cancelleria o, fisicamente, si “presentano” al giudice in udienza. Il Correttivo d.lgs. n. 164/2024 ha eliminato l'erroneo riferimento al deposito della comparsa di risposta «in cancelleria», adeguando il testo normativo al processo civile telematico, di talchè il deposito della comparsa può avvenire solamente in formato informatico (non più analogico/cartaceo).

Il nuovo testo non incide invece sulla possibilità per il convenuto di costituirsi in udienza, presentando al giudice la comparsa in udienza, secondo una formula risalente al processo di pretura e davanti al conciliatore: «le parti si costituiscono... presentando tali documenti al giudice in udienza» (art. 314 c.p.c., testo ante riforma del 1990), che è passata tralaticiamente nel testo dell'art. 660 c.p.c. Formalmente, anche dopo le innovazioni recate dal d.lgs n. 164/2024, parrebbe conservata tale ulteriore modalità di costituzione in giudizio del convenuto, per quanto l'adempimento non si uniformi alle previsioni recate dal processo civile telematico. Ebbene, tale deduzione sembra distonica rispetto alle linee delineate dal riformatore del 2022, che ha inteso garantire l'informatizzazione della giurisdizione civile. Se così è, il disposto normativo potrebbe ritenersi (per questa sola parte) abrogato per incompatibilità, con riguardo alla tradizionale previsione di costituzione in giudizio in udienza; persistendone la vigenza solo nella parte in cui la disposizione è conforme alla generale previsione normativa che impone «il deposito degli atti processuali e dei documenti... esclusivamente con modalità telematiche» (art. 196-quater disp. att. c.p.c.).

L'intimato, che intenda costituirsi in giudizio mediante patrocinio defensionale, non potrebbe farlo in udienza (seppur a fronte di un dato normativo che formalmente continua ad autorizzarlo), dovendo invece provvedere «esclusivamente» in forma telematica (in tema, Farina, Giordano, Metafora, Il decreto correttivo alla riforma civile Cartabia, Giuffrè, 2025, 183- 185).

In particolare, con modalità tali che garantiscano che, in sede di udienza, il giudice possa acquisirne contezza tramite l'applicativo consolle, onde poterne dare atto nel processo verbale; in tal modo imponendo al difensore dell'intimato la preventiva costituzione in giudizio mediante deposito di comparsa nel fascicolo telematico, secondo un'unica modalità di costituzione in giudizio. Una diversa interpretazione, per quanto conforme al dettato positivo, porrebbe il quinto comma dell'art. 660 c.p.c. in insanabile contrasto con i principi della legge delega, volti a garantire semplificazione e speditezza del processo civile (art. 1 della l. n. 206 del 2021). Tali obiettivi potrebbero risultare compromessi, laddove si continuasse ad ammettere la costituzione del convenuto in sede di udienza ed in forma cartacea. In tale eventualità, l'attore intimante potrebbe essere indotto a richiedere un rinvio allo scopo di esaminare la comparsa di risposta, così ritardando la pronunzia di convalida, con allungamento della durata del procedimento. Se si accetta la testè esposta impostazione, che ammette la costituzione del difensore unicamente ante udienza ed in forma telematica, resta risolto alla radice l'annoso problema dell'individuazione del limite temporale entro cui il convenuto può costituirsi; all'udienza di cui all'art. 660 c.p.c., oppure in un'udienza successiva o anche in fase di merito (v. Frasca, Il procedimento per convalida di sfratto, Torino, 2001, 179).

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