L’ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c.
22 Gennaio 2025
L'art. 111 Cost. prevede che «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati». A tale principio si uniformano le norme procedurali: l'art. 132 c.p.c. per le sentenze, l'art. 134 c.p.c. per le ordinanze, l'art. 135 c.p.c. che prevede che i decreti siano motivati solo se ciò è previsto espressamente dalla legge. Insomma, la regola generale è, certamente, quella secondo la quale ogni provvedimento giurisdizionale vada motivato, salvo casi particolari. Sulla richiesta di esibizione, ammissibile ove ve ne siano i presupposti (artt. 118, 210 c.p.c. e art. 94 disp. att. c.p.c., sui quali non ci si soffermerà in questa sede) il giudice si pronuncia con ordinanza istruttoria. Date queste premesse è sorto il problema se il provvedimento che rigetti la richiesta di esibizione vada motivato oppure no. Sul punto si è espressa la giurisprudenza nel corso degli anni assumendo sostanzialmente due distinti orientamenti. Uno più risalente ritiene che il provvedimento istruttorio, pur discrezionale da parte del giudice, che rigetti la richiesta dell'ordine di esibizione vada motivato, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, Cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto: «La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli art. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli art. 118 e 210 e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione, anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, cost., saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza del giudice d'appello che non aveva in alcun modo né provveduto né motivato in ordine alla richiesta di esibizione del prospetto delle polizze assicurative facenti parte del portafoglio di un agente all'epoca di interruzione del rapporto di agenzia, avendo giudicato meramente esplorativa la richiesta di nomina di un c.t.u. per ricostruire l'ammontare dei danni subiti dall'agente stesso per storno della clientela, senza, però, considerare i possibili nessi tra le due istanze istruttorie).»(Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2011, n.13533 – conforme anche Cass. civ., sez. lav., 24 gennaio 2014, n.1484). Altro orientamento, più recente e che sembra essere prevalente, afferma che, saldi i principi sulla ammissibilità della richiesta (non si tratta di un mezzo istruttorio disponibile dalle parti ma è a discrezione del giudice, non deve avere finalità esplorativa e non deve supplire a carenze procedurali della parte), non sia necessaria la motivazione del suo rigetto. Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. In questo senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità recentemente: «In tema di poteri istruttori del giudice, il provvedimento di rigetto di un'istanza di esibizione documentale è rimesso alla discrezionalità del giudice e pertanto non va motivato, tant'è che esso non è sindacabile in sede di legittimità e non integra violazione del contraddittorio se il giudice respinge motivatamente l'istanza, valutando che la parte richiedente non ha dimostrato l'indispensabilità dell'acquisizione, limitandosi a considerarla "d'aiuto"» (Cass. civ. sez. III, 20 agosto 2024, n. 22943 – in questo senso anche altra giurisprudenza precedente: Cass. civ. sez. I, 6 luglio 2023, n. 19164, Cass. civ., sez. II, 3 novembre 2021, n. 31251, Cass. civ. sez. III, 8 ottobre 2021, n. 27412, Cass. civ., sez. lav., 1° aprile 2019, n. 9020, Cass. civ., sez. VI, 21 febbraio 2017, n. 4504). La posizione prospettata come prevalente ha un indubbio impatto sulla possibilità o meno di sindacare l'omessa motivazione del provvedimento di rigetto; infatti ove non si ritenga necessaria la motivazione. tale mancanza non potrà essere eccepita come motivo di gravame, neppure in sede di legittimità. |