Correttivo-ter: gli atti compiuti prima della entrata in vigore non devono essere rinnovati, modificati o integrati

La Redazione
23 Gennaio 2025

È stato approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del d.l n. 178/2024, recante, tra l’altro, una norma di interpretazione autentica del comma 4 dell’articolo 56 del d.lgs. n. 136/2024 (Correttivo-ter) sulla relativa disciplina transitoria.

Dopo il via libera del Senato ricevuto dal Senato il 15 gennaio, il d.d.l. denominato "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia" era passato alla Camera, dove ha ricevuto l'approvazione definitiva il 21 gennaio.

Con questa legge, si è inteso – tra l'altro – fornire alcuni chiarimenti circa la portata della disciplina transitoria prevista dall'art. 56 del d.lgs. n. 136/2024, c.d. “Correttivo-ter” al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 8 del d.l.).

Come si legge nel dossier di accompagnamento …. «l'intervento si è reso necessario in quanto la formulazione della norma transitoria poteva ingenerare il dubbio che le domande e le trattative presentate sotto la vigenza delle disposizioni corrette dovessero essere rinnovate o modificate in conformità alle nuove norme (come ad esempio rispetto ai novellati requisiti di accesso previsti per alcuni istituti). Si è pertanto ritenuto opportuno dare un'interpretazione autentica nell'immediatezza dell'entrata in vigore del decreto correttivo che salvaguardasse gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in precedenza».

L'articolo 8 del decreto-legge oggi convertito cita espressamente una serie di procedimenti ai quali si applica la norma di interpretazione autentica, ovvero:

  • le composizioni negoziate;
  • i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale di cui all'articolo 40 c.c.i.i.;
  • gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza,
  • i procedimenti di esdebitazione.
  • L'elenco è chiuso da un riferimento generico alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 136/2024.

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