Correttivo-ter: gli atti compiuti prima della entrata in vigore non devono essere rinnovati, modificati o integrati
23 Gennaio 2025
Dopo il via libera del Senato ricevuto dal Senato il 15 gennaio, il d.d.l. denominato "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia" era passato alla Camera, dove ha ricevuto l'approvazione definitiva il 21 gennaio. Con questa legge, si è inteso – tra l'altro – fornire alcuni chiarimenti circa la portata della disciplina transitoria prevista dall'art. 56 del d.lgs. n. 136/2024, c.d. “Correttivo-ter” al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 8 del d.l.). Come si legge nel dossier di accompagnamento …. «l'intervento si è reso necessario in quanto la formulazione della norma transitoria poteva ingenerare il dubbio che le domande e le trattative presentate sotto la vigenza delle disposizioni corrette dovessero essere rinnovate o modificate in conformità alle nuove norme (come ad esempio rispetto ai novellati requisiti di accesso previsti per alcuni istituti). Si è pertanto ritenuto opportuno dare un'interpretazione autentica nell'immediatezza dell'entrata in vigore del decreto correttivo che salvaguardasse gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in precedenza». L'articolo 8 del decreto-legge oggi convertito cita espressamente una serie di procedimenti ai quali si applica la norma di interpretazione autentica, ovvero:
|