Contumacia: diritto dell’imputato ad un nuovo processo o altro mezzo di impugnazione e informazione relativa al processo e alle conseguenze della mancata comparizione

Lorenzo Salazar
21 Gennaio 2025

Due recenti sentenze della CGUE delineano i diritti dell'imputato nei procedimenti penali come garantiti dalla direttiva (UE) 2016/343. Le decisioni stabiliscono le condizioni per il diritto ad un nuovo processo o altro mezzo di impugnazione per le persone condannate in contumacia ed escludono tale diritto per coloro che fuggono dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare formulato a suo carico durante la fase istruttoria di un procedimento penale, a certe condizioni.

Due recenti sentenze della Corte sono venute a ulteriormente delineare i confini dei diritti dell'imputato garantiti dalla direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Nella più articolata sentenza del 16 gennaio u.s., pronunziata nella causa C-400/23 (Aff. VB), su rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Sofia, la Corte ha in primo luogo affermato, per quanto riguarda il diritto di una persona condannata in contumacia «a un nuovo processo o a un altro mezzo di impugnazione» ai sensi dell'articolo 8, § 4, della citata direttiva, che essa non osta all'introduzione da parte di uno Stato di un regime procedurale che non comporti automaticamente la riapertura del procedimento penale, ma che imponga alle persone condannate in contumacia e interessate a tale riapertura di presentare un'istanza in tal senso dinanzi a un altro giudice, distinto da quello che ha emesso la decisione in contumacia, affinché quest'ultimo verifichi la sussistenza del presupposto del diritto a un nuovo processo, ossia l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 8, § 2, di tale direttiva.

Tale principio si ricaverebbe in particolare dalla stessa formulazione dell'articolo 8, § 4, della direttiva in questione. È infatti, d'un lato, la presentazione della possibilità di impugnare la decisione pronunciata in contumacia come un elemento procedurale distinto e autonomo rispetto al "diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di impugnazione" indica che gli Stati membri hanno la possibilità di prevedere una procedura che precede lo svolgimento di un nuovo processo oppure l'esercizio di un altro mezzo di impugnazione, il cui scopo è verificare se le condizioni summenzionate sono state soddisfatte. D'altra parte, l'uso della congiunzione coordinante "o" nell'espressione "diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di impugnazione" implica che gli Stati membri possono scegliere se prevedere la riapertura del procedimento penale sotto forma di un nuovo processo o se prevedere "un altro mezzo di impugnazione" equivalente a un nuovo processo. 

La Corte ha conseguentemente concluso affermando in primo luogo che tali disposizioni non ostano dunque a che, dopo la scadenza del termine previsto per impugnare la decisione pronunciata in contumacia, l'unico mezzo di ricorso giurisdizionale disponibile consista nel proporre, dinanzi ad un organo giurisdizionale diverso da quello che ha emesso tale decisione, una domanda diretta allo svolgimento di un nuovo processo, purché tale procedura sia conforme ai principi di equivalenza e di effettività. Quest'ultima condizione impone, in particolare, che la procedura di domanda di un nuovo processo consenta effettivamente lo svolgimento di un tale processo in tutti i casi in cui sia accertato, previa verifica, che le condizioni previste all'articolo 8, § 2, di detta direttiva non erano soddisfatte. Per contro, quest'ultima condizione non è soddisfatta qualora sia imposto a colui che richiede un nuovo processo, a pena di archiviazione della sua domanda, di comparire personalmente dinanzi all'organo giurisdizionale competente.

La Corte ha cura anche di precisare che in uno Stato membro la cui normativa preveda una tale procedura di domanda di un nuovo processo, l'articolo 8, § 4, seconda frase, in combinato disposto con l'articolo 9, esige che la persona condannata in contumacia riceva, nel momento in cui è informata dell'esistenza di tale condanna o poco dopo, copia integrale della decisione pronunciata in contumacia, nonché un'informazione facilmente comprensibile relativa, da un lato, al fatto che ella ha diritto a un nuovo processo qualora non fossero soddisfatte le condizioni previste all'articolo 8, § 2, della medesima direttiva e, dall'altro, alla procedura che le consenta di chiedere lo svolgimento di un tale processo.

In secondo luogo, i Giudici di Lussemburgo hanno anche affermato che l'articolo 8, § 4, seconda frase, della direttiva (UE) 2016/343, in combinato disposto con l'articolo 9 e con l'articolo 10, § 1, di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che gli obblighi imposti da tale direttiva sono rispettati quando l'organo giurisdizionale che conduce un processo in contumacia valuta esso stesso, dopo aver sentito al riguardo sia l'accusa sia la difesa, se le condizioni previste all'articolo 8, §2, di detta direttiva siano soddisfatte e, in caso negativo, comunica nella decisione pronunciata in contumacia, della quale una copia integrale deve essere consegnata all'interessato nel momento in cui questi è informato di tale decisione o poco dopo, che quest'ultimo ha diritto a un nuovo processo.

Infine, la Corte ha statuito che l'articolo 8, § 4, seconda frase, e l'articolo 9 della direttiva devono essere interpretati nel senso che essi si applicano non solo in caso di condanna in contumacia, ma anche in caso di assoluzione in contumacia.

Con la coeva sentenza nella causa C-644/23 (Aff. Stangalov), la Corte, pronunziandosi su una domanda pregiudiziale presentata dalla medesima giurisdizione bulgara, ha affermato che gli articoli 8 e 9 della già citata direttiva (UE) 2016/343 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale una persona, che si sia data alla fuga dopo aver ricevuto un atto di imputazione preliminare formulato a suo carico durante la fase istruttoria di un procedimento penale, che impedisce in tal modo alle autorità competenti di informarla personalmente dell'atto di imputazione definitivo nonché della data e del luogo del processo, e che, in tali circostanze, è condannata in contumacia, se rintracciata e arrestata ai fini dell'esecuzione della sua pena non avrà diritto a un nuovo processo. Ciò però a condizione che tale normativa circoscriva detta esclusione dal diritto a un nuovo processo alle persone che, da un lato, tenuto conto dell'insieme delle circostanze pertinenti, possono essere considerate informate del processo e che, dall'altro, sono state rappresentate, durante il processo in contumacia, da un avvocato da esse incaricato o, in mancanza di tale rappresentanza, sono state informate in tempo adeguato del fatto che, se si fossero sottratte all'azione giudiziaria, si sarebbero esposte al rischio dello svolgimento di un processo in loro assenza.