Servizio di trasporto pubblico locale: limiti al finanziamento pubblico e nuove procedure di affidamento

Redazione Scientifica
28 Gennaio 2025

A determinate condizioni è legittimo il diniego dell’erogazione di un contributo ai concessionari uscenti del servizio di trasporto pubblico locale, finalizzato al potenziamento e al rinnovo dei veicoli utilizzati.

È legittimo il diniego dell’erogazione di un contributo, ai concessionari uscenti del servizio di trasporto pubblico locale, finalizzato al potenziamento e al rinnovo dei veicoli utilizzati, a fronte dell’introduzione di un nuovo sistema di affidamento fondato in parte su una gestione in house del servizio e in parte sull’aggiudicazione di gare pubbliche con prezzo unitario per chilometro percorso a copertura altresì dei costi per l’acquisto di autobus. In particolare, il sistema di finanziamento previsto dalla L.P. della Provincia Autonoma di Bolzano n. 15/2015 (art. 31), non attribuisce, ai concessionari del servizio di trasporto pubblico locale, un diritto soggettivo all’erogazione di un contributo da parte dell’amministrazione, riconoscendo al più la possibilità di una parziale copertura della perdita di valore dei mezzi in ragione del periodo di effettivo utilizzo (come per l’appunto avvenuto nel caso di specie). Peraltro, la menzionata scelta di non procedere al finanziamento in favore dei concessionari in scadenza è apparsa coerente con l’esigenza di non alterare il futuro confronto competitivo tra operatori interessati a partecipare alle nuove procedure di gara da espletare per l’affidamento del servizio.

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