INPS: termine finale dell’esonero del contributo addizionale per aziende sottoposte a procedure concorsuali
27 Gennaio 2025
Si ricorda, in via di premessa, che l'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, stabilisce l'obbligo del versamento del contributo addizionale da parte di tutte le imprese che presentano domanda di integrazione salariale. Ai sensi dell'articolo 8, comma 8-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, tale contributo non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell'esercizio d'impresa. Con circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 16 febbraio 2018 erano stati forniti chiarimenti in ordine alla data di decorrenza dell'esonero dal versamento del contributo addizionale, a seconda del tipo di procedura in cui si trovasse l'impresa. Con il recente messaggio n. 283 del 24 gennaio 2025, l'INPS riferisce di aver chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dei chiarimenti in relazione al termine finale di fruizione dell'esonero, tenuto conto anche della novella introdotta dal Codice della crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Ciò, si legge nel messaggio, “al fine di evitare che l'apertura di una procedura, con uno spettro temporale anche molto ampio, possa determinare l'effetto di una fruizione prolungata del beneficio, anche in una fase in cui il debitore può e deve ritenersi rientrato in bonis”. Il Ministero ha precisato, in via generale, che il dies ad quem dell'esonero dal versamento del contributo addizionale non potrà che coincidere con il momento in cui l'impresa può risolvere la propria situazione debitoria e ritornare in bonis. Alla luce del parere espresso dal Ministero, l'INPS fornisce dunque le seguenti indicazioni:
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