INPS: termine finale dell’esonero del contributo addizionale per aziende sottoposte a procedure concorsuali

La Redazione
27 Gennaio 2025

L’INPS e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali chiariscono alcuni profili riguardanti il termine finale di fruizione dell’esonero dall’obbligo di versare il contributo addizionale da parte delle imprese sottoposte a procedure concorsuali con continuità di impresa, viste anche le novità del codice della crisi.

Si ricorda, in via di premessa, che l'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, stabilisce l'obbligo del versamento del contributo addizionale da parte di tutte le imprese che presentano domanda di integrazione salariale.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 8-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, tale contributo non è dovuto dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell'esercizio d'impresa.

Con circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 16 febbraio 2018 erano stati forniti chiarimenti in ordine alla data di decorrenza dell'esonero dal versamento del contributo addizionale, a seconda del tipo di procedura in cui si trovasse l'impresa.

Con il recente messaggio n. 283 del 24 gennaio 2025, l'INPS riferisce di aver chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dei chiarimenti in relazione al termine finale di fruizione dell'esonero, tenuto conto anche della novella introdotta dal Codice della crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Ciò, si legge nel messaggio, “al fine di evitare che l'apertura di una procedura, con uno spettro temporale anche molto ampio, possa determinare l'effetto di una fruizione prolungata del beneficio, anche in una fase in cui il debitore può e deve ritenersi rientrato in bonis”.

Il Ministero ha precisato, in via generale, che il dies ad quem dell'esonero dal versamento del contributo addizionale non potrà che coincidere con il momento in cui l'impresa può risolvere la propria situazione debitoria e ritornare in bonis. Alla luce del parere espresso dal Ministero, l'INPS fornisce dunque le seguenti indicazioni:

  • in caso di fallimento (o liquidazione giudiziale) con autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'esonero dal versamento del contributo addizionale spetta limitatamente alla durata dello stesso;
  • in caso di concordato preventivo con continuazione dell'attività, l'esonero dal pagamento del contributo addizionale viene meno dal momento in cui interviene il provvedimento di omologa in quanto, per effetto dell'omologazione, il debitore torna in bonis e riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l'azienda;
  • in caso di accordi di ristrutturazione, il contributo addizionale torna a essere dovuto una volta intervenuta l'omologa del piano di ristrutturazione, tenuto conto che tale circostanza consente di considerare il debitore rientrato in bonis, analogamente a quanto prospettato per il concordato preventivo;
  • in caso di liquidazione coatta amministrativa, l'esonero dal versamento del contributo addizionale spetta a partire dal provvedimento che la ordina, ferma restando l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa, fino alla chiusura della procedura (cfr. l'art. 313 del c.c.i.i.);
  • in caso di amministrazione straordinaria, l'esonero dal versamento del contributo addizionale è riconosciuto dalla dichiarazione dello stato di insolvenza fino al termine indicato dall'articolo 27, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 270/1999, per la realizzazione, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, del "programma di cessione dei complessi aziendali" o del “programma di cessione dei complessi di beni e contratti” (non superiore a un anno) o del "programma di ristrutturazione" (non superiore a due anni), fatte salve le previsioni dell'articolo 4, commi 4-bis e 4-ter, del d.l. n. 347/2003e di eventuali discipline speciali, derogatorie alla disciplina ordinaria.

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