La relazione sulle novità normative in materia di trattenimento del cittadino straniero
27 Gennaio 2025
L'approfondimento, curato dall'Ufficio del massimario, si concentra sulle ultime modifiche legislative apportate dal Parlamento in tema competenza sui procedimenti giurisdizionali di convalida dei provvedimenti questurili di trattenimento “amministrativo” (e di proroga) nei Cpr delle persone richiedenti protezione internazionale, entrate in vigore il 10 gennaio scorso in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 19 del decreto stesso (che ha differito di 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione l'efficacia di tutte le disposizioni procedurali contenute nel Capo IV del decreto stesso). Come si ricorderà, in esito all'approvazione di un “corposo” emendamento d'iniziativa del relatore nel corso dell'iter di conversione del decreto “flussi”, dal 10 gennaio i procedimenti di convalida dei trattenimenti sono stati attribuiti per saltum alle Corti di appello in luogo delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali civili (le quali restano, però, competenti per il “merito” delle domande di asilo, di protezione sussidiaria e speciale nonché per le altre ipotesi di trattenimento “amministrativo” non riguardanti i soggetti richiedenti protezione internazionale). Dopo aver preso le mosse dal mutato assetto “ordinamentale” riguardante le Corti di appello – che, peraltro, decideranno in inedita composizione monocratica – la relazione del Massimario si sofferma sulle ricadute del mutato regime di ricorribilità per cassazione avverso i provvedimenti delle Corti di appello, d'ora in poi da proporsi esclusivamente nelle forme dell'articolo 606, lettere a, b, c, del c.p.p. in luogo dell'articolo 360 c.p.c. e con applicazione dell'articolo 22, comma 5, legge sul mandato di arresto europeo n. 69/2005. Il dubbio interpretativo che si è posto l'Ufficio del massimario, generato dall'ambiguità del dato legislativo, è stato se l'incompleta formulazione tecnica della modifica apportata dalla legge n. 187/2024 all'art. 14, comma 6, t.u.imm. – che non ha specificato la Sezione (se civile o penale) della Suprema Corte chiamata a decidere sui ricorsi per cassazione da proporsi secondo il rito “MAE” – implichi un mutamento sull'attribuzione degli affari interni della Corte di cassazione. Si segnala che in esito a tale approfondimento curato dall'ufficio del Massimario, la Prima Presidente della Corte di cassazione ha disposto una variazione tabellare urgente (decreto n. 5/2025) che ha trasferito alla Prima Sezione Penale (in luogo della Prima Sezione civile finora tabellarmente competente in materia di immigrazione e protezione internazionale nel regime ante legge n. 187/2024) la competenza “interna” a trattare i ricorsi in materia di convalida dei trattenimenti in esito alla legge n. 187/2024.
La relazione tratta nel dettaglio i seguenti aspetti: 1. La legge 9 dicembre 2024, n. 187, di conv., con modif., del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, ed abrogazione, previa “confluenza”, del d.l. 23 ottobre 2024, n. 158. In particolare, le modifiche apportate dall'art. 18-bis. 2. Premessa metodologica: interpretazione letterale. 3. I lavori parlamentari e la ratio unitaria delle modifiche procedurali in materia di protezione internazionale. 4. La questione controversa. 5. Modifiche in tema di competenza della Corte d'appello sui procedimenti di convalida (o proroga) del provvedimento di trattenimento del richiedente protezione internazionale: cenni. 5.1. L'individuazione della Corte d'appello competente in tema di M.A.E.: problemi interpretativi. 5.2. La mancata disciplina del rito applicabile. 6. La modifica dell'art. 14, comma 6, t.u.imm. in tema di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di convalida (e di proroga) dei trattenimenti: analisi. 6.1. La ricorribilità per cassazione entro cinque giorni per i soli motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.: impostazione del problema. 6.1.1. L'art. 22, comma 5-bis, primo periodo, legge n. 69 del 2005: contenuto. 6.1.2. Le ricadute della riduzione dei casi di ricorribilità per cassazione rispetto al pregresso regime: breve rassegna. 6.2. Il richiamo all'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, legge n. 69 del 2005 in tema di M.A.E. “consensuale”: implicazioni di disciplina. 6.2.1. Le modalità (derogatorie) di presentazione del ricorso. 6.2.2. Le tempistiche di decisione (contestuale) del ricorso. 6.2.3. I mancati richiami: valenza esegetica. 6.3. La lettura d'insieme delle due previsioni. Provvisorie conclusioni. 7. Un confronto sistematico: l'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109. Differenze e precisazioni in tema di riparto di giurisdizione. 8. Cenni organizzativi in tema di competenza delle Corti d'appello. 9. Possibili distonie applicative.
*Fonte: DirittoeGiustizia |