L’ordinanza di assegnazione di somme pignorate emessa dal GE, in difetto della prova della relativa definitività

Redazione Scientifica Processo amministrativo
27 Gennaio 2025

Il giudicato, rappresentando un elemento costitutivo dell'azione di ottemperanza, deve essere concretamente e sostanzialmente accertato dal giudice amministrativo, a nulla rilevando il certificato rilasciato dalla cancelleria ex art. 114 disp. att. c.p.c. che, in quanto tale, non esonera il giudice dal controllo in ordine all'effettiva sussistenza, o meno, del passaggio in giudicato del titolo azionato in via esecutiva.

I ricorrenti agivano per l'ottemperanza dell'ordinanza di assegnazione ex art. 530 c.p.c. delle somme pignorate dal creditore ai sensi dell'art. 5-quinquies l. n. 89/2001, emessa dal giudice ordinario in esito alla relativa procedura esecutiva, con notifica del provvedimento all'Amministrazione presso gli Uffici dell'Avvocatura generale dello Stato e non presso la sede reale della stessa.

Tanto premesso, il collegio ha respinto il ricorso ai sensi dell'art. 112 c.p.a., comma 2, lett. c), c.p.a. in difetto dei uno dei presupposti del medesimo articolo che riconosce alla parte privata il diritto di agire in via esecutiva, dinanzi al giudice amministrativo, nei confronti della P.A., solo in relazione “alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti a esse equiparati del giudice ordinario”, tra quali può essere sussunta l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate.

In merito, il collegio ha evidenziato che la ratio dell'art. 5-quinquies, comma 5, l. n. 89/2001 mira a consentire alla P.A. di verificare, una volta ricevuto l'atto di pignoramento, se essa disponga di somme ulteriori e diverse rispetto a quelle di cui al fondo di contabilità speciale e, in caso negativo, di opporsi al pignoramento. Tale rimedio deve essere esperito entro il termine di giorni 20 che decorre dalla data di comunicazione di cancelleria ex art. 170 c.p.c., se la parte destinataria si è costituita nella procedura esecutiva conclusasi con il provvedimento giudiziale in esame ovvero, in caso contrario, con la notificazione nei confronti della stessa a opera del creditore.

Tanto evidenziato, il collegio ha affermato che l'accoglimento del ricorso in ottemperanza impone, tra l'altro, che il ricorrente fornisca la prova, seppure in chiave di alternatività, delle seguenti circostanze: a) che l'Amministrazione, in quanto parte costituitasi nella procedura esecutiva ex art. 5-quinquies, comma 5, l. n. 89/2001, abbia ricevuto la comunicazione da parte della cancelleria dell'ordinanza di assegnazione de qua; b) che il ricorrente abbia notificato tale ultimo provvedimento

all'Amministrazione presso gli Uffici dell'Avvocatura generale dello Stato e non già presso la sede reale della stessa. Circostanza quest'ultima che, benché idonea a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni di cui all'art. 14 l. n. 669/1996, non consente lo spirare del termine di giorni 20 di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c. e quindi di acclarare l'intervenuta definitività, per mancata opposizione da parte della P.A., del titolo esecutivo di cui si chiede l'ottemperanza.

Nella fattispecie in esame, i ricorrenti, avendo notificato l'ordinanza di assegnazione delle somme presso il domicilio reale di parte resistente e non invece presso gli Uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, non hanno favorito il decorso del termine di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., né hanno allegato in giudizio il biglietto di cancelleria attestante l'intervenuta comunicazione in favore dell'Amministrazione dell'ordinanza.

Pertanto, in difetto della prova di uno dei presupposti di cui all'art. 112 c.p.a. il collegio ha rigettato del ricorso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.