Domicilio digitale: la PEC professionale può essere utilizzata per le notificazioni di atti estranei?

La Redazione
29 Gennaio 2025

In tema di domicilio digitale, è stato chiarito che l'indirizzo attivato con riferimento ad una specifica attività professionale può comunque essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei.

Con la pronuncia in commento, la Cassazione ha sottolineato che l'uso della «PEC professionale» non si limita alla sola attività specifica svolta, ma può essere esteso anche alla notificazione di atti estranei.

Nel caso di specie, era emerso che l'indirizzo PEC utilizzato originariamente per la professione di medico fosse stato illegittimamente impiegato per notifiche riguardanti materie estranee a tale contesto, ossia legate alla nullità matrimoniale.

I Giudici - richiamando la giurisprudenza precedente in tema di domicilio digitale - hanno, tuttavia, chiarito che l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti), attivato con riferimento ad una determinata attività, può comunque essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, a norma della l. n. 53/1994, art. 3-bis, comma 1, dal momento che nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo PEC, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto.

Pertanto, nell'ipotesi in analisi, secondo la Suprema Corte che ha accolto il ricorso, la notifica della sentenza di nullità del matrimonio concordatario tramite la PEC professionale precedentemente attivata per l'attività medica, doveva ritenersi valida.

(fonte: dirittoegiustizia.it)

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