L’udienza di discussione e la fictio recitationis

29 Gennaio 2025

Il contributo illustra l'istituto della trattazione scritta, innovata dal Correttivo, concentradosi sulla fictio recitationis della lettura del dispositivo

Premessa: la nuova trattazione scritta

Con l'intervento legislativo in sede di Correttivo della riforma del codice processuale civile (d.lgs. n. 164/2024) è stata, come noto, integrata anche la disciplina relativa alla c.d. trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. dirimendo, innanzitutto, il dubbio sorto in ordine alla compatibilità tra la trattazione “cartolare” e l'udienza di discussione che, ai sensi dell'art.128 c.p.c, «è pubblica a pena di nullità» (sul punto, si ricorda che la questione relativa alla compatibilità del rito del lavoro con la trattazione ex art. 127-ter c.p.c. è stata rimessa alle Sezioni Unite a seguito di Cass. civ., sez. lav., ord., 3 maggio 2024, n. 11898).

Nello stesso art. 128 c.p.c. è, infatti, ora chiarito che anche «l'udienza in cui si discute la causa» può essere dal giudice sostituita dal deposito delle note scritte previste dall'art. 127-ter c.p.c. se non sopravviene una opposizione anche di una sola parte.

Dunque, mentre secondo la confermata disciplina generale, di regola, il giudice è tenuto a revocare la disposta trattazione scritta solo quando l'opposizione provenga da tutte le parti, nel caso invece di sostituzione della discussione è ora previsto espressamente che anche di fronte all'opposizione di una sola parte il giudice debba senz'altro revocare il proprio provvedimento e fissare l'udienza pubblica (art.127-ter, comma 2, terzo periodo, c.p.c.).

E' da ritenere, tuttavia, che in ogni caso per l'opposizione valga l'onere di proposizione entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto dispositivo della trattazione scritta, così come stabilito in via generale dallo stesso art. 127-ter c.p.c., al fine di salvaguardare le esigenze difensive delle altre parti, in prossimità della già fissata udienza, oltre che le incombenze dell'”agenda” del giudice.

All'udienza di discussione partecipano i difensori delle parti costituite e, quindi, non opera l'ulteriore specifica preclusione alla trattazione scritta introdotta dall'intervento correttivo relativamente ai casi nei quali la comparizione personale delle parti sia prevista dalla legge o disposta dal giudice: preclusione che opera, a rigore, per tutte le prime comparizioni in primo grado ai fini dello svolgimento dell'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione (artt. 183, 320, 420, 473-bis.21 c.p.c.), anche se, in concreto, in caso di violazione, non sarebbe facile dimostrarne l'incidenza effettiva sul diritto di difesa ai fini del rilievo della nullità processuale.

La “correzione” più singolare apportata dal legislatore delegato è, poi, inserita all'ultimo comma dell'art. 127-ter c.p.c. laddove era già previsto che «il giorno di scadenza del termine» per la trattazione cartolare «è considerato data di udienza a tutti gli effetti»: si aggiunge, infatti, una disposizione attinente alla modalità decisoria prevedendo che «il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza».

Viene così integrata la finzione dell'udienza anche riguardo al giudice: non solo, quindi, il deposito delle note sostituisce per le parti la trattazione orale «a tutti gli effetti» ma anche la decisione giudiziale, se depositata entro il giorno successivo, è da considerarsi come se fosse letta all'udienza stessa.

La fictio recitationis: ragioni ed ambito di applicazione

L'innovazione della finzione di lettura può trovare una ragione giustificatrice nell'esigenza pratica di contemperare i tempi dei depositi delle note delle parti con la concentrazione, nella stessa udienza, del provvedimento decisorio: ai sensi dell'art. 196-sexies disp. att. c.p.c., infatti, il deposito della nota è tempestivamente eseguito quando la conferma del completamento della trasmissione «è generata entro la fine del giorno di scadenza», con conseguente possibilità della inevitabile dilazione della decisione almeno al giorno successivo.

Qualora il «giorno successivo» all'udienza coincida con il sabato o con un giorno festivo, ai sensi dell'art.155, commi 4 e 5 c.p.c., espressamente richiamati dall'art. 196-sexies disp. att. c.p.c., il termine è prorogato al primo giorno ulteriore non festivo: quindi nel caso di udienza cartolare di discussione di venerdì, è da considerarsi letta in udienza la sentenza depositata il successivo lunedì.

La contestualità tra la discussione e la lettura del dispositivo è stata, come noto, dapprima introdotta dagli artt. 429, comma 1 (per il primo grado, ove è stata successivamente estesa anche alla motivazione) e 437 c.p.c. (per l'appello), quale connotato sintomatico dei principi di oralità, immediatezza e concentrazione che ispiravano il rito del lavoro, anche se non è stata invero prevista una espressa previsione di nullità in caso di violazione.

Tuttavia la giurisprudenza di legittimità si è orientata sin dagli anni Settanta nel senso che la lettura del dispositivo è un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto e, quindi, la sua omissione implica la nullità insanabile della sentenza ai sensi dell'art.156, comma 2, c.p.c., venendo meno una modalità «strutturalmente ordinata al perseguimento delle finalità di concentrazione processuale, e di sollecita definizione delle controversie» attraverso la previsione di una pronuncia immutabile all'esito dell'udienza di discussione (così Cass. civ., sez. un., 22 giugno 1977, n. 2632, cui si è conformata la giurisprudenza successiva: Cass. civ., sez. VI, 28 novembre 2014, n. 25305,; Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 2018, n. 72; Cass. civ., sez. VI, ord., 6 dicembre 2021, n. 38521).

La lettura dell'intera sentenza - cioè del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che lo motivano -  è stata successivamente, come noto, “esportata” dal rito del lavoro anche nel rito ordinario di cognizione sia pure come scelta discrezionale del giudice monocratico (art. 281-sexies c.p.c.) e, da ultimo, si è imposta come regola nel procedimento semplificato di cognizione avanti al giudice monocratico (art. 281-terdecies, comma 1, c.p.c.), avanti al giudice di pace (art. 321 c.p.c.) ed anche nel processo ordinario di appello nei casi nei quali il gravame sia ritenuto suscettibile di essere deciso senza la nomina del consigliere istruttore o, comunque, sia valutato dal consigliere istruttore di pronta soluzione (art. 349-bis, comma 1, c.p.c.; art. 350-bis, comma 1, c.p.c.).

Tuttavia, è da sottolineare che a seguito della riforma ex d.lgs n. 149/2022 si è eliso il nesso originario di indissolubilità tra discussione e lettura della decisione in quanto ora l'art. 281-sexies c.p.c. – richiamato dagli artt. 281-terdecies, 321 e 350-bis c.p.c. - consente comunque al giudice, in alternativa alla lettura contestuale, di depositare la decisione nei successivi trenta giorni

Ora la finzione di lettura non appare, invero, espressamente limitata, nel suo ambito di applicazione, né quanto al rito (ordinario o speciale) né relativamente allo stato del procedimento (trattazione o discussione): è, infatti, prevista non già dall'art. 128 c.p.c., relativo all'udienza pubblica di discussione, bensì dalla disciplina generale della trattazione scritta, all'ultimo comma dell'art. 127-ter c.p.c., ad integrazione della disposta assimilazione della modalità cartolare all'udienza («a tutti gli effetti»).

Potrebbe, quindi, teoricamente applicarsi a tutte le decisioni adottate all'esito delle udienze comunque “sostituite” dalla trattazione scritta ai sensi dell'art.127-ter, comma 1, c.p.c., ivi compresi, quindi, i provvedimenti aventi contenuti ordinatori o istruttori.

Tuttavia, è da tener conto che, in ragione dell'espressa assimilazione del tempestivo deposito della decisione («entro il giorno successivo») alla effettiva lettura in udienza, il provvedimento adottato non dovrebbe neppure essere comunicato alle parti a cura del cancelliere ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c., essendo tale adempimento previsto solo per l'ordinanza «pronunciata fuori dall'udienza», con la conseguenza che le parti sarebbero private dell'utilità della comunicazione ogniqualvolta il giudice emetta la sua decisione entro il primo dei trenta giorni previsti in via generale per il deposito del  provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter, comma 3, c.p.c.

E', quindi, piuttosto da ritenere che la intentio legis sia soltanto quella di surrogare per equivalente una modalità decisoria già specificamente prevista per l'udienza in presenza delle parti, in tal senso circoscrivendo la fictio  alle sole ipotesi in cui il codice processuale già preveda la lettura in udienza della decisione; ipotesi, pertanto, nelle quali le parti ben possono essere onerati della verifica dello stato del procedimento a prescindere da ogni avviso da parte della cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c., che non è previsto per la sentenza contestuale all'udienza.

La finzione temporale non dovrebbe, tuttavia, implicare che la sentenza si debba intendere emessa il giorno precedente anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c., con elisione cioè di un giorno del periodo c.d. lungo: ciò perché il sacrificio di diritti essenziali della difesa sarebbe estranea alla ratio dell'innovazione, orientata invece soltanto a promuovere la tempestività della decisione nei limiti consentiti dalla trattazione “cartolare”.

Il deposito tardivo della decisione

La questione più delicata è senz'altro quella di stabilire le conseguenze dell'eventuale deposito della sentenza oltre il termine previsto per l'integrazione della finzione di lettura, oltre cioè il giorno immediatamente successivo all'udienza, tenuto conto anche del differimento ex art. 155, commi 4 e 5 c.p.c.

Si è già ricordato l'orientamento giurisprudenziale, affermatosi nel 1977, che ha individuato nella omessa lettura della decisione in udienza una nullità assoluta pur non prevista espressamente dal codice processuale ma derivante, ex art. 156, comma 2, c.p.c., dal difetto di un requisito essenziale per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuato nel valore della concentrazione processuale.

E' utile risalire, tuttavia, anche ad una autorevole critica che a suo tempo fu rivolta in dottrina alla pronuncia delle Sezioni Unite, vale a dire che l'enfasi posta sulla concentrazione nella sola sequenza finale del processo (discussione-decisione) risulta del tutto sproporzionata rispetto all'assenza di qualsiasi sanzione al difetto di concentrazione nelle scansioni processuali precedenti, inerenti alla fase introduttiva, alla trattazione ed alla assunzione delle prove, governate da termini meramente ordinatori, già stigmatizzati come “canzonatori”.

In effetti si può osservare che la qualità della decisione potrebbe, in astratto, ritenersi condizionata dal tempo trascorso rispetto all'assunzione degli elementi di prova assai più che dal difetto di immediatezza e contestualità rispetto alla discussione tecnica tra i legali delle parti.

A distanza di poco più di venti anni dall'arresto delle Sezioni Unite, il legislatore costituzionale del 1999 ha finalmente ridefinito il valore della concentrazione affermando, nell'ambito del c.d. giusto processo ex art.111 Cost., il principio della ragionevole durata del processo, in forza del quale il valore della concentrazione dovrebbe essere predicato con riguardo non già limitato a singoli segmenti processuali bensì esteso all'intero tempo occorrente per la tutela giurisdizionale.

Ora, nell'ambito della trattazione meramente “cartolare” il termine previsto all'ultimo comma dell'art.127-ter c.p.c. non è affatto presidiato da una esplicita nullità né ad esso è ricollegata alcuna decadenza, essendo piuttosto espressamente da osservare soltanto ai fini della integrazione della finzione di lettura della decisione.

Si può, quindi, seriamente dubitare che l'eventuale deposito tardivo della sentenza, oltre il giorno successivo all'udienza, ne impedisca la funzione ex art. 156, comma 3, c.p.c., tenuto anche conto che la discussione si è svolta solo attraverso le note e senza il dialogo immediato con il giudice, così difettando anche quei connotati di oralità ed immediatezza che caratterizzano la discussione ordinaria in presenza.

L'ipotetica nullità, del resto, sarebbe da far valere attraverso il rimedio dell'impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c. ed implicherebbe la rinnovazione del giudizio di merito, sia pure nella medesima sede di gravame e senza il regresso del grado (conf. Cass. civ., sez. VI, 28 novembre 2014, n. 25305; Cass. civ., sez. III, 9 marzo 2010, n. 5659; Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 2009, n. 13165), con conseguente dilatazione della durata complessiva del processo verosimilmente ben superiore all'entità del ritardo della decisione. Il valore della concentrazione, circoscritto alla sequenza finale discussione-decisione, rischia così di essere distonico rispetto al valore del tempo nel c.d. giusto processo.

Di tale considerazione sembra avere tenuto conto proprio il legislatore della riforma processuale del 2022 allorché ha consentito nel rito ordinario al giudice, in forza di una valutazione discrezionale, di non decidere contestualmente all'udienza di discussione e di riservarsi la decisione nei successivi trenta giorni (art.281-sexies, comma 3, c.p.c.), così superando l'originario nesso di conseguenzialità tra discussione e lettura della sentenza.

Si può, quindi, ragionevolmente auspicare che nella sede di impugnazione si controverta, tra i vizi del provvedimento, esclusivamente sulla offerta “lettura” degli atti processuali piuttosto che sulla “finzione di lettura” della decisione giudiziale.

Riferimenti

  • AMMASSARI, Focus sul correttivo della riforma della giustizia civile: le novità in tema di udienze atti e processo telematico, su questionigiustizia.it, 23 dicembre 2024;
  • ANDRIOLI, Dir. proc. civ., 1978, I, 495;
  • FABBRINI, Della tutela eccessiva di talune forme processuali, Riv. Dir. Lav., 1978, II,721;
  • GUARNERI, In tema di omessa lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro, Dir. proc. civ., 1978, I, 546;
  • TARASCHI, Decreto correttivo: la nuova udienza cartolare, in IUS Processo civile, 18 dicembre 2024;
  • VELLANI, Alcune considerazioni in tema di lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro, Riv. trim. dir. proc. civ., 2008, 435.

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