Revocatoria: se l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito occorre il dolo specifico
29 Gennaio 2025
Con sentenza depositata il 27 gennaio 2025, le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi su un quesito proposto dalla III sezione civile, hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificatamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro». La sezione rimettente aveva infatti posto un quesito riguardante l'individuazione dell'elemento soggettivo della revocatoria nell'ipotesi in cui la stessa abbia ad oggetto un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito. Nel rimettere gli atti alla Prima Presidente, i giudici avevano rilevato la coesistenza di due orientamenti giurisprudenziali di legittimità sul tema. L'uno, prevalente, sosteneva che nel caso in cui l'azione revocatoria abbia ad oggetto atti anteriori al sorgere del credito è richiesta, quale condizione per l'esercizio dell'azione, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito (dolo specifico), nonché, ove si tratti di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pregiudizievole programma (Cass., sez. III, 7 giugno 2023, n. 16092; Cass., sez. III, 15 novembre 2016, n. 23205; Cass., sez. III, 19 settembre 2015, n. 18315; Cass., sez. II, 20 febbraio 2015, n. 3461; Cass., sez. I, 8 maggio 2008, n. 11577; Cass., sez. III, 21 settembre 2001, n. 11916). Altro indirizzo, più recente, sosteneva che anche nel caso in cui l'atto impugnato sia anteriore al sorgere del credito, non è necessaria la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore, ma è sufficiente la semplice coscienza, da parte del primo, del pregiudizio arrecato al secondo (dolo generico) (Cass., sez. III, 4 settembre 2023, n. 25687; Cass., sez. III, 27 febbraio 2023, n. 5812; Cass., sez. III, 15 ottobre 2010, n. 21338; Cass., sez. III, 7 ottobre 2008, n. 24757). Le SS.UU ritengono che «la mera considerazione del significato letterale delle espressioni utilizzate nell'art. 2901, primo comma, cod. civ. risulta di per sé sufficiente ad evidenziare l'intento del legislatore di subordinare l'accoglimento della revocatoria a presupposti soggettivi diversi, a seconda che la stessa abbia ad oggetto un atto posto in essere in epoca anteriore o successiva al sorgere del credito allegato a sostegno della domanda». Peraltro, notano i Giudici che «l'identificazione dell'elemento soggettivo della revocatoria nella mera consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato ai creditori comporta infatti un'indubbia dilatazione dei margini di operatività dell'istituto (…) che si traduce naturalmente in un rafforzamento della tutela dei diritti dei creditori (e che) si pone tuttavia in contrasto con la natura eccezionale che l'azione revocatoria viene ad assumere nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto atti dispositivi posti in essere in epoca anteriore al sorgere del credito». A soluzione del contrasto, viene dunque affermato il principio di diritto riportato sopra. |