La mediazione quale condizione di procedibilità

Lorenzo Balestra
29 Gennaio 2025

La condizione di procedibilità della mediazione nelle materie obbligatorie, come previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, riguarda solamente la domanda introduttiva del giudizio, oppure anche la domanda riconvenzionale?

Sul punto si è sempre discusso dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010 che ha previsto la mediazione obbligatoria in alcune materie, quelle elencate nell'art. 5.

Così si sono formati due orientamenti:

  • il primo riteneva che la condizione di procedibilità dell'esperimento del tentativo di mediazione fosse riferibile solamente alla domanda introduttiva del giudizio;
  • altra posizione, al contrario, riteneva che la mediazione obbligatoria fosse da esperirsi anche in caso di domanda riconvenzionale (sia diretta che cosiddetta eccentrica e cioè non direttamente collegata al titolo oggetto della domanda principale).

Sul punto è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 7 febbraio 2024, n. 3452), che ha chiarito che la mediazione non è obbligatoria neppure per le domande riconvenzionali cosiddette eccentriche.

Il problema, poi, è stato preso in esame anche dal recente d.lgs. n. 216/2024 (il correttivo Cartabia sulla mediazione, in vigore dal 25 gennaio 2025), che ha chiarito l'ambito di operatività della condizione di procedibilità della mediazione nelle materie cosiddette “obbligatorie”.

Ivi si chiarisce che la mediazione, nei casi di controversie in “materia obbligatoria”, è condizione di procedibilità solo della domanda introduttiva del giudizio, modificando il tenore letterale dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010 ove ora si legge, al primo comma, che: «L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio».

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