CEDU: mancata osservanza dei doveri coniugali e diritto all’autodeterminazione
30 Gennaio 2025
Nel caso H.W. c. Francia, nel corso di una causa di divorzio, il marito chiedeva l’addebito a carico della moglie, ritenendo che il suo rifiuto non giustificato di avere rapporti sessuali, protrattosi per molti anni, avesse determinato il deterioramento del rapporto di coniugio. In sede di appello il giudice nazionale aveva dato ragione all’uomo, asserendo che non vi fossero motivazioni di salute sufficienti a giustificare il rifiuto della moglie e considerando il permanere di una relazione sessuale quale parte dei doveri coniugali, ai sensi degli artt. 229 e 242 ss. del Codice civile nazionale. Tuttavia, a seguito del ricorso della moglie, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato come la previsione di doveri coniugali non possa spingersi fino alla compromissione del diritto al rispetto alla vita privata e all’autodeterminazione in un aspetto intimo quale la vita sessuale e la disposizione del proprio corpo. Ciò è affermato sia dall’art. 8 CEDU che dalla Convenzione di Istanbul, a contrasto della violenza e degli stupri in ambito domestico. Inoltre, la Corte ha ribadito che ogni forma di coercizione nella sfera sessuale costituisce una forma di violenza e la previsione di qualsiasi dovere in tal senso può favorire il crearsi di contesti familiari violenti. Consentire al matrimonio non implica acconsentire a futuri rapporti sessuali, ma, al contrario, il consenso deve esercitarsi quale libera manifestazione di volontà per ogni rapporto sessuale in qualsiasi momento o circostanza. D’altronde, un’interpretazione diversa costituirebbe un’inammissibile legittimazione dello stupro coniugale. In ogni caso, la Corte non rileva, nella previsione di una normativa nazionale in ambito familiare, nessuna circostanza tale da giustificare un’interferenza nella vita sessuale e conclude che, nel caso di specie, il dovere dell’adempimento ai doveri coniugali non è supportato da prove sufficienti per determinare l’addebito a carico della moglie, per cui il giudice nazionale non ha operato un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti. |