Riparto di giurisdizione nella gestione dei rifiuti

Redazione Scientifica Processo amministrativo
29 Gennaio 2025

Nella gestione dei rifiuti, la PA è titolare di potere pubblico solo in relazione alla gestione del ciclo (attività di raccolta, smaltimento e riconversione), mentre tutte le vicende afferenti al pagamento del corrispettivo, essendo correlate “alla fase di esecuzione del rapporto”, implicano questioni di natura “negoziale” e a contenuto meramente patrimoniale, per le quali rileva la giurisdizione del giudice ordinario.

Un’amministrazione comunale aveva deliberato di avvalersi dell’impianto di proprietà della società ricorrente per smaltire i rifiuti della città. Successivamente, la medesima amministrazione aveva approvato una transazione in materia di costi afferenti a detto smaltimento, attraverso la quale non aveva contestato il quantitativo di rifiuti smaltito dalla società, dando altresì atto dell’importo dovuto. Infine, il Comune adottava un provvedimento di revoca dell’atto che aveva approvato la transazione, cui seguiva il ricorso della società.

Tanto premesso, il collegio ha evidenziato che il Comune, una volta approvato il contratto di transazione, ha esaurito la propria discrezionalità.

Invero, nella gestione dei rifiuti, la PA è titolare di potere pubblico solo in relazione alla gestione del ciclo, intesa quale attività di raccolta, smaltimento e riconversione, con la conseguenza per la quale tutte le vicende afferenti al pagamento del corrispettivo, essendo correlate “alla fase di esecuzione del rapporto avente ad oggetto la raccolta dei rifiuti” implicano “questioni di natura “negoziale” e a contenuto meramente patrimoniale, mentre non viene in rilievo alcun esercizio di potestà autoritativa da parte della pubblica amministrazione. Detto altrimenti, in tale fase, il potere pubblico viene dato per presupposto (si è consumato) e residuano quindi aspetti paritetici della vicenda, connessi a un rapporto obbligatorio e diretti, come tali, a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, nemmeno mediatamente connessi all’esercizio di tale potere.

Alla luce di quanto precede, il collegio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con contestuale assorbimento dei motivi di ricorso.

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