Accesso agli atti: la prova del possesso del documento in capo alla P.A.
31 Gennaio 2025
Con ricorso ex art. 116 c.p.a., i ricorrenti impugnavano il provvedimento del Comune con cui, dopo aver contestato la sussistenza dei presupposti legittimanti l'accesso agli atti, comunicava loro che avrebbe provveduto a trasmettere, seppure parzialmente, i documenti richiesti. Tanto premesso, il collegio ha ritenuto il ricorso in parte improcedibile in quanto il Comune ha osteso parte dei documenti oggetto dell'istanza di accesso, rispetto ai quali è venuto meno, in capo ai ricorrenti l'interesse alla decisione con sentenza di merito. Vieppiù, il collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile, in quanto la richiesta di ostensione ha ad oggetto della documentazione non in possesso del Comune, come dallo stesso dichiarato. Invero, tra i presupposti per la condanna della P.A. ai sensi dell'art. 116 c.p.a., si colloca quello afferente alla prova che la documentazione di cui è richiesta l'ostensione esista e sia (o avrebbe dovuto essere) detenuta dall'Amministrazione destinataria della richiesta di accesso – o perché tale documentazione risulta formata dalla PA, titolare della relativa competenza, ovvero perché risulta a essa materialmente consegnata da altro soggetto, posto che l'Amministrazione non può asseverare di non detenere i documenti oggetto dell'istanza ex art. 116 c.p.a., non essendo ammissibile la prova di un fatto negativo. Il collegio, pertanto, ha ritenuto il ricorso inammissibile, in difetto della legittimazione passiva in capo al Comune, destinatario della domanda di ostensione. |