Ammissione della liquidazione controllata al gratuito patrocinio
31 Gennaio 2025
Nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata, il Tribunale, accertato che la Procedura non disponeva di sufficiente attivo per promuovere eventuali azioni di recupero crediti, ha dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 144 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TU Spese di Giustizia) ed ha autorizzato il Liquidatore a promuovere nell'interesse della società azioni per recupero crediti in via giudiziale. L'art. 144, come noto, così recita: «Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio». Il Tribunale richiama la pronuncia della Corte Costituzionale del 4 luglio 2024, n. 121, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 144, nella parte in cui non prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese. |