Rilascio del DURC in composizione negoziata: il Tribunale di Milano ne accerta i presupposti

La Redazione
31 Gennaio 2025

Il Tribunale di Milano ha adottato un’ordinanza con cui, non potendo emettere un ordine di rilascio, ha accertato e riconosciuto la sussistenza dei presupposti di legge la concessione del DURC da parte della sede competente dell’INPS.

Una società in composizione negoziata faceva ricorso per la conferma delle misure protettive e per l'adozione dei provvedimenti cautelari ex artt. 18 e 19, comma 1, c.c.i.i.

Con il ricorso, tra l'altro, società chiedeva al tribunale – per proseguire gli obiettivi della composizione negoziata della crisi in continuità aziendale – di adottare:

  • la misura cautelare consistente nell'ordine di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei confronti dell'INPS ed in favore della società istante;
  • in via subordinata, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge affinché la competente sede INPS possa rilasciare all'impresa istante il medesimo documento.

A scioglimento della riserva, il tribunale ha adottato l'ordinanza in discorso con cui, in accoglimento della domanda in subordine, ha accertato e riconosciuto la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del DURC da parte dell'INPS.

Il Tribunale ha rilevato che «non parrebbe giustificato il ricorso alle rigide previsioni sussistenti per il trattamento del debito previdenziale riguardo al rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Si deve difatti evidenziare come, a seguito della legge n. 232 del 2016, le normative precedenti (…) possano considerarsi implicitamente abrogate (non apparendo più giustificato che INPS rifiuti di rilasciare il DURC per esempio a società in concordato che non prevedevano il pagamento integrale dei debiti previdenziali, nonostante le nuove disposizioni legislative): secondo la nuova normativa, le proposte di trattamento del debito previdenziale possono prevedere soddisfazioni parziali e il DURC dovrebbe essere rilasciato anche in tali circostanze».

Peraltro, nel caso di specie, «comunque non appare neanche ricorrere un grave pregiudizio all'INPS, derivante dalla rigida applicazione dei parametri fissati dall'ente previdenziale (con circolari in cui si rappresenta l'esigenza di condizionare la transazione ed il rilascio del DURC al pagamento integrale dei contributi). Ciò in quanto nel piano di risanamento previsto dalla Società, è previsto il pagamento integrale del credito Inps». Inoltre, il tribunale rileva come ricorra, per la società istante, tanto il fumus per la concessione della misura, costituito dal perseguibile obiettivo del risanamento, quanto il periculum, da un lato, costituito dalla impossibilità altrimenti di assumere lavori in edilizia pubblica e privata; dall'altro, costituito dall'urgenza di ottenere il rilascio e l'assenza di pregiudizio all'Ente, il quale potrà contare sul soddisfo integrale, nei tempi previsti.

Non essendo ammissibile, secondo il Tribunale, una domanda (come quella proposta in via principale dal debitore) volta ad ottenere l'emissione a carico dell'INPS di un ordine di facere avente ad oggetto il rilascio del DURC, viene accolta la domanda subordinata, tesa a far “accertare” da parte del tribunale la sussistenza della condizione affinché la sede competente dell'INPS rilasci nei confronti della società, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso , il documento di regolarità contributiva.

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