OCC: trattamento dei rapporti di lavoro nelle procedure di sovraindebitamento

31 Gennaio 2025

Ci si chiede quali siano, nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, le attività spettanti all'OCC in relazione ai lavoratori dipendenti e, in generale, ai rapporti di lavoro.

Nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, quali sono le attività spettanti all'OCC in relazione ai lavoratori dipendenti e, in generale, ai rapporti di lavoro?

Si ritiene che il quesito riguardi il trattamento dei rapporti di lavoro dipendente in essere all'apertura di una procedura di sovraindebitamento e segnatamente nel concordato minore e nella liquidazione controllata. 

Il decreto di apertura della procedura di concordato minore non comporta particolari ricadute sui rapporti giuridici pendenti, che continuano produrre effetti anche nel corso della procedura. La risoluzione del rapporto di lavoro vigente all'apertura del concordato potrà essere invocata secondo regole ordinarie senza che l'apertura comporti giusta causa per la sua risoluzione.

Nella liquidazione controllata non esiste una specifica norma che disciplini il rapporto di lavoro subordinato in atto alla data di apertura del procedimento così come previsto nella liquidazione giudiziale. Il trattamento previsto nella liquidazione giudiziale si giustifica per le maggiori dimensioni e quindi i maggiori interessi coinvolti, anche in termini di valori,  rispetto la liquidazione controllata e potrebbe non essere sostenibile l'applicazione analogica della disciplina in mancanza di una norma di rinvio.

Si ritiene invece che nella liquidazione controllata sia applicabile, anche nel rapporto di lavoro subordinato in atto all'apertura della procedura, la disciplina generale sui rapporti pendenti dettata dall'art. 270, comma 6, c.c.i.i. La norma in questione prevede che, se al momento di apertura della procedura un contratto è ancora  ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, la sua esecuzione rimane sospesa finché il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto ovvero di sciogliersi. Nel caso di scioglimento del rapporto il contraente lavoratore avrà diritto di farsi riconoscere il credito per il mancato adempimento senza avere diritto al risarcimento del danno.

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