Parziale reclamabilità dei provvedimenti indifferibili secondo la SC con uno sguardo al Correttivo
03 Febbraio 2025
Massima In tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie di cui al Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, avverso l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 c.p.c. è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla Corte di appello, esclusivamente nell'ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.24, comma 2 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Il caso I nonni materni di un minore chiedevano al Tribunale per i Minorenni di Lecce di procedere ex artt. 317-bis e 333 c.c., con emissione di provvedimenti urgenti inaudita altera parte, stante il fondato pericolo di grave pregiudizio per il suddetto ove non si fosse tempestivamente modificato il regime in atto relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale. Il giudice delegato alla trattazione del procedimento nel merito, con decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c., disponeva, tra l'altro, il collocamento temporaneo del minore presso l'abitazione dei nonni materni e la presa in carico della madre e dei nonni ai servizi territoriali. Successivamente, all'esito dell'udienza di comparizione, fissata secondo il disposto di cui alla summenzionata norma del codice di rito, il medesimo giudice monocratico modificava parzialmente quanto già disposto inaudita altera parte e, comunque, confermava il collocamento temporaneo del minore presso i nonni materni. Avverso detto provvedimento, la madre del minore proponeva reclamo presso la Corte di Appello di Lecce, Sezione per i Minorenni, dolendosi dell'erroneità della decisione del giudice di prime cure, assumendo di aver dimostrato, nel contraddittorio delle parti, l'insussistenza delle ragioni di pregiudizio imminente ed irreparabile per il figlio, per come prospettato dai nonni ricorrenti; lamentava, inoltre, che il provvedimento reclamato era gravemente lesivo della sua responsabilità genitoriale. L'adita Corte d'appello dichiarava la propria incompetenza a decidere sul reclamo, individuando quella del Tribunale per i Minorenni, in composizione collegiale, ed assegnava alla reclamante il termine per la corrispondente riassunzione del giudizio. Riteneva quella corte che il reclamo proposto non poteva essere inquadrato nella disciplina di cui all'art. 473-bis.24 c.p.c. prevista per i provvedimenti temporanei ed urgenti, ma l'impugnazione doveva ritenersi compresa nel procedimento cautelare uniforme di cui all'art. 669-bis e ss. c.p.c., la cui competenza ai sensi dell'art. 669-terdecies, si radica presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e, quindi, presso il Tribunale per i Minorenni, in composizione collegiale. La madre del minore riassumeva quindi il giudizio presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, reiterando il reclamo avverso il provvedimento del giudice monocratico, insistendo nel merito per l'accoglimento dello stesso ed il ricollocamento del minore nell'abitazione materna. Il curatore speciale del minore, il difensore di fiducia del padre e quello dei nonni materni del minore medesimo, costituendosi in quella sede, deducevano, in via preliminare, l'inammissibilità/improcedibilità del reclamo proposto avverso il provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c. sulla base del dato letterale della norma, che nulla prevede sulla sua impugnabilità. Sostenevano, inoltre, che la decisione della Corte di appello, che aveva declinato la sua competenza in favore di quella del giudice di primo grado, era errata. Invero, laddove il legislatore della c.d. Riforma Cartabia aveva previsto l'impugnabilità del provvedimento, lo aveva scritto espressamente - come, ad esempio, per i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473-bis.22 e gli ordini di protezione di cui all'art.473-bis.69 c.p.c. - e che ogni questione relativa alla modificabilità/reclamabilità dei provvedimenti indifferibili doveva essere affrontata nel corso giudizio di merito. Secondo l'adito Tribunale, nei casi di ravvisata urgenza per il minore ed ove necessaria l'adozione di misure di tutela urgente, si poteva chiedere al giudice delegato l'anticipazione dell'udienza di trattazione ex art. 473-bis.21, come previsto da alcune disposizioni del rito unico, introdotto dalla legge Cartabia. Il Tribunale riteneva assorbente, rispetto alla valutazione nel merito del reclamo, affrontare la sollevata eccezione preliminare sulla ammissibilità del corrispondente ricorso avverso i provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. e quindi ha chiesto, ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., alla Corte di Cassazione di indicare il principio di diritto sul quesito «se i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. (introdotto con d.lgs. n. 149/2022) siano reclamabili ed in quali forme». La questione La pronuncia in commento affronta, e risolve nei termini sopra riferiti, due delle questioni indubbiamente più controverse della nuova disciplina del rito unico delle persone, dei minorenni e delle famiglie. La prima è quella della possibilità di proporre reclamo avverso i provvedimenti indifferibili o meglio avverso l'ordinanza che confermi, all’esito dell'udienza di comparizione delle parti, il provvedimento indifferibile adottato inaudita altera parte. La seconda, necessariamente conseguente alla soluzione affermativa della prima, è quella dell’individuazione del giudice competente a conoscere il reclamo medesimo, ed in particolare se si tratti della corte d'appello ovvero del tribunale in composizione collegiale. Le soluzioni giuridiche Con riguardo alla prima delle questioni in esame, secondo un primo indirizzo (in giurisprudenza si veda Trib. Modena, 3 ottobre 2023; App. Brescia, 11 ottobre 2023; Trib. Livorno, 15 novembre 2023), la reclamabilità dei provvedimenti indifferibili andrebbe esclusa sulla base di due argomenti. Quello principale è rappresentato dalla necessaria caducità di tali provvedimenti, destinati ad essere assorbiti dai provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. emanati all'esito dell'udienza che dovrebbe tenersi entro novanta giorni dal deposito del ricorso, tenuto conto dei termini di cui all'art. 473-bis.14 c.p.c. In secondo luogo, si è osservato che, ove il legislatore ha voluto prevedere uno strumento di impugnazione dei provvedimenti provvisori, lo ha fatto all'art. 473-bis.24 c.p.c., che individua tassativamente i provvedimenti suscettibili di reclamo dinanzi alla Corte di appello nei provvedimenti temporanei e urgenti emessi ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c. (oltre che in quelli temporanei di cui all'art. 473-bis.24, comma 2 c.p.c.); Altri autori ed altre decisioni di merito (App. Catanzaro, sez. I, 11 settembre 2023) hanno evidenziato che l'art. 473-bis.24, comma 2 c.p.c. prevede lo strumento del reclamo alla Corte d'appello, oltre che per i provvedimenti temporanei e urgenti resi alla prima udienza dal giudice istruttore, anche per «i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori». In base a tale rilievo il reclamo avverso il provvedimento di conferma ex art. 473-bis.15 c.p.c. dinanzi alla Corte di appello è ammissibile unicamente nell'ipotesi in cui i provvedimenti indifferibili sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Una terza impostazione di dottrina e giurisprudenza di merito, invece, reputa che i provvedimenti indifferibili siano sempre reclamabili ma i suoi fautori sono divisi sulla individuazione del giudice competente a deciderlo. Infatti, alcuni ritengono che lo strumento cui fare riferimento sia il reclamo alla Corte di appello, altri il reclamo al Tribunale in composizione collegiale. I primi sostengono, da un lato, che il reclamo alla Corte di appello sia l'unico mezzo di impugnazione contemplato dal legislatore della riforma avverso i provvedimenti provvisori e, dall'altro lato, che i provvedimenti indifferibili altro non facciano che anticipare gli effetti di quelli temporanei ex art. 473-bis.22 c.p.c., partecipando della medesima natura. I sostenitori della seconda tesi (in giurisprudenza si veda: Trib. Pisa, 11 novembre 2023) ritengono, di contro, che i provvedimenti indifferibili siano assimilabili ai provvedimenti cautelari, con conseguente applicazione analogica dell'art. 669-terdecies c.p.c. Un indice di tale seconda opzione ermeneutica dovrebbe rinvenirsi nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 che, rispetto all'art. 473-bis.15 c.p.c., prevede che «(...). Trattandosi di misure urgenti, aventi natura cautelare, è così mutuata la disciplina dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.». Si sottolinea, all'uopo, che la reclamabilità ex art. 669-terdecies c.p.c. dei provvedimenti indifferibili dovrebbe affermarsi mediante un'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata dell'art. 669-quaterdecies c.p.c., laddove limita l'applicabilità delle disposizioni sul procedimento cautelare uniforme «ai provvedimenti cautelari previsti nelle sezioni II, III e V» del medesimo Capo III del Titolo primo, del Libro terzo del codice di rito e, «in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e da leggi speciali», senza richiamare il nuovo Titolo IV-bis del Libro secondo del codice di rito. Osservazioni La pronuncia in commento esamina, in alcuni passaggi ex professo in altri incidentalmente, anche altre questioni, oltre alle due principali oggetto delle massime, che, a causa di una disciplina piuttosto lacunosa, il nuovo istituto dei provvedimenti indifferibili ha posto proponendo delle soluzioni in gran parte condivisibili. Lo sono in particolare:
Altri passaggi della decisione invece non persuadono. Ci si riferisce innanzitutto a quello in cui la Suprema Corte ammette la possibilità di richiedere dei provvedimenti indifferibili anche nel corso del giudizio ossia dopo la prima udienza di comparizione. I casi che possono richiedere un intervento del giudice in tale fase sono quasi esclusivamente quelli di contrasti tra i genitori sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale che, investendo diritti primari del minore, hanno sempre, in astratto, carattere di urgenza. Ebbene, per fronteggiarli è possibile ricorrere al diverso istituto disciplinato dall'art. 473-bis.38 c.p.c., che si riferisce anche alle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale. A fronte della espressa previsione di un rimedio tipico il ricorso all'indifferibile non ha pertanto ragione d'essere. Ma ancor meno condivisibile è la conclusione, evidentemente di compromesso, alla quale giunge la Suprema Corte, in ordine alla questione, che era stata oggetto specifico della rimessione, della reclamabilità dei provvedimenti indifferibili. La Cassazione muove dalla premessa, difficilmente contestabile, che il nuovo istituto, pur avendo natura cautelare, è sottratto alla disciplina in tema di procedimento cautelare uniforme. A ciò conduce la considerazione che il disposto dell'art. 669-quaterdecies c.p.c., che non è stato non modificato dalla novella, limita l'applicabilità delle disposizioni sul procedimento cautelare uniforme ai provvedimenti cautelari previsti nelle sezioni II, III e VI del medesimo Capo III e a quelli previsti del codice civile e da leggi speciali. Non vi è quindi nessun richiamo al nuovo Titolo IV-bis, dedicato alla disciplina del procedimento unitario in materia di persona, famiglie e minori. Tale constatazione avrebbe dovuto però indurre la Suprema Corte a rilevare una grave lacuna normativa, confliggente con il parametro dell'art. 3 Cost., e, conseguentemente, a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-quaterdecies c.p.c. La Corte ha invece evitato tale lineare percorso e, aderendo alla impostazione del Sostituto procuratore generale, ha ritenuto di poter colmare la ravvisata lacuna attraverso una operazione ermeneutica, solo in apparenza qualificabile come costituzionalmente orientata, che in realtà ha tutte le caratteristiche di un intervento integrativo. Secondo tale ricostruzione, il reclamo avverso gli indifferibili è ammissibile solo nell'ipotesi in cui il loro contenuto «coincida con quello dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.24, comma 2 c.p.c., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori». Peraltro i giudici di legittimità hanno ammesso di non essere del tutto convinti della bontà di siffatta soluzione, avendo riconosciuto che l'interpretazione proposta potrebbe non essere sufficiente ad ovviare ai profili di incostituzionalità della disciplina attuale che pure hanno riconosciuto esservi. A prescindere da tali considerazioni la conclusione alla quale giunge la Cassazione, e alla quale consegue che il reclamo vada proposto alla Corte di Appello, presta però il fianco anche alle seguenti, ulteriori obiezioni. Innanzitutto l'art. 473-bis.24, comma 1, c.p.c. ammette il reclamo alla Corte di Appello avverso tutti i provvedimenti provvisori ed urgenti e quindi, se si ritiene che quella sia la norma di riferimento, occorrerebbe anche riconoscere la reclamabilità di tutti gli indifferibili che hanno caratteristiche analoghe ai provvedimenti provvisori. Ancora, occorre osservare che possono aversi provvedimenti che prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori solo laddove vi sia stato già un provvedimento che ha regolato tali aspetti, cosicché si tratta di una espressione che non si adatta agli indifferibili, che intervengono prima di quel momento. Infine la soluzione proposta dalla Cassazione implica l'irreclamabilità dei provvedimenti negativi, vuoi che si tratti di rigetto tout court dell'istanza vuoi che si tratti della mancata conferma o revoca del decreto emesso inaudita altera parte, ma tale conseguenza è in contrasto con l'art. 3 Cost., come ha riconosciuto recentemente la Corte Costituzionale con Corte cost.,10 novembre 2023, n. 202, che, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 c.p.c., nella parte in cui non consentivano il reclamo contro il rigetto del ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite. Si noti poi che l'intervento correttivo del d.lgs. n. 149/2022, di cui al d.lgs. n. 164/2024, entrato in vigore il 26 novembre 2024, non ha risolto i dubbi, di non poco momento, fin qui evidenziati e anzi, a ben vedere, è destinato a generarne altri. Esso, infatti, da un lato, si è limitato a recepire alcune delle conclusioni della sentenza in commento, come nella parte in cui ha previsto, mediante l'aggiunta al primo comma dell'art. 473-bis.15 c.p.c. di un secondo periodo, che l'udienza successiva al provvedimento assunto inaudita altera parte debba essere fissata avanti al giudice che ha emesso il provvedimento e, dunque, avanti al Presidente o al Giudice delegato. Al contempo ha stabilito, in un secondo comma aggiunto alla norma sopra citata, che: «L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22». La formulazione di tale nuova previsione che, si noti, per effetto del singolare regime transitorio di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 164/2024, si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, è quanto mai scadente. Essa intende affermare avverso i provvedimenti indifferibili è consentito solo se ed in quanto l'esigenza di tutela che si intendeva soddisfare con la richiesta di loro adozione non sia soddisfatta dai provvedimenti provvisori ed urgenti. Implica però che, anche dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ,il provvedimento indifferibile emesso in precedenza conservi una propria autonomia quando in realtà esso resta assorbito dai primi. Ed allora la previsione assume di fatto il significato di una inespressa esclusione della possibilità di impugnare i provvedimenti indifferibili. Al contempo, menzionando solo i provvedimenti di accoglimento, continua a negare espressamente la possibilità di reclamo avverso i provvedimenti negativi, sia che si tratti del decreto emesso inaudita altera parte sia che si tratti della ordinanza di mancata conferma del decreto. Sembra quindi inevitabile una rimessione della questione alla Corte Costituzionale alla prima occasione utile. Non va infine sottaciuto come il Correttivo non abbia colmato nemmeno un'altra grave lacuna ovvero quella riguardante la disciplina alla quale è sottoposto il procedimento di reclamo in esame. Nessuna delle norme della sezione dedicata al rito unitario se ne occupa né espressamente (lo stesso art. 473-bis.24 c.p.c. tace sul punto) né mediante un richiamo ad analoghe discipline come, ad esempio, quella generale sul procedimento camerale ovvero quella speciale del reclamo avverso l'ordine di protezione (art. 473-bis.71, penultimo comma, c.p.c.). Non è nemmeno ipotizzare l'applicabilità della disciplina lo stesso procedimento unitario, atteso che essa non si addice ad un giudizio di secondo grado ovvero, alla luce del principio affermato dalla Cassazione nella pronuncia in commento, quella del disposto dell'art. 669-terdecies c.p.c. Tale vuoto normativo non può che generare prassi difformi nei diversi uffici giudiziari e risulta in palese contrasto con il principio di cui all'art. 111, comma 1, c.p.c. Vi è quindi materia per un ulteriore intervento correttivo del legislatore. Riferimenti
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