L'efficacia probatoria della attestazione di conformità
Dalla attestazione di conformità deriva l'equiparazione dell'atto all'originale, infatti, come espressamente previsto dal comma 3 “la copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico”.
Sul punto ha iniziato a pronunciarsi anche la giurisprudenza, a titolo esemplificativo, si fa riferimento alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, Roma, sez. XVII, 4 aprile 2023, n. 1954 a tenore della quale “le attestazioni e dichiarazioni indicate nella relata di notifica effettuate tramite PEC, fanno fede fino a querela di falso, stante il fatto che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte”.
L'eventuale disconoscimento della conformità di una copia rispetto all'originale non può aversi con motivazione generica, ma deve essere espressa in modo chiaro e circostanziato, a pena di inefficacia.
La relazione di notifica, così come l'attestazione sull'avviso di ricevimento, con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione, fa fede fino a querela di falso, essendo tale notificazione un'attività compiuta, in proprio o per delega, da un pubblico ufficiale autorizzato ad avvalersi del servizio postale, per l'attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l'incarico.
Ne consegue che l'avviso di ricevimento contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria fino a querela di falso.
L'equiparazione dell'efficacia probatoria delle copie agli atti originali è un principio espresso già nel Codice dell'Amministrazione Digitale che all'art. 22 stabilisce che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale di un documento, in ogni caso, non deve essere generico ovvero non può avvenire con clausole di stile generiche e omnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato ed in ogni caso la contestazione non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cfr. Cass. civ., sez. I, ud. 11 marzo 2013, dep. 7 giugno 2013, n. 14416).
È prevista, inoltre, una forma di esenzione qualora si volesse procedere all'estrazione di copie autentiche, in tal caso, infatti, sussiste l'esonero dal pagamento dei diritti di copia.
La dichiarazione di disconoscimento deve essere chiara e dettagliata, tanto del documento che si intende contestare, quanto degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. È chiaro che nell'adempiere al compito di attestazione i soggetti legittimati rivestano la qualifica di pubblici ufficiali con funzione, appunto, di autentica del documento.