Misure protettive e “specialità” del concordato minore

La Redazione
03 Febbraio 2025

Il ricorrente, sostenendo l’applicabilità degli artt. 54 e 55 c.c.i.i. al concordato minore, aveva chiesto con separata istanza la concessione di misure protettive per la durata di quattro mesi. Il Tribunale di Udine ha negato tale possibilità, sottolineando la “specialità” della disposizione in materia di concordato minore.

Segnala il Tribunale di Udine che, attesa la specialità della disposizione in materia di concordato minore (art. 78 c.c.i.i.), è inammissibile la domanda, proposta con ricorso separato da quello di apertura della procedura sulla base della ritenuta applicabilità degli artt. 54 e 55 c.c.i.i., di concessione delle misure protettive (nel caso di specie, per quattro mesi).

Poiché, tuttavia, il ricorrente aveva fatto istanza, con il ricorso per l'apertura della procedura, per ottenere le misure protettive, il Tribunale (punto 8 del dispositivo) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangano sospese, le decadenze non si verifichino e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non possa essere pronunciata.

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