Maturazione e spendita dei requisiti della consorziata di un consorzio di cooperative

04 Febbraio 2025

La consorziata di un consorzio di cooperative, che partecipi autonomamente ad una gara, può spendere i requisiti maturati quale esecutrice designata di una commessa affidatale dal consorzio. La “comunicazione” del requisito tecnico tra consorzio e consorziata, se consente al consorzio di spendere il requisito posseduto dalla consorziata, non può certo escluderne il perdurante possesso in capo alla consorziata stessa che lo ha effettivamente maturato.

Il caso

Il ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione di una gara, sostenendo che l'aggiudicataria non poteva spendere, ai fini della qualificazione, i requisiti maturati in esecuzione di un contratto pubblico quale consorziata designata di un consorzio di cooperative. Secondo la ricorrente, infatti, in caso di affidamento a consorzio di cooperative i requisiti maturerebbero soltanto al consorzio e non anche in capo alle consorziate esecutrici, ancorchè materiali esecutrici del contratto.

La soluzione del TAR Toscana

Il TaAR Toscana ha respinto il motivo di ricorso, ritenendo quindi corretta la spendita del requisito maturato in qualità di consorziata esecutrice. Ha osservato il Giudice che la “comunicazione” del requisito tecnico tra consorzio e consorziata, se consente al consorzio di spendere il requisito posseduto dalla consorziata, non può certo escluderne il perdurante possesso in capo alla consorziata stessa che lo ha effettivamente maturato.

In giurisprudenza si afferma l'equiparazione, sotto tale medesimo profilo, dei consorzi di cooperative (art. 45 comma 2 lettera b d.lgs. n. 50/2016) ai consorzi stabili (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2024, n. 3144).

È dunque palese che l'ordinamento non solo non vieta, ma addirittura amplia, sia nel formante normativo che in quello giurisprudenziale, le ipotesi di doppia spendibilità (consorzio e consorziata) del medesimo requisito tecnico (entro i limiti di cui all'art. 48 comma 7 d.lgs. n. 50/2016, che impedisce la partecipazione alla medesima gara del consorzio e dell'impresa consorziata indicata come esecutrice – si veda: Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2022, n. 8866).

Peraltro la funzione dei requisiti di idoneità tecnica indicati nella lex specialis deve rinvenirsi nella relativa attitudine a dimostrare la capacità tecnico-professionale, in capo al soggetto partecipante, ad eseguire le prestazioni oggetto di affidamento cosicché l'avvenuta esecuzione dello specifico servizio richiesto dalla stazione appaltante, ad opera della singola impresa, ne dimostra la capacità tecnica di gestione, a prescindere dall'eventualità che il relativo espletamento sia stato occasionato dall'affidamento da parte di un consorzio di appartenenza.

In particolare, il Giudice amministrativo ha rilevato che – ai fini della maturazione di un requisito di capacità – ciò che conta veramente è non tanto l'intestazione formale dell'affidamento, quanto piuttosto la “avvenuta effettiva gestione” del servizio.

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