La dichiarazione ex art. 585, comma 4 c.p.c.

Lorenzo Balestra
05 Febbraio 2025

L'art. 587 c.p.c., per il processo esecutivo, prima del Correttivo alla riforma Cartabia, prevedeva che, se il prezzo non era depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiarava la decadenza dell'aggiudicatario, pronunciava la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi disponeva un nuovo incanto. L'art. 585, comma 4 c.p.c. prevede ad oggi che, nel termine per il versamento del prezzo, debba essere prodotta anche la cosiddetta dichiarazione antiriciclaggio, di cui all'art. 22, d.lgs. n. 231/2007. Cosa succede se entro tale termine sia corrisposto interamente il prezzo ma non sia stata prodotta la dichiarazione detta?

Sulla mancata produzione della certificazione di cui all'art. 22, d.lgs. n. 231/2007, anteriormente alla modifica introdotta dal Correttivo alla riforma Cartabia, nulla era previsto, potendone derivare, probabilmente (ma la questione era controversa), una causa di improcedibilità della fase conclusiva della liquidazione fino alla produzione di tale documentazione.

Per porre rimedio a questa lacuna normativa, ora, con il Correttivo introdotto con il d.lgs. n. 164/2024, l'art. 587 c.p.c. prevede che se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'art. 585, comma 4 c.p.c. (cosiddetta dichiarazione antiriciclaggio), il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.

Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione dichiarerà la decadenza anche laddove l'aggiudicatario abbia versato tempestivamente il saldo prezzo, ma non la dichiarazione prevista dall'art. 585, comma 4 c.p.c., così rendendo perentorio anche il termine per la presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 22, d.lgs. n. 231/2007.

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