La dichiarazione ex art. 585, comma 4 c.p.c.
05 Febbraio 2025
Sulla mancata produzione della certificazione di cui all'art. 22, d.lgs. n. 231/2007, anteriormente alla modifica introdotta dal Correttivo alla riforma Cartabia, nulla era previsto, potendone derivare, probabilmente (ma la questione era controversa), una causa di improcedibilità della fase conclusiva della liquidazione fino alla produzione di tale documentazione. Per porre rimedio a questa lacuna normativa, ora, con il Correttivo introdotto con il d.lgs. n. 164/2024, l'art. 587 c.p.c. prevede che se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'art. 585, comma 4 c.p.c. (cosiddetta dichiarazione antiriciclaggio), il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione dichiarerà la decadenza anche laddove l'aggiudicatario abbia versato tempestivamente il saldo prezzo, ma non la dichiarazione prevista dall'art. 585, comma 4 c.p.c., così rendendo perentorio anche il termine per la presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 22, d.lgs. n. 231/2007. |