Appunti sulle modifiche al c.c.i.i. apportate dal Correttivo-ter in tema di esdebitazione

05 Febbraio 2025

Lo scritto ripercorre le importanti modifiche che il d.lgs. n. 136/2024, entrato in vigore il 28 settembre, ha apportato all’istituto dell’esdebitazione.

Premessa

In linea generale l'intervento correttivo si aggiunge ai molteplici interventi modificativi effettuati successivamente all'entrata in vigore del codice della crisi, avvenuta in data 15 luglio 2022, con lo scopo dichiarato di apportare correzioni derivanti da difetti di coordinamento emersi nei primi anni di vigenza del nuovo codice nonché per venire incontro alle esigenze di chiarimento nel frattempo emerse e segnalate dagli operatori della materia.  Si tratta quindi di una serie di modifiche destinate nelle intenzioni a migliorare la comprensione del testo normativo attraverso interventi di coordinamento tra le norme per un più efficiente sistema di gestione della crisi e dell'insolvenza.

S'intendono qui analizzare in particolare gli interventi riguardanti l'istituto dell'esdebitazione.

Come noto, l'esdebitazione è un istituto che consiste, a determinate condizioni e con certi limiti, nella liberazione del debitore dai debiti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata. Non si tratta di un semplice “perdono”, ma di una misura orientata ad offrire al debitore persona fisica una “seconda possibilità” che gli consenta, attraverso la cancellazione dei debiti, di reimmettersi nel circuito economico produttivo evitando così di relegarlo ad attività sommerse o irregolari con ricadute negative per la collettività e comunque senza beneficio alcuno per i creditori, che con ogni probabilità rimarrebbero comunque insoddisfatti.

L'esdebitazione è disciplinata dal capo X del Titolo V del c.c.i.i. che tratta della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata pur essendo ammissibile anche nei confronti del soggetto sovraindebitato incapiente meritevole, ovvero di colui che si trova nelle condizioni di non essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura. Per questi ultimi soggetti è possibile accedere all'esdebitazione al di fuori di una procedura concorsuale e l'intervento del giudice avviene per il tramite dell'Organismo di Composizione della Crisi. 

Il Correttivo- ter interviene sulla struttura del Capo X del c.c.i.i., titolato Esdebitazione, che viene suddiviso in tre Sezioni in luogo delle precedenti due. La prima Sezione riguarda le disposizioni generali in materia di esdebitazione, la Sezione I-bis, tratta della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e la Sezione II della esdebitazione nella liquidazione controllata.

Le modifiche

La Sezione I non ha subito ritocchi di carattere sostanziale: l'art. 279 c.c.i.i. viene integrato prevedendo specificamente che le condizioni previste dalla legge per essere ammessi al beneficio della esdebitazione previste dall'art. 280 c.c.i.i. devono sussistere anche con riferimento alla liquidazione controllata e non solo alla liquidazione giudiziale come prima previsto. Si tratta di una semplice precisazione per disciplinare in maniera più completa il procedimento di esdebitazione.

La Sezione II si riferisce alla liquidazione giudiziale e nell'art. 280 c.c.i.i. che tratta delle condizioni per l'esdebitazione viene precisato, con una disposizione di carattere processuale, che, nel caso in cui sia pendente un procedimento penale in corso per delitti connessi all'attività di impresa, il tribunale si pronuncerà sulla esdebitazione solo all'esito del procedimento penale e nel frattempo la decisione rimarrà sospesa. Sempre nell'ambito della liquidazione giudiziale l'art. 281, comma 1, c.c.i.i. subisce una modifica di carattere procedimentale e di coordinamento tra le norme e prevede che la pronuncia del tribunale sull'esdebitazione avvenga, su istanza del debitore, salvo che non sia in corso uno dei procedimenti penali previsti dall'art. 280, comma 1. Viene precisato che l'istanza di esdebitazione del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori, ai quali è consentita la possibilità di presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. La modifica del secondo comma appare sostanziale, in quanto viene eliminata la previsione che il procedimento di esdebitazione avvenga su istanza del debitore nell'ipotesi in cui siano trascorsi tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale. In questo modo, in linea con i dettami della direttiva Insolvency, essendo venuta meno la necessità dell'impulso da parte del debitore, viene creato una sorta di automatismo funzionale alla celere liberazione dei debiti del debitore, sebbene non sia chiarito attraverso quale meccanismo ciò avvenga. La modifica del terzo comma fa riferimento al rapporto riepilogativo finale del curatore, che sarà necessario solo nel caso in cui la chiusura della procedura sia disposta prima del decorso del termine di tre anni dalla sua apertura in considerazione del fatto che, se la procedura è ancora in corso, il rapporto riepilogativo finale non è stato ancora predisposto.

La Sezione II dedicata a Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato è oggetto di diversi interventi correttivi a cominciare dal titolo, che viene variato in Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata e dal titolo dell'art. 282 c.c.i.i., che viene cambiato da Esdebitazione di diritto in Condizioni e procedimento di esdebitazione. Nell'art. 282 prima parte viene espunto il riferimento all'esdebitazione di diritto, ritenuto non corretto in quanto l'esdebitazione opera solo a seguito di una decisione del tribunale e viene previsto che sia dichiarata su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Nel caso in cui l'esdebitazione operi anteriormente alla chiusura della procedura, il liquidatore dovrà dare atto nella sua segnalazione dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. L'istanza di esdebitazione presentata dal debitore viene comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, che potranno presentare eventuali osservazioni nel termine di quindici giorni. Il secondo comma viene modificato inserendo le condizioni che impediscono l'accesso alla esdebitazione nella liquidazione controllata, con preciso riferimento alla condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 344 c.c.i.i. nell'ambito dei reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

All'art. 282 c.c.i.i. viene aggiunto il comma 2-bis che prevede che l'esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie nel caso in cui la liquidazione fosse in corso al momento della esdebitazione. Viene eliminato l'obbligo di comunicazione del provvedimento di esdebitazione al pubblico ministero e precisata in maniera più chiara, ma senza modifiche di carattere sostanziale, la facoltà per i creditori ammessi al passivo di proporre reclamo verso il provvedimento di esdebitazione nel termine (che rimane di trenta giorni).

Riguardo l'esdebitazione del debitore incapiente, con la modifica del primo comma dell'art. 283 viene ridotto a tre l'attuale termine di quattro anni entro il quale rimane ferma l'esigibilità del debito in caso di sopravvenienza di utilità rilevanti che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. La riduzione del termine di osservazione consentirà di fatto di anticipare l'effetto della liberazione dai debiti nel solco dei principi dettati dalla direttiva europea. Riguardo la valutazione delle sopravvenute utilità rilevanti viene espunto il riferimento quantitativo del dieci per cento del credito, che viene sostituito con un parametro qualitativo dato dall'utile soddisfacimento dei creditori (che viene rimesso alla valutazione del giudice).

Nel secondo comma dell'art. 283 c.c.i.i. viene definito il presupposto affinché il debitore persona fisica che possegga un reddito sia considerato incapiente, stabilendosi quale paramento di valutazione il possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese per la sua produzione e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della famiglia, sia pari all'assegno sociale aumentato della metà e riferito alla scala di equivalenza dell'ISEE.

Riguardo alla documentazione da presentare con la domanda, viene richiesto l'elenco di tutti i creditori e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure gli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella. L'esdebitazione viene concessa con decreto del giudice e su questo punto non sono state apportate variazioni, e precisato che il decreto deve indicare le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori.

L'espressione sopravvenienze rilevanti viene sostituita con quella di ulteriori utilità per maggior coordinamento terminologico con le altre disposizioni dell'art. 283 c.c.i.i.

Rimane all'OCC il compito di vigilanza nei tre anni, e non più nei quattro, successivi al decreto di esdebitazione, sulla tempestività del deposito della dichiarazione del debitore relativa alle utilità ulteriori nonché il compito di accertare la loro esistenza. Nel caso in cui l'OCC verifichi l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, il medesimo avrà il compito, previa autorizzazione del giudice, di comunicare ai creditori che su tali utilità potranno iniziare azioni esecutive o cautelari.

Le norme introdotte col decreto correttivo sono applicabili ai procedimenti di esdebitazione previsti dal c.c.i.i. pendenti al 28 settembre 2024, data della sua entrata in vigore nonché a quelli instaurati e aperti successivamente.

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