Il Tribunale di Bari, disattendendo il precedente rappresentato da Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007, afferma che il contratto di mutuo c.d. condizionato costituisce titolo esecutivo
Massima
Nell'ipotesi in cui venga azionato con il precetto un contratto di mutuo ove si preveda che il mutuatario, conseguita la somma di denaro erogata dalla mutuante e rilasciatane quietanza, la riconsegni in tutto o in parte a quest'ultima perché la trattenga temporaneamente in garanzia (pegno, deposito cauzionale o simile), non si è in presenza di un mutuo condizionato, ossia recante un diritto di credito della mutuante (o dei suoi cessionari) privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, con la conseguenza che il giudice, verificata la ricorrenza dei detti requisiti sostanziali alla luce della concreta disciplina pattizia, ben può ritenere la valenza del titolo esecutivo, in concorso dell'ulteriore requisito di forma previsto dall'art. 474, comma 2, c.p.c.
La fattispecie
Iniziata l'esecuzione sulla base di un contratto di mutuo, veniva sollevata dal debitore opposizione all'esecuzione con contestuale istanza di sospensione del processo esecutivo così avviato, sostenendosi la «nullità dell'atto di pignoramento» per «violazione delle disposizioni di cui all'art. 474 c.p.c.» a causa della asserita natura di mutuo condizionato del titolo azionato.
Il giudice, riqualificata l'opposizione quale azione volta a far valere non la nullità, quanto la mancanza originaria del titolo esecutivo e dunque l'insussistenza dell'an dell'esecuzione, ricostruisce dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio la fattispecie a lui sottoposta, osservando come dal contratto di mutuo fosse emersa l'effettiva erogazione della somma mutuata (con il conseguente sorgere dell'obbligo in capo al mutuatario di restituire il capitale mutuato unitamente agli interessi pattuiti) e la costituzione in deposito cauzionale della stessa somma a garanzia dell'adempimento di obblighi accessori posti in capo al mutuatario.
La questione affrontata
Così ricostruita la fattispecie posta alla sua attenzione, il giudice adito esamina la questione relativa alla possibilità di configurare quale titolo esecutivo il contratto di mutuo c.d. condizionato, i.e. il mutuo contenente ulteriori pattuizioni tra le parti finalizzate a ritrasferire alla banca la somma mutuata già ricevuta dal mutuatario, mediante il suo deposito su un conto corrente vincolato presso la stessa.
Al riguardo, dopo un primo momento di incertezza riscontratosi nella giurisprudenza di merito, era prevalso l'orientamento fatto proprio anche dalla S.C. di Cassazione secondo cui «Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali», per cui ben poteva affermarsi l'efficacia di titolo esecutivo alla pattuizione contrattuale così descritta (così Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2017, n. 25632; Cass. civ., sez. I, 3 dicembre 2021, n. 38331; Cass. civ., sez. VI, 7 dicembre 2021, n. 38884; Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2022, n. 9229).
Sennonché, con la più recente decisione Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007, la Cassazione ha compiuto un significativo passo indietro, osservando che debba escludersi che il contratto di mutuo condizionato costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria e l'insorgenza, in capo a questa, dell'obbligazione di restituzione di quella somma.
Sulla valenza del mutuo c.d. condizionato quale titolo esecutivo: orientamenti a confronto
Non può considerarsi un valido titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., il contratto di mutuo con il quale si stabilisce che la somma finanziata venga trattenuta dalla banca in un deposito infruttifero sino al verificarsi di una determinata condizione.
Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007; Trib. Fermo, 22 gennaio 2024, n. 51; Trib. Ancona, 5 agosto 2019; Trib. Vallo Lucania 23 luglio 2019; Trib. Cassino, 16 maggio 2019; Trib. Tivoli, 5 aprile 2019; Trib. Tivoli, 23 luglio 2018; Trib. Pescara 24 luglio 2018; Trib. Lagonegro, 20 marzo 2018; Trib. Chieti, 27 ottobre 2018; Trib. Teramo, 12 giugno 2018; Trib. Campobasso, 25 luglio 2017; Trib. Pescara 5 aprile 2017; Trib. Chieti 19 luglio 2017.
La costituzione in deposito cauzionale delle somme erogate non ostacola il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario. La costituzione in pegno o in deposito cauzionale presso la banca delle somme erogate è infatti un atto di disposizionedel mutuatario che, in tutta evidenza, presuppone giuridicamente che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica di governo e di utilizzo.
Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2022, n. 9229; Cass. civ., sez. VI, 7 dicembre 2021, n. 38884; Cass. civ., sez. I, 3 dicembre 2021, n. 38331; Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2017, n. 25632; Trib. Catania 13 giugno 2019; Trib. Bergamo 3 aprile 2019; Trib. Pescara, 8 gennaio 2019; Trib. Genova, 8 ottobre 2018; Trib. Modena, 7 novembre 2017.
La soluzione proposta
In aperto dissenso con la recente decisione della Cassazione sopra indicata (Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007), il Tribunale di Bari, premesso che il contratto di mutuosi perfeziona per effetto del trasferimento della somma presso il mutuatario, osserva che la costituzione in deposito cauzionale delle somme erogate, sebbene rappresenti sicuramente un negozio collegato sul piano funzionale al mutuo, non appare tale da determinare il sorgere di una condizione sospensiva relativa all'adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta dal mutuatario nel cui patrimonio il denaro è già passato. Per la decisione in commento, quindi, deve ritenersi erronea la qualificazionedel mutuo come condizionato, giacché il credito che vanta la mutuante per effetto della stipula del mutuo è immediatamente efficace, «in quanto assistito (anche) dal requisito dell'esigibilità in virtù delle pattuite scadenze di ciascun pagamento rateale dovuto dal mutuatario».
Esclusa la sussistenza di una condizione in grado di sospenderne gli effetti, deve ritenersi che il credito scaturente dal contratto di mutuo presenti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, con la conseguenza che il giudice, «verificata la ricorrenza di detti requisiti sostanziali alla luce della concreta disciplina pattizia, ben può ritenere la valenza di titolo esecutivo in concorso dell'ulteriore requisito di forma previsto dall'articolo 474, comma 2, c.p.c.».
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.