E-commerce: l’avvocato generale Szpunar chiarisce le responsabilità del gestore
10 Febbraio 2025
Su un sito proprio della società Russmedia, piattaforma di mercato online, era stato pubblicato un annuncio che offriva servizi sessuali da parte di X, con allegati fotografie e un numero di telefono. Tuttavia, i dati erano stati sottratti a X e diffusi senza il suo consenso, e, nonostante Russmedia provvedesse a cancellare l'annuncio, questo era già stato ripreso da altri siti, con danno di X, che presentava denuncia contro Russmedia. L'interpellata Corte d'Appello di Cluj (Romania) adiva la Corte di giustizia UE per chiarire la responsabilità del gestore di una piattaforma di mercato online, considerando il suo ruolo nel trattamento dei dati. L'avvocato generale Szpunar, alla luce della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e del RGPD (regolamento generale sulla protezione dei dati), evidenzia che il gestore di una piattaforma di commercio online, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali pubblicati tramite annuncio, gode di un esonero di responsabilità nella misura in cui il suo ruolo resta neutro e prettamente tecnico. Non può, invece, agire attivamente nella gestione, nella modifica e nella promozione dei contenuti. Non ha l'obbligo generalizzato di controllare in maniera sistematica le inserzioni, ma, piuttosto, di adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee alla protezione dei dati. Infine, il gestore deve essere considerato titolare del trattamento per quanto riguarda i dati personali degli utenti inserzionisti iscritti alla piattaforma, di cui ha l'obbligo di verificare l'identità. La questione viene rimessa alla pronuncia della Corte di giustizia. |