Test di fratellanza per l’accertamento della paternità anche senza la prova di una relazione tra il presunto padre e la madre
10 Febbraio 2025
Massima In tema di dichiarazione giudiziale di paternità̀, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, in quanto il principio della libertà di prova, ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.c. non tollera limitazioni mediante la fissazione di una sorta di gerarchia tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare la paternità̀, né l'imposizione, al giudice, di un ordine cronologico nell'ammissione ed assunzione dei mezzi stessi, avendo tutti pari valore, per espressa disposizione di legge. Il caso La fattispecie che origina dalla pronuncia in esame attiene alla vicenda relativa ad una richiesta di accertamento di paternità presentata al Tribunale di Terni da una donna, sull'assunto di essere nata da una relazione extraconiugale tra la madre ed un uomo ormai deceduto, richiesta che era stata accolta in primo grado. Nell'excursus narrativo disvelato nel provvedimento, veniva raccontata la sua adozione da parte di una famiglia amorevole, dopo un primo affidamento ad un orfanotrofio e un periodo trascorso presso gli zii, a seguito della morte della madre, oltre alla conoscenza, al raggiungimento della maggiore età, della sua provenienza e della identità del padre. La decisione successiva dell'attrice di affrontare la dolorosa vicenda giudiziaria rievocata che la riguardava, avveniva, per la stessa, solo dopo aver conosciuto casualmente il fratello biologico. Il Tribunale accoglieva la domanda all'esito degli accertamenti medici effettuati tra le parti in causa, in virtù̀ del grado statistico di compatibilità̀ genetica emersa nel procedimento, dove erano stati chiamati in giudizio dalla donna i suoi due presunti fratelli biologici. Contrariamente agli assunti difensivi dei convenuti medesimi, era stato rilevato dal Giudice di primo grado che «l'ingresso nel processo dell'esame del dna non era subordinato al positivo accertamento della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre» e «le relative risultanze ben potevano fornire in via esclusiva adeguati elementi di valutazione per affermare il rapporto biologico di paternità». E anche le censure svolte dai medesimi in tale sede, riferite al fatto che la consulenza immuno-ematologica fosse stata compiuta non tra l'asserita figlia ed il preteso padre, quanto tra i tre figli del preteso genitore, ormai deceduto, non risultavano condivisibili, stante, al riguardo, la circostanza che gli accertamenti eseguiti, suffragati anche dalla prova orale esperita che offriva ulteriori elementi di valutazione concordanti, avevano consentito di conseguire una percentuale di paternità̀ comune delle parti in causa, prossima alla certezza e ben potendo il Tribunale fondare il proprio convincimento sugli esiti delle verifiche dei campioni biologici di parenti. Avverso il provvedimento di primo grado, veniva proposto appello dai convenuti, deducendo gli stessi che il giudice di prime cure, a norma dell'art. 269 c.p.c., avrebbe dovuto optare per la prova a loro assunto più esplicita del test c.d. della paternità̀ diretto, in luogo di quella, sempre a loro dire, meno sicura del test c.d. di fratellanza. La Corte territoriale rigettava l'appello osservando come, nel caso in esame, nel provvedimento impugnato erano stati correttamente esaminati i diversi elementi acquisiti, nella specie la consulenza immunologica e le deposizioni testimoniali, valutandoli singolarmente, in correlazione tra loro e nel contesto storico di riferimento, giungendo in decisione alla conclusione del sicuro rapporto di parentela biologica in misura percentuale prossima alla certezza (ossia pari al 99,9983) e anche tenuto conto del comprovato rapporto di parentela con il de cuius, di discendenza diretta in primo grado dei convenuti (cit. Cass. civ. 22 gennaio 2014, n. 1279). Proposto dagli eredi degli appellanti originari ricorso per Cassazione, la Prima Sezione Civile lo dichiara inammissibile, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Corte rileva in motivazione l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre durante il periodo del concepimento” (cit. Cass. 9 giugno 2005, n. 12166). La questione Si tratta di argomento afferente alla tematica dell’accertamento di paternità, su cui si impone il dato normativo fornito dall’art. 269 c.c. (Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità), ai sensi del quale la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. Il secondo comma precisa che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. Dispongono il terzo comma e il quarto comma che la maternità è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre e la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità. In tale contesto, la questione, sottesa al provvedimento annotato, attiene al diritto all’accertamento giudiziale del rapporto di filiazione, nella specie la dichiarazione giudiziale di paternità, e ai mezzi istruttori assunti, nel rispetto del principio della libertà di prova, venendo in evidenza, per quel che interessa in questa sede, elementi di valutazione concordanti e risultanze della prova scientifica espletata tra i figli del preteso genitore, quale la consulenza tecnica immuno-ematologica per la verifica della compatibilità genetica sul DNA comparato tra fratelli, all’esito degli accertamenti medici eseguibili tra le parti in causa nel procedimento. Le soluzioni giuridiche La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso rilevando come, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non sia subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, per il principio della libertà di prova, su cui l'art. 269, comma 2, c.c. La disamina del motivo di ricorso non supera, per i Giudici di legittimità, il vaglio di ammissibilità. Al riguardo, in tema di accertamento della paternità la pronuncia richiama, in motivazione, Cass. civ. Sez. I, 23 febbraio 2016, n. 3479, ove la precisazione che una diversa interpretazione normativa mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, nonché l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, si risolverebbe in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione, garantito dall'art. 24 Cost., in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status" (in argomento, conformemente ai principi fissati dalla Corte di legittimità, per i quali non è configurabile alcuna gerarchia fra i diversi mezzi di prova, si v. Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2012, n. 12549; Cass. civ., sez. I, 2 luglio 2007, n. 14976; Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2006 n. 6694; Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2005, n. 12166). Al proposito, viene rilevato, nell'ordinanza de quo, che l'art. 269 c.c., nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 113 della legge di riforma del diritto di famiglia, legge 19 maggio 1975, n.151, ammetteva la ricerca della paternità e maternità solo nell'ambito di alcune presunzioni legali espressamente previste; nella sua attuale formulazione la disposizione normativa consente di utilizzare ogni mezzo di prova e fondarsi su elementi presuntivi, che, valutati sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit, risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione della paternità (Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2014 n. 1279, secondo cui, tra le varie circostanze indiziarie, vi sono le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti del preteso genitore, anche in virtù della compatibilità genetica all'esito degli accertamenti medici effettuati e tenuto conto del comprovato rapporto di parentela con il de cuius, come, tra l'altro, nel caso in esame, per discendenza diretta in primo grado; v. anche Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2005 n. 12166, per l'indicazione di alcuni dati presuntivi di rilievo); si osserva, anche, come non assumano, ai fini della prova della paternità o della maternità, carattere di indefettibilità la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali fra la madre e il preteso padre durante il periodo del concepimento (cfr. anche cit. Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2014, n. 1279; Cass. civ., sez. I, 5 agosto 1997 n. 7193). La Corte, in motivazione, indica un provvedimento giurisprudenziale citato dai ricorrenti, specificamente Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2008, n. 10007, riferito ad un'ipotesi particolare di accertamento di paternità e decesso del presunto padre, relativa a mancata ammissione di consulenza tecnica genetica, rientrando, l'ammissione della c.t.u., in generale, nei poteri discrezionali del giudice di merito. Al proposito, nel rilevarne la diversa fattispecie non accostabile a quella in esame, viene evidenziato nella pronuncia annotata come, nel caso richiamato, fosse mancata la disposizione di alcuna consulenza avente ad oggetto indagini genetiche, a differenza del procedimento in esame, ove disposto dall'organo giudicante il test genetico comparato tra fratelli del soggetto della cui paternità̀ si trattava, la cui legittimità̀ trovava fonte nella consolidata giurisprudenza della Corte (cfr., sul punto, anche la citata CEDU sentenza 13 luglio 2006, Jaggi c. Svizzera, per l'ipotesi di svolgimento dell'esame di consulenza genetica richiedente l'esumazione del preteso padre). Osservazioni La Suprema Corte perviene alla soluzione giuridica adottata con statuizioni che confluiscono negli orientamenti prevalenti e, in particolare, nell'indirizzo giurisprudenziale sopra indicato, secondo il quale l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, rimarcando all'evidenza il principio della libertà di prova ex art. art. 269, comma 2 c.c. Nella pronuncia, la Corte osserva come il Tribunale avesse proceduto alla disamina degli atti acquisiti ed emersi, rilevando come la dichiarazione giudiziale di paternità̀ non fosse in alcun modo subordinata al previo e positivo esperimento di una prova storica in ordine alla relazione tra i presunti genitori ed, al contempo, la consulenza tecnica immuno-ematologica avesse la funzione di mezzo obbiettivo di prova, tale da costituire per le caratteristiche di elevata affidabilità̀ possedute in conseguenza dei progressi della scienza biomedica, strumento elettivo nell'accertamento per il giudice per fondare in via esclusiva il proprio convincimento nelle ipotesi in cui non fossero dimostrati rapporti sessuali tra i genitori, in applicazione del principio di vicinanza della prova, mezzo di prova suffragato, nel caso di specie, da elementi di valutazione concordanti con le risultanze della prova medesima scientifica espletata (al riguardo, in prospettiva anche storica, per un approfondimento, si vedano le sentenze con cui la Cassazione ha innovato la propria giurisprudenza in materia di ricorso alle prove biologiche per la ricerca della paternità e comunque, in generale, per il riferimento all'importanza di tali indagini scientifiche nei giudizi relativi, per il grado di certezza attingibile nella materia in questione, Cass. sez. I civ. 11 dicembre 1980, n. 6400; Cass. sez. I civ. 10 gennaio 1981, n. 218, in Riv. dir. civ., an. 26 (1981), fasc. 1, pt. 2, pag. 49-65). La tematica è stata più volte sottoposta all'attenzione della Corte, anche in fattispecie particolari che si rinvengono in tale ambito. Pare opportuno fare un breve cenno, al riguardo, in tema di accertamento giudiziale della paternità e pregiudizio subito dal figlio, a Cass. civ., sez. I, ord. 9 dicembre 2024, n. 31552, ove il riferimento all'accertamento medesimo che potrebbe avere determinato l'effetto concreto di rendere “solo parzialmente emendabile la perdita della relazione parentale-filiale” e “non riesca a costituirsi un rapporto affettivo tra padre e figlio ex post” e “il pregiudizio da sofferenza morale del figlio non cessi solo ed esclusivamente in dipendenza della dichiarazione giudiziale di paternità, ma si protragga anche successivamente”. Si v. anche, in generale, Cass. civ., sez. I, ord. 29 novembre 2024, n. 30749, in tema di disconoscimento della paternità e rifiuto dell'accertamento genetico, comportamento suscettibile di essere valutato, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., da parte del giudice, al fine di desumere argomenti di prova. |