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Il Curatore speciale del minore: inquadramento giuridico ed applicazione pratica dopo la riforma Cartabia

12 Febbraio 2025

La nomina del Curatore speciale del minore nel processo famigliare ha come principale funzione quella di garantire la rappresentazione degli interessi del minore nei procedimenti che lo vedono coinvolto quando viene evidenziato un conflitto di interessi con i suoi genitori, quello che esercita da solo la responsabilità genitoriale o altre figure legittimate a rappresentarlo. La nomina del Curatore garantisce prima di tutto che in quei procedimenti venga portata l’opinione del minore e, poi, che vengano emessi provvedimenti idonei a garantire la realizzazione di quell’interesse superiore del minore stesso. Al Curatore speciale del minore possono anche essere attribuiti poteri sostanziali qualora debba dare esecuzione a decisioni assunte dal giudice del procedimento famigliare in favore del minore o qualora debba, invece, compiere determinati atti patrimoniali in rappresentanza e nell’interesse del minore, in sostituzione di quelli che sarebbero i suoi rappresentanti naturali, allorquando sorga un conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale o in tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio.

Introduzione e inquadramento dell'istituto del curatore speciale del minore

La considerazione del minore come soggetto debole da proteggere che emergeva nel nostro impianto normativo nazionale è stata con il tempo completamente ribaltata dalle convenzioni internazionali – Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e Convenzione di Strasburgo del 1996 sull'esercizio dei diritti dei fanciulli- che hanno promosso e reso attuabile il diritto del minore alla partecipazione ai procedimenti che lo riguardano e, soprattutto, ad essere ascoltato.

La Convenzione ONU ha, poi, precisato che l'interesse del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione in tutte le decisioni che lo riguardano.

Con le Linee Guida sulla giustizia a misura di minore del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa del 2010, poi, è stato sancito il principio secondo il quale gli Stati Membri devono garantire una giustizia a misura di minore, nel senso che la giustizia deve essere sempre sensibile nei confronti dei bambini e mirare a provvedimenti che garantiscano la realizzazione del loro interesse superiore.

Grazie agli importanti interventi legislativi susseguitisi nel tempo -l.149/2001, l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013- ed alla copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che ha continuato ad adattare il nostro ordinamento ai principi sovrannazionali, siamo arrivati anche in Italia a riconoscere il minore quale soggetto di diritti ed interessi, si è, infatti, riconosciuto al minore il ruolo di parte e, con la riforma Cartabia, si è arrivati ad individuare sempre più specificatamente le ipotesi di nomina del Curatore speciale del minore al fine di rappresentare i suoi interessi nei procedimenti che lo riguardano.

Il quadro normativo di riferimento dopo la riforma Cartabia

La riforma Cartabia ha voluto dare ordine alle norme sul Curatore speciale e, quindi, nel procedimento famigliare ha tipicizzato le ipotesi nelle quali nominare un Curatore speciale del minore distinguendole in due gruppi (art. 473-bis.8) e modificando l'art. 78 c.p.c. -aggiungendo dei commi- da sempre norma generale che disciplina il Curatore speciale all'interno del nostro ordinamento: nomina obbligatoria anche di ufficio ed a pena di nullità del procedimento e nomina facoltativa, sempre adottabile di ufficio quando i genitori o chi è legittimato a rappresentare il minore si trovi temporaneamente impossibilitato.

Le ipotesi di nomina obbligatoria sono state individuate nei seguenti casi:

-quando il P.M. abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale o quando uno dei due genitori chieda la decadenza dalla responsabilità dell'altro;

-quando vengono adottati provvedimenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 403 c.c.-che per la prima volta viene procedimentalizzato- o di affidamento dei minori ai sensi degli articoli 2 e seguenti della l. 184/1983;

-quando dai fatti emersi dal procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

-quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto i 14 anni – ci si chiede, tuttavia, come materialmente potrà il minore ad attivarsi per tale richiesta-.

La nomina del Curatore speciale, invece, è facoltativa quando i genitori appaiono al giudice per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore ed in questo caso il provvedimento deve essere succintamente motivato.

Dalla lettura della norma appare evidente che, pur trattandosi di situazioni giuridiche differenti, tra loro sono tutte caratterizzate dalla sussistenza di un conflitto di interessi tra il minore ed i suoi legali rappresentati o da una inadeguatezza temporanea dei genitori a rappresentare gli interessi del minore nel processo.

La riforma Cartabia, di fatto codificando quella che era una prassi ormai in vigore presso tanti Tribunali, ha, poi, regolamentato anche il potere del giudice di attribuire al Curatore speciale con il provvedimento di nomina o con altro provvedimento in corso di causa specifici poteri di rappresentanza sostanziale (art. 473-bis.8 comma 3). È ormai unanimemente ritenuto che, il Curatore speciale del minore al quale siano affidati poteri di rappresentanza sostanziale, interverrà solo nella fase esecutiva delle decisioni assunte dal giudice. Sarà, quindi, necessario che vi sia una decisione provvisoria o parziale che abbia individuato specifiche statuizioni per poterne demandare l'attuazione al Curatore speciale. Per portare un esempio pratico si pensi alle molte volte nelle quali i genitori non si accordano rispetto alla scelta della scuola dove iscrivere il figlio, rimettendo la decisione al giudice. In questo caso il giudice deciderà ed affiderà al Curatore speciale del minore il potere di rappresentanza sostanziale necessario perché tale provvedimento trovi esecuzione. Il Curatore speciale del minore, quindi, materialmente sottoscriverà i moduli per dar corso all'iscrizione scolastica.

Il potere di rappresentanza sostanziale del Curatore speciale di cui dall'art. 473-bis.8 è in linea con quanto già previsto dagli articoli 320 e 321 c.c. che disciplinano, ancora oggi, la nomina del Curatore speciale per l'esecuzione di determinati atti patrimoniali in rappresentanza e nell'interesse del minore, in sostituzione di quelli che sarebbero i suoi rappresentanti naturali, allorquando sorga un conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale o in tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio. La nomina del Curatore speciale del minore per l'esecuzione di determinati atti patrimoniali spetta al giudice tutelare non essendo pendente alcun giudizio nel quale debba essere rappresentata la posizione del minore come, invece, accade nei giudizi famigliari.

Altre norme che prevedono la nomina del Curatore speciale del minore riguardano le azioni di stato, tra le quali va distinto il caso in cui il Curatore speciale deve essere obbligatoriamente nominato e il caso in cui la nomina è, invece, meramente facoltativa. In particolarela nomina del Curatore è obbligatoria, a norma dell'art. 249 c.c., nell'azione per il reclamo dello stato di figlio, che può essere promossa solo dal figlio, e in quella di contestazione dello stato di figlio. La nomina del Curatore speciale è, invece, facoltativa nell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, secondo quanto previsto dall'art. 273 c.c., perché si presume che il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore agisca nell'interesse del figlio e non sussista conflitto. Infine, nell'azione di disconoscimento di paternità la nomina del Curatore speciale del minore è facoltativa nel caso in cui la causa venga promossa dalla madre, dal P.M. o dal minore ultraquattordicenne mentre è obbligatoria se l'azione è promossa su istanza dell'altro genitore che intenda promuovere l'azione.

Quanto al procedimento di adottabilità nel quale il minore è parte a tutti gli effetti si era già venuta a consolidare da tempo la prassi di nominare un Curatore speciale del minore ai sensi dell'art. 78 c.p.c., di professione avvocato, che si costituisce in proprio o nomina un suo difensore, stante il palese conflitto di interessi tra il minore ed i genitori (è certamente interesse dei genitori conservare il legame familiare con il figlio minore, mentre interesse di quest'ultimo potrebbe essere proprio la rescissione del legame nei confronti dei genitori che abbiano dimostrato di essere inidonei allo svolgimento delle loro funzioni genitoriali), nonostante l'art. 8 della legge 184/83 modificata dalla l. 149/01 stabilisca ancora oggi che il procedimento deve svolgersi sin dal suo inizio con l'assistenza legale del minore.

La riforma Cartabia ha, infine, introdotto la possibilità di nominare un Curatore in caso di pronuncia di provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale emessi durante o all'esito del procedimento famigliare (art. 473-bis.7). Questa nomina riguarda ancora una volta l'ambito sostanziale e consentirà di dare attuazione ai provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in favore dei minori laddove le difficoltà dei genitori non garantiscano la loro attuazione. In questo caso il provvedimento di nomina del Curatore speciale dovrà contenere una serie di indicazioni rispetto non sono alla residenza del minore ed alla persona presso la quale ha la residenza ma anche indicare specificatamente quali diverse competenze spettano ai genitori -disgiuntamente o separatamente-, al curatore -con o senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare-, e la persona presso la quale ha la residenza e, quindi, quali atti possono compiere nell'interesse del minore. La norma prevede la trasmissione del fascicolo al giudice tutelare al quale il Curatore dovrà periodicamente riferire circa l'andamento degli interventi e la prosecuzione del progetto in corso.

L’applicazione pratica dell’istituto

Il Curatore speciale del minore deve avere sempre rispetto della propria indipendenza dal giudice che lo ha nominato e dalle altre parti, anche dai servizi sociali e dai servizi specialistici, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore nel rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali dal nostro ordinamento.

Il Curatore speciale nello svolgere il suo incarico deve ispirare il proprio lavoro al principio della minore offensività dei tempi e dei contenuti -quindi anche dei provvedimenti- del processo per il minore. Per adempiere al meglio al ruolo di Curatore speciale del minore bisogna avere una formazione specifica e qualificata, tenersi sempre aggiornati, ed avere oltre a una buona conoscenza giuridica anche doti relazionali ed empatiche perché il rapporto con il minore ed il suo ascolto -non sempre solo verbale- avviene in un momento particolare della sua evoluzione e ci si trova in situazioni tra loro molto diverse quando si conosce un minore.

Nella mia esperienza pratica mi è capitato di ricevere la nomina di Curatore speciale per promuovere un’azione di stato o per porre in essere una compravendita immobiliare in favore di un minore ma che, dopo aver studiato gli atti, incontrato i genitori e, soprattutto, il minore ed aver approfondito la questione giuridica, mi sia convinta dell’inopportunità di procedere come indicato dal giudice nel provvedimento di nomina e, quindi, ho depositato una relazione al giudice per spiegare e sostenere i motivi e le ragioni posti alla base della mia decisione, sostenuta poi dal giudice stesso.

Come ho già evidenziato ritengo che il principale compito del Curatore speciale sia quello di porsi in ascolto del minore, per portare la voce del minore in quel procedimento ma anche per comprendere quale sia il suo superiore interesse, valutando se il procedimento pendente ed i provvedimenti in vigore -ma anche compiere un atto patrimoniale o dare esecuzione ad una decisione in caso di poteri sostanziali- siano davvero idonei a realizzare il suo interesse. L’ascolto da parte del Curatore speciale costituisce esplicitazione del più generale principio per cui il minore capace di discernimento ha diritto ad essere ascoltato in tutte le procedure che lo riguardano. Bisogna sempre tenere a mente che, come per l’ascolto da parte del giudice anche quello compiuto dal Curatore speciale, si intende subordinato alla capacità di discernimento del minore, e ad essere proporzionato nei tempi, nei modi e nell’interlocuzione.

Il Curatore dovrà, quindi, incontrare il minore, anche più volte nel corso del procedimento, ascoltarlo e parlargli. Qualora ciò non sia possibile, dovrà formarsi un proprio convincimento sulla base degli elementi in suo possesso –quali per esempio risultanze istruttorie, colloqui con gli altri soggetti che si stanno occupando del minore e della famiglia, enti affidatari, Servizi Sociali, insegnanti, operatori sanitari-. Molto importante è la collaborazione fattiva con tutte le altre parti nell’interesse del minore, soprattutto, laddove le altre figure hanno competenze diverse e complementari a quelle del Curatore al fine di poter realizzare quell’interesse superiore del minore.

Personalmente incontro anche bambini in tenera età perché mi consente di raccogliere elementi utili a ricostruirne e riportarne l’opinione al giudice. Incontrarli, infatti, mi permette di fare esperienza del contesto di vita quotidiana del bambino ed osservare le modalità di interazione con i propri genitori o, comunque, gli adulti di riferimento, posso ricevere informazioni sulle sue abitudini di vita, sul suo stato di salute ed altre informazioni utili per comprenderne i suoi bisogni ed attivarmi perché vengano considerati.

Per quanto riguarda l’ascolto -momento centrale dell’attività del Curatore speciale- la nuova disciplina non richiama per il Curatore speciale le modalità dell’ascolto da parte del giudice mentre valgono anche per il Curatore speciale le eccezioni all’ascolto indicate nell’art. 473-bis.4 e, quindi, non si procede quando l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore; l’ascolto è da ritenersi superfluo, sia nota una impossibilità fisica o psichica del minore e quest’ultimo non voglia essere ascoltato. Il Curatore speciale non ha necessità di ottenere il preventivo consenso dei genitori per procedere all’ascolto del minore anche se nella pratica è sempre preferibile che siano informati dell’ascolto quando i minori, per esempio, non vivono con i genitori ma in comunità.

Il Curatore speciale per assolvere al suo compito nel procedimento in cui è nominato, si costituisce in giudizio per conto del minore e lo rappresenta in tutte le fasi processuali -se già avvocato si costituisce in proprio altrimenti nominerà un avvocato- ed ha gli stessi poteri delle altre parti quindi potrà, a titolo esemplificativo, presentare al giudice un piano genitoriale, avanzare istanze per esempio in campo sanitario, scolastico, ludico e sportivo, potrà chiedere al giudice di nominare un ausiliario per visite domiciliari o determinate attività (per esempio per ascoltare minori di età durante un accesso al domicilio), si confronta con i legali dei genitori ed eventualmente questi ultimi per valutare aspetti relativi alla vita del minore che assumono rilevanza nel procedimento ed interloquisce con i servizi sociali, gli operatori delle comunità, gli affidatari, può chiedere che venga disposta la CTU e partecipa alla stessa, avanza istanze economiche, interloquisce anche con i professionisti privati che dovessero già seguire il minore, può presentare impugnazioni o reclami e qualsiasi attività a tutela del minore.

La riforma Cartabia ha introdotto, infine, la possibilità per il minore che abbia compiuto 14 anni, per i genitori, il tutore e per il PM di chiedere con istanza motivata la revoca del Curatore speciale per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina (art. 473-bis.8) -ci si chiede anche in questo caso come materialmente il minore che ha compiuto i 14 anni possa chiedere la revoca del Curatore- mentre non ha ritenuto di regolamentare la formazione necessaria per poter ricoprire questo incarico tanto importante quanto delicato, nonostante la normativa sovranazionale da tempo suggerisca che i professionisti che si occupano di minori dovrebbero ricevere la necessaria formazione multidisciplinare sui bisogni ed i diritto dei minori e per comunicare con loro in base alle diverse fasce di età e, quindi, di comprensione.

In conclusione

La riforma Cartabia ha sicuramente dato molto risalto alla figura del Curatore speciale prevedendo una disciplina più articolata ed avente quale obiettivo quello di porre in primo piano la tutela del minore nel processo. In mancanza di una disciplina normativa rispetto alla formazione ed alle modalità di svolgimento dell’incarico, il Curatore speciale del minore deve prima di tutto curare la propria competenza professionale attraverso l’acquisizione di una formazione, ove possibile anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori, deve svolgere il proprio incarico con indipendenza, correttezza e lealtà, in collaborazione con tutte le parti e nell’interesse del minore, come è stato evidenziato nelle Raccomandazioni per gli avvocati Curatori speciali di minori dal Consiglio Nazionale Forense dello scorso 2022. Le predette raccomandazioni forniscono al Curatore speciale indicazioni deontologiche, tra le quali il dovere di curare la propria competenza professionale attraverso l’acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, e un aggiornamento nelle materie della famiglia, persone e minori e, soprattutto pongono un particolare accento sul dovere, da parte del professionista, di ricerca e cura degli interessi del minore. Gli ordini forensi da tempo organizzano corsi di formazione per poter esercitare il ruolo del Curatore speciale ed hanno predisposto elenchi di avvocati formati ed in possesso di particolari requisiti che devono permanere nel tempo tanto che gli stessi ordini devono vigilare sulla corretta tenuta degli elenchi.

La riforma ha però introdotto cambiamenti che rendono il sistema giudiziario più efficiente e con un particolare focus sui diritti dei minori, promuovendo l’ascolto non solo da parte del giudice ma anche da parte del Curatore speciale, ritenendolo essenziale ed integrante il potere decisionale, richiedendo al curatore non solo di rappresentare gli interessi del minore ma di garantire che la sua voce sia adeguatamente portate nel processo e, quindi, considerata. Questo approccio costituisce sicuramente un cambiamento culturale volto a riconoscere il minore come soggetto attivo e titolare di diritti e non più oggetto di tutela. Sarà compito del Curatore speciale assicurare che sia gli intendimenti della riforma sia la normativa e le raccomandazioni internazionali a tutela dei diritti del fanciullo trovino, nella pratica quotidiana, reale e concreta attuazione.

L’ascolto del minore è un momento centrale e molto importante per svolgere al meglio il ruolo di Curatore speciale del minore essendo deputato a raccogliere le sue opinioni ed i suoi bisogni, deve essere attuato con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare turbamenti e condizionamenti, e deve garantire la sua partecipazione attiva alle decisioni che lo riguardano.

Riferimenti

Per approfondire la valenza precettiva della nomina di un curatore speciale al minore in caso di conflitto: Corte Cost. 11 marzo 2011 n. 83 e Corte Cost. 10 novembre 2011 n. 301.

Per approfondire la giurisprudenza sviluppatasi nei procedimenti di separazione e divorzio ove si era già iniziato a nominare il Curatore speciale del minore in caso di conflitto di interessi: Cass. Civile 24 maggio 2018 n. 12957

Per approfondire l'effetto della mancata nomina del Curatore speciale e, quindi, la nullità insanabile ed assoluta di tuti gli atti compiuti nel procedimento, rilevabile d'ufficio, Cass. 16 dicembre 2021 n. 40490 e Cass. Civile 18 settembre 2024 n. 25073

Per approfondire la tematica del conflitto di interessi nei giudizi di adottabilità Cass. Civile 11 giugno 2010 n. 14063

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