Affitto di ramo d’azienda e liquidazione giudiziale dell’affittante: illegittima l’esclusione senza il necessario approfondimento istruttorio sulla continuità
14 Febbraio 2025
Il caso La controversia riguarda l'esclusione della ricorrente dalla procedura di gara indetta da una Centrale Unica di Committenza per l'affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti. L'esclusione, disposta ai sensi dell'art. 94, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, è stata motivata dal fatto che i requisiti di capacità economica e finanziaria dichiarati dalla ricorrente derivavano dall'affitto del ramo d'azienda di una società in liquidazione giudiziale. La stazione appaltante ha ritenuto che tale circostanza determinasse automaticamente il venir meno dei requisiti di partecipazione, in applicazione del principio ubi commoda ibi incommoda. La decisione Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'illegittimità dell'esclusione in quanto basata su una presunzione automatica e non su una concreta verifica della continuità sostanziale tra le due imprese. Il Collegio ha difatti chiarito che il principio generale ubi commoda ibi incommoda – secondo cui il cessionario (o l'affittuario) di un'azienda o di un suo ramo, come si avvale dei requisiti del suo avente causa sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente – non può operare in modo automatico e generalizzato in tutti i casi di affitto d'azienda. Nello specifico, la sentenza evidenzia che detto principio non trova applicazione nel caso di specie in quanto:
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha annullato l'esclusione dalla gara – che la stazione appaltante aveva appunto comminato sulla base dell'unica ed astratta considerazione che la concorrente non potesse utilmente beneficiare dei requisiti di un operatore economico sottoposto a liquidazione giudiziale – e ha disposto la riammissione della ricorrente balla gara. |