La banca non osserva l’obbligo di informazione: il parere della CGUE

La Redazione
19 Febbraio 2025

Per la CGUE è conforme al diritto unionale la normativa nazionale che pone a carico della banca che violi il proprio obbligo di informazione la perdita del diritto agli interessi e alle spese nascenti dal contratto.

Una società polacca lamentava la violazione dell’obbligo di informazione da parte della banca al momento della stipula di un contratto, dal momento che non precisava i motivi e le modalità di aumento delle spese connesse all’esecuzione dello stesso e chiedeva al giudice nazionale l’applicazione della sanzione che rende il credito bancario esente dagli interessi e dalle spese.

Il giudice polacco interpellava con rinvio pregiudiziale la Corte di giustizia UE, interrogandosi sulla compatibilità della normativa UE (nello specifico direttiva 2008/48/CE) con la legge polacca che stabilisce la perdita, a carico della banca, del diritto agli interessi e alle spese.

In via preliminare, la Corte afferma che il calcolo del TAEG al momento della conclusione del contratto di credito non determina violazione dell’obbligo di informazione, anche nel caso in cui risultasse poi sovrastimato. Vi è violazione dell’obbligo di informazione, invece, nel caso in cui il contratto non descriva in modo chiaro e comprensibile le condizioni in cui può intervenire una modifica di spesa connessa all’esecuzione del contratto medesimo, poiché non consente o rende eccessivamente difficile per il consumatore comprendere la piena portata dell’impegno assunto. Ciò si è verificato nel caso sottoposto alla Corte.

Proprio la compromissione di questa capacità di scelta rende legittima la perdita, a carico della banca, del diritto agli interessi e alle spese. La normativa polacca è, quindi, proporzionata e conforme al diritto UE.