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L'azione di riduzione per lesione di legittima può essere esercitata in via surrogatoria dal creditore del legittimario totalmente pretermesso?

20 Febbraio 2025

In che modo l'art. 524 c.c., che riguarda il legittimario parzialmente pretermesso, combina elementi dell'azione revocatoria ordinaria e dell'azione surrogatoria per rendere inefficace la rinuncia solo nei confronti del creditore impugnante? Come permette di evitare le complesse azioni revocatoria e surrogatoria successivamente necessarie, consentendo al chiamato all'eredità di accettare l'eredità rinunciata e soddisfare immediatamente il credito sui beni ereditari acquisiti?

Massima

Lo strumento dell'art. 524 c.c. (applicabile al legittimario solo parzialmente pretermesso) unendo elementi propri dell'azione revocatoria ordinaria, dove tende a rendere inefficace la rinuncia nei soli confronti del creditore impugnante, e dell'azione surrogatoria, dove consente di accettare l'eredità rinunciata spettante al chiamato all'eredità con possibilità di immediato soddisfacimento sui beni ereditari così acquisiti nei soli limiti necessari ad estinguere il credito, permette di evitare il necessario esperimento consecutivo e farraginoso dell'azione revocatoria ordinaria e dell'azione surrogatoria (…); pur non potendosi negare la diversità esistente tra il chiamato all'eredità che riceve la delazione ed il legittimario totalmente pretermesso, se si considera che l'art. 524 c.c. si colloca tra gli strumenti di tutela conservativa dei diritti dei creditori, gli aspetti differenziali appaiono privi di rilievo determinante.

Il caso

Tizio e Caio, nominati unici eredi dal nonno paterno con testamento olografo del 2008, proponevano querela di falso in via principale nei confronti del padre Tizione, avverso il testamento olografo del 2009 - attribuito sempre al nonno - con il quale veniva istituito Tizione unico erede con revoca di ogni precedente testamento e chiedevano altresì la dichiarazione della nullità del secondo testamento e la conseguente revoca dell'accettazione di eredità fatta dal padre e trascritta nei registri immobiliari.

Nel giudizio interveniva volontariamente Sempronio, creditore di Tizione, chiedendo che venissero respinte le domande degli attori (sostenendo l'autenticità del solo testamento del 2009) e dichiarando, in ipotesi di loro accoglimento, di voler esercitare in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. l'azione di riduzione per lesione di legittima avverso il testamento olografo del 2008, che avrebbe illegittimamente pretermesso il suo debitore Tizione. Quest'ultimo si costituiva tardivamente in giudizio e aderiva alle domande degli attori, dichiarando che Sempronio aveva redatto il testamento (falso) del 2009 e successivamente lo aveva costretto alla relativa pubblicazione e ad accettare l'eredità.

Tizio e Caio proponevano, nelle more, anche un separato giudizio di petizione di eredità, sulla base del testamento del 2008 e in tale giudizio Tizione chiedeva in via riconvenzionale la riduzione delle disposizioni testamentarie a favore dei figli.

Il Tribunale respingeva le domande dell'intervenuto e, dichiarando la falsità e nullità del testamento olografo del 2009, stabiliva che Tizio e Caio erano divenuti unici eredi in virtù del testamento del 2008. La Corte di Appello rigettava l'appello proposto da Sempronio ritenendo, in via preliminare, che il creditore non avesse i requisiti per sostituirsi a Tizione difettando il presupposto dell'inerzia del debitore nell'esercizio dei suoi diritti, ex art. 2900 c.c. (avendo Tizione richiesto in primo grado l'accoglimento delle domande degli attori e, nel giudizio di petizione di eredità, esperito l'azione di riduzione per lesione di legittima).

Sempronio proponeva ricorso in Cassazione chiedendo, tra l'altro, di accertare la sua legittimazione attiva all'esercizio dell'azione surrogatoria, ritenendo non esclusa nella fattispecie l'inerzia rectius trascuratezza del debitore di cui all'art. 2900 c.c.: all'uopo richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il comportamento del debitore, per escludere l'inerzia, deve essere sufficiente ed idoneo ad evitare il pericolo d'insolvenza del debitore, il che nella specie non sarebbe accaduto.

Il caso in esame ha offerto ai giudici di legittimità l'occasione per approfondire, con  atteggiamento critico e analitico, due questioni di grande rilievo nomofilattico, decidendo di rimettere entrambe alla Prima Presidente della Corte affinché ne valuti l'opportunità di decisione da parte delle Sezioni Unite: la correttezza della nozione di trascuratezza quale presupposto dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. e l'esperibilità in via surrogatoria dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso e che abbia trascurato di esercitarla.

La questione

Le questioni in esame sono le seguenti: l'inerzia del debitore che legittima l'esercizio dell'azione surrogatoria da parte del creditore consiste necessariamente in una condotta omissiva (o insufficientemente attiva), oppure si può ravvisare la trascuratezza del debitore anche in un esercizio incompleto e quantitativamente insufficiente del diritto? È esperibile in via surrogatoria l'azione di riduzione per lesione di legittima da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso e che abbia trascurato di esercitarla?

Le soluzioni giuridiche

Nell'esaminare le problematiche poste dal caso in esame, i giudici di legittimità hanno ritenuto indispensabile ricordare preliminarmente i contrapposti orientamenti della Suprema Corte sulla nozione di trascuratezza nell'esercizio dei diritti da parte del debitore, quale presupposto che legittima l'esercizio dell'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.

L'indirizzo tradizionale, al quale aderisce la sentenza impugnata, considera quale presupposto dell'azione surrogatoria, oltre all'esistenza del credito e all'insolvenza del debitore, l'inerzia di quest'ultimo, intesa quale condotta omissiva (o insufficientemente attiva), restando precluso al creditore sindacare le modalità con le quali il debitore abbia ritenuto di esercitare la propria situazione giuridica.

L'altro orientamento, dando maggiore rilievo al dato normativo, non ritiene necessaria una inattività totale del debitore per legittimare l'azione in via surrogatoria del creditore, considerando idonea anche un'attività quantitativamente o qualitativamente insufficiente per la tutela della situazione giuridica del debitore.

La Corte ha sottolineato come l'adesione al primo o al secondo orientamento sia decisiva per stabilire la sussistenza del presupposto dell'azione surrogatoria, richiamando all'uopo l'intervento delle Sezioni Unite, intervento richiesto anche sull'ulteriore questione posta dalla fattispecie al vaglio, relativa all'esperibilità in via surrogatoria dell'azione di riduzione per lesione di legittima da parte del creditore del legittimario pretermesso, che abbia trascurato di esercitarla, difettando nel codice civile uno specifico strumento di tutela per il caso in esame.

I giudici di legittimità hanno esaminato i diversi orientamenti in materia, dalla giurisprudenza di merito (cfr. App. Napoli 12 gennaio 2018) che richiama l'applicazione analogica dell'art. 524 c.c. alla rinuncia espressa o tacita all'azione di riduzione per lesione di legittima del legittimario pretermesso, agli interpreti che includono nella categoria degli "aventi causa" dal legittimario ex  art. 557 c.c. anche i suoi creditori, al recente indirizzo della Corte (Cass. 20 giugno 2019, n. 16623) che ha ammesso l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria nella proposizione della domanda di riduzione, in caso di legittimario pretermesso inerte, in virtù dell'interpretazione sistematica degli artt. 524,557,2900 c.c., e che, pur escludendo formalmente l'applicabilità dell'art. 524 c.c., ricava dalla relativa applicazione analogica il principio del soddisfacimento del creditore che abbia agito in surrogazione nei limiti del suo credito con mancata acquisizione della qualità di erede da parte del legittimario pretermesso.

Non rinvenendosi una soddisfacente soluzione giuridica nella giurisprudenza di legittimità la Corte ha sottolineato l'opportunità di un intervento delle Sezioni Unite, per comprendere se rivalutare lo strumento dell'impugnazione della rinuncia da parte dei creditori ex art. 524 c.c. (estendendolo anche al caso del legittimario pretermesso e non solo leso), ovvero aderire alla tesi più radicale (Cass. 29 luglio 2008, n. 20562) che impone, in caso di legittimario pretermesso che abbia rinunciato all'azione di riduzione, la sequenza procedimentale dell'azione revocatoria (per rimuovere l'efficacia della rinuncia) - azione di riduzione in via surrogatoria.

Osservazioni

In merito alla prima questione, è molto interessante l'accurato esame della condotta di Tizione fatto nella sentenza per valutare se la stessa sia stata realmente idonea ad escludere l'inerzia rectius trascuratezza nell'esercizio dei suoi diritti. Con un atteggiamento critico rispetto all'impostazione tradizionale (legata alla vecchia nozione di inerzia) e alle conclusioni della Corte di Appello, la Suprema Corte sottolinea che Tizione si è costituito in giudizio "limitandosi" ad aderire alla domanda degli attori senza proporre, in quel giudizio, l'azione di riduzione per lesione di legittima avverso il primo testamento nel quale era stato pretermesso; pertanto tale condotta sarebbe stata idonea ad esporre il creditore al rischio di vedere preclusa la ricostituzione della quota di legittima del debitore - il quale solo un anno dopo nel separato giudizio di petizione di eredità, avrebbe esercitato l'azione di riduzione.

Con una presa di posizione molto forte la Corte, nell'auspicare una rimeditazione nomofilattica, chiarisce come il "rigido e tralaticio orientamento di chiusura verso l'azione surrogatoria a tutela del creditore che frusta la stessa per effetto del semplice tardivo esercizio della medesima azione perfino in separato giudizio da parte del titolare, anche se non seguito da una diligente cura dell'azione stessa, prestando il fianco ad iniziative strumentali del titolare debitore, sia poco conforme alla nozione di trascuratezza e non di mera inerzia dell'attuale art. 2900 c.c. e debba essere riconsiderato dalle Sezioni Unite di questa Corte".  

Per quanto concerne la seconda questione, esaminati criticamente i vari orientamenti sopra menzionati, nell'attesa di un intervento delle Sezioni Unite, la Corte sembra suggerire una rivalutazione dell'impugnazione della rinuncia da parte dei creditori ex art. 524 c.c., valorizzandone la funzione di strumento di tutela conservativa dei diritti dei creditori.

Nel ragionamento della Corte, l'esercizio in via surrogatoria da parte dei creditori dell'azione di riduzione dovrebbe ritenersi precluso secondo la previsione dell'ultima parte del comma 1 dell'art. 2900 c.c., in quanto finirebbe per imporre a legittimario pretermesso un'accettazione (non voluta) dell'eredità; diversamente, l'art. 524 c.c. si limiterebbe a garantire al creditore di soddisfarsi sui beni ereditari senza far assumere al chiamato il titolo di erede, e quindi sarebbe lo strumento più idoneo a contemperare gli interessi in gioco, da un lato la volontà del testatore e la libertà del chiamato di accettare o non l'eredità, e dall'altro la tutela del credito.

Premessa l'applicabilità dell'art. 524 c.c. al legittimario leso, che rinunci all'eredità (o resti inerte nel termine ex art. 481 c.c.) con immediato impoverimento del suo patrimonio - pur nella consapevolezza delle differenze tra rinuncia all'eredità da parte del chiamato e rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario preterito - alla luce della funzione dell'art. 524 c.c., la Corte considera gli aspetti differenziali rispetto al legittimario totalmente pretermesso privi di rilievo determinante per la questione in esame.

Riferimenti

Successioni e Donazioni, diretto da G. Iaccarino, II ed., Tomo I, 2023, 1673 ss;

S.  Mendicino, Azione surrogatoria: presupposti e concetto di 'trascuratezza', in Diritto e Giustizia, fasc.203, 2022, 12;

A. Torroni, L'azione di riduzione esercitata dai creditori del legittimario preterito che rimane inerte. La via stretta tra il rispetto della volontà del testatore e la tutela del credito, in Rivista del Notariato, fasc.3, 2020, 568;

C. Cicero - A.  Leuzzi, Dell'azione di riduzione da parte dei creditori dei legittimari pretermessi, in Rivista del Notariato, fasc.5, 2019, 1130.

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