Agenzie immobiliari e limiti alle provvigioni nel diritto UE
05 Marzo 2025
La questione sottoposta alla CGUE dalla Corte costituzionale slovena riguarda la legittimità di un limite massimo (individuato nella misura del 4% sul prezzo di vendita o locazione) per i servizi di intermediazione relativi a un edificio residenziale unifamiliare, a un appartamento o a un’unità abitativa, acquistata o presa in locazione da una persona fisica. Secondo la Corte di giustizia è legittima la previsione di un tetto purché rispetti specifici parametri: innanzitutto, la limitazione non deve essere discriminatoria, applicandosi a tutte le società interessate indipendentemente dal loro luogo di residenza. Inoltre, deve apparire idonea a promuovere l’accessibilità degli alloggi e a tutelare i consumatori, favorendo la trasparenza dei prezzi e la fissazione di prezzi ragionevoli. È compito del giudice nazionale verificare che la limitazione sia conforme a tale obiettivo, secondo i parametri individuati e che il medesimo scopo non possa essere raggiunto con un vincolo meno stringente, quale una misura specifica a favore dei consumatori vulnerabili. Inoltre, il giudice nazionale deve verificare che le società interessate possano comunque realizzare un utile ragionevole e coprire le spese, pur con la previsione di un tetto massimo per le provvigioni. |